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CONFAPI informa: Decreto Misure urgenti sull'intero territorio nazionale Covid-19 (CORONAVIRUS)

Gentilissimi,

trasmettiamo in allegato il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.53 del 02-03-2020.

 IL DECRETO DEL 4 MARZO 2020 IN SINTESI:

Il DPCM 4 marzo 2020, in 4 articoli e un allegato, detta ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6/2020, in tema di misure urgenti in materia di contenimento nonché gestione dell’emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS/COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. 

Le misure indicate dal decreto tengono conto delle  indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico (di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630), nelle sedute del 2, 3 e 4 marzo 2020.

 EVENTI SOSPESI

Sono sospese le seguenti attività:

  • congressi, riunioni, meeting, eventi, ove sia coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità, ed è differita a data successiva al termine di efficacia del decreto in esame ogni altra attività convegnistica o congressuale;
  • manifestazioni, eventi, spettacoli, svolti in ogni luogo, pubblico e privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, anche se resta consentito, nei comuni diversi da quelli delle zone “rosse” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020) lo svolgimento dei  predetti  eventi e competizioni, nonché delle  sedute  di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di  impianti  sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, fermo l’obbligo per associazioni e società sportive, di effettuare i controlli idonei a contenere  il  rischio  di  diffusione  del  virus.

 PRONTO SOCCORSO

Divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS).

 ACCESSO A OSPEDALI

L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

 SMART WORKING

La modalità di lavoro agile può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del CM 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel  rispetto dei  principi dettati dalle menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza degli  accordi individuali  ivi previsti; gli obblighi  di  informativa (art. 22 L. n. 81/2017) sono assolti  in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa  disponibile sul sito dell’INAIL.

 DIFFUSIONE INFORMAZIONI

Negli asili e nelle scuole, nelle università, negli  uffici  delle  restanti  P.A., sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1. Sindaci  e  associazioni  di  categoria  promuovono  la diffusione delle informazioni su tali misure  di  prevenzione  igienico sanitarie  anche   presso   gli   esercizi commerciali.

 DISINFETTANTI MANI

Nelle P.A., come pure in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.

 OBBLIGO DI COMUNICARE TRANSITO O PERMANENZA IN ZONE A RISCHIO

Chiunque, a partire dal 14mo giorno antecedente al 5 marzo abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’OMS, o sia transitato e abbia sostato nei comuni “zona rossa”, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’ASL nonche’ al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità indicate dalla stesso decreto.

 MONITORAGGIO DELLE MISURE

Il monitoraggio sull’attuazione delle misure contenute nel decreto in esame, ad opera delle amministrazioni competenti, è stato attribuito al Prefetto territorialmente competente.

 VIGENZA ED EFFETTI

Lo stesso decreto detta alcune disposizioni sull’ampiezza della propria vigenza:

  • le norme dello stesso decreto producono effetto dalla data di adozione e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020;

 MISURE IGIENICO-SANITARIE

Sono state così individuate:

  • lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  • evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  • evitare abbracci e strette di mano;
  • mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
  • igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
  • evitare l’uso promiscuo di  bottiglie e  bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
  • non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  • coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  • non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  • pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  • usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

 

 

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