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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del Decreto Cessioni

È’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.85 dell’11 aprile u.s. la legge n.38, conversione del d.l. n.11/2023, c.d. decreto Cessioni, che, pertanto è entrata in vigore dal 12 aprile.  

In sintesi i principali contenuti del provvedimento:  

PROROGA SUPERBONUS 110% PER EDIFICI UNIFAMILIARI  

Viene prevista la proroga del termine dal 31 marzo al 30 settembre 2023 della possibilità di fruire del Superbonus al 110% per interventi agevolati su unifamiliari e unità indipendenti all’interno di edifici plurifamiliari, sempre a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.  

MODIFICHE IN MATERIA DI CESSIONE DEI CREDITI FISCALI  

L’art. 2 ha stabilito che a partire dal 17 febbraio 2023, non è più consentito sconto in fattura e cessione dei crediti da bonus edilizi (Ordinari e Superbonus), riconoscendo tuttavia, una serie di condizioni in presenza delle quali resta ferma la possibilità di optare per lo sconto/cessione.  

  • In particolare, con le modifiche introdotte in sede di conversione, viene ripristinata la possibilità di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura nei seguenti casi:  
  • interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche per i quali spetta il bonus al 75% (c.d. Bonus barriere architettoniche) per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2025.
  • interventi di edilizia libera iniziati prima del 17 febbraio 2023 e, se non ancora iniziati, per i quali al 17 febbraio 2023 sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura di beni e servizi oggetto dei lavori; se al 17 febbraio 2023 non risultino versati acconti, sia attestata dal cedente/committente e dal cessionario/prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che la data dell’avvio dei lavori è antecedente al 17 febbraio 2023.
  • l’acquisto agevolato al 50% di abitazioni poste in edifici interamente ristrutturati da impresa di costruzione, l’acquisto agevolato al 50% di box di nuova realizzazione pertinenziali ad abitazione, l’acquisto di unità immobiliari agevolate a condizione che al 16 febbraio 2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.
  • interventi da Superbonus e da bonus minori realizzati dagli IACP, cooperative a proprietà indivisa e ONLUS, a condizione che risultino già costituiti alla data del 17 febbraio 2023;
  • interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 effettuati nei comuni dei territori colpiti da tali eventi dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per i quali il Superbonus si applica sino al 2025, e per gli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15 settembre 2022.

Con le modifiche introdotte in sede di conversione, si prevede inoltre che, con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, la possibilità di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura si applica anche alle spese Superbonus, ricompresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana comunque denominati. Tali piani di recupero e di riqualificazione urbana, tuttavia, devono presentare contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, che alla data di entrata in vigore del decreto legge (ante 17 febbraio 2023) risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrono al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati previsti.  

UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA MEDIANTE EMISSIONE DI BTP  

Per i crediti d’imposta da Superbonus, relativi a spese sostenute nel 2022, viene riconosciuta per le banche cessionarie, che abbiano esaurito la propria capienza fiscale, la possibilità di convertire i medesimi crediti d’imposta in buoni poliennali del tesoro – BTP, con scadenza non inferiore a 10 anni. L’utilizzo dei crediti sottoforma di BTP può essere effettuato:  

  • nel limite del 10% della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di interventi legati al Superbonus e già utilizzati in compensazione;
  • a condizione che il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno.
  • Il primo utilizzo dei crediti può essere effettuato per le emissioni di BTP effettuate dal 2028.  

RESPONSABILITA’ SOLIDALE: ESCLUSIONE CESSIONARIO DA BANCA  

Ferma restando l’ipotesi di dolo e fermo altresì il divieto di acquisto dei crediti da parte dei soggetti obbligati al rispetto della normativa anti riciclaggio, viene integrato/modificato l’elenco della documentazione che il cessionario deve possedere per escludere la responsabilità in solido con il beneficiario originario, in caso di concorso in violazione nella fruizione dei bonus.  

Per quanto riguarda l’attestazione “anti-riciclaggio”, viene precisato che la stessa debba essere rilasciata dal cessionario del credito. Qualora il cessionario sia una società quotata, o appartenente al gruppo di una società quotata, non soggetto all’obbligo di rilascio dell’attestazione, questa sarà rilasciata da una società di revisione appositamente incaricata.  

FACOLTA’ DI FRUIZIONE IN 10 ANNI PER TUTTI I BONUS EDILIZI  

Viene riconosciuta, anche ai fini del Superbonus, del Bonus barriere architettoniche al 75% e del Sismabonus, la facoltà di ripartire in 10 anni (anziché in 4/5 anni) i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati.  

FACOLTA’ DI RATEIZZAZIONE IN 10 ANNI PER IL SUPERBONUS IN DICHIARAZIONE  

Viene prevista la possibilità di rateizzazione in 10 anni della detrazione derivante da spese agevolate da Superbonus 110%, sostenute nel 2022. L’opzione è irrevocabile e va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al 2023 (da presentare nel 2024), a condizione che la detrazione non venga indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al 2022 (da presentare nel 2023).  

INTEGRAZIONI CILAS  

L’articolo 2-bis reca una disposizione di interpretazione autentica – con efficacia retroattiva – che consente di usufruire del Superbonus 110% per il 2023 e dell’opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura in ordine agli interventi per cui è richiesta la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo previsto in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire; analogo trattamento viene previsto per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, qualora intervenga una nuova delibera assembleare di approvazione della variante.  

Si attendono ora ulteriori indicazioni attuative per l’esercizio dell'opzione che consente di utilizzare il credito fiscale in dieci anni. Disposizioni attuative sono altresì attese per la norma che prevede di convertire i crediti in Btp dal 2028 

Leggi il provvedimento integrale a questo link: 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-04-11&atto.codiceRedazionale=23A02235&elenco30giorni=false

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