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Esportatori abituali, modello per dichiarazione d’intento: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa l’utilizzo del nuovo modello di dichiarazione d’intento.  È stato, in particolare, precisato che:

  • deve essere utilizzato il vecchio modello di dichiarazione d’intento per le operazioni di acquisto effettuate sino al 28/02/2017;
  • deve essere utilizzato il nuovo modello per le operazioni di acquisto effettuate a partire dal 1/03/2017.

I soggetti che, nel frattempo, effettueranno gli invii con le vecchie modalità compilando le caselle relative al periodo di validità, saranno obbligati alla ripresentazione del modello, mentre saranno esentati coloro che hanno richiesto ai fornitori di acquistare senza Iva in relazione a singole operazioni o indicando l’importo complessivo da esentare.

 I fornitori saranno tenuti a prestare maggiore attenzione rispetto al passato all’emissione di fatture in regime di non imponibilità. Dovranno infatti verificare l’importo complessivamente fatturato al fine di non superare l’ammontare indicato nelle dichiarazioni d'intento ricevute e di evitare, così, l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 7, c. 3, D.Lgs. n. 471/1997 (dal 100% al 200%).

Nel provvedimento si legge che le modifiche apportate non comportano variazioni alla possibilità, per gli esportatori abituali, di effettuare operazioni di acquisto senza applicare l’IVA, ma consentono un monitoraggio più attento e una migliore analisi del rischio delle operazioni, anche per contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all’uso improprio di questo regime agevolativo.

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