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CONFAPI informa: INPS indica le modalità operative su Fondi solidarietà e Quota 100

Con apposita circolare esplicativa, l’Inps ha illustrato più nel dettaglio le modalità operative in materia di accesso alle forme pensionistiche previste da D.L. n. 4/2019. Nello specifico, la circolare si sofferma sui requisiti di accesso alla pensione anticipata “Quota 100” nel caso s’intenda fruire degli assegni straordinari erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali previsti dal d.lgs. n. 145/2015 e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione contenute nella legge n. 92/2012. INPS spiega infatti che dovranno essere rispettati i nuovi requisiti pensionistici, sanciti dal decreto Quota 100, per poter usufruire di tali istituti istituiti con i precedenti decreti.

Sugli assegni straordinari erogati dai Fondi di solidarietà bilaterale e sull’accesso al trattamento pensionistico anticipato “Quota 100”, la circolare specifica che la concessione dell’assegno di solidarietà è subordinata alla sottoscrizione di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale da parte delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale. Tali accordi, per essere efficaci, dovranno essere depositati entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione, secondo le modalità indicate dall’art. 14 del d.lgs. n. 151/2015.

È precisato inoltre che in tali accordi va stabilito, ai fini del ricambio generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione

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