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Legge di Bilancio 2022: quadro di sintesi dei principali interventi di carattere fiscale; newsletter in collaborazione con APINDUSTRIA Brescia

La L. 234/2021, c.d. Legge di Bilancio per il 2022, è stata pubblicata sul S.O. n. 49/L della Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021. La Legge, che si compone di 22 articoli è entrata in vigore il 1° gennaio 2022.

Di seguito una sintesi degli articoli e del loro contenuto:

Articolo

Contenuto

Articolo 1, commi 2-4

Modifica al sistema di tassazione Irpef Nuove aliquote Vengono riorganizzate le aliquote Irpef che, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, Tuir, diventano: a) fino a 15.000 euro, 23%; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%; c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%; d) oltre 50.000 euro, 43%. Nuove detrazioni redditi da lavoro dipendente Modificando l’articolo 13, comma 1, Tuir, vengono rimodulate le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati, che diventano: 1) 1.880 euro in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro; l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro, elevato, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, a 1.380 euro; 2) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro; 3) fino a 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro. Inoltre, il nuovo comma 1.1. prevede che la detrazione spettante è aumentata di 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro. Modifiche al trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente Intervenendo sul D.L. 3/2020, vengono apportate le seguenti modifiche: – viene ridotto a 15.000 euro (prima era 28.000 euro) il reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il bonus; – il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni previste: a. per carichi di famiglia; b. per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione; c. per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021; d. per erogazioni liberali; e. per spese sanitarie nei limiti previsti dall’articolo 15, Tuir; f. per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 sia di ammontare superiore all’imposta lorda. In tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda; – viene abrogato l’articolo 2 che prevedeva ulteriori detrazioni fiscali. Nuove detrazioni redditi da pensione Modificando l’articolo 13, comma 3, Tuir, vengono rimodulate le detrazioni per redditi da pensione, che diventano: 1) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro; l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro; 2) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro; 3) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro. Inoltre, il nuovo comma 3-bis, prevede che la detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro. Nuove detrazioni per redditi da lavoro autonomo e altri redditi Modificando l’articolo 13, comma 5, Tuir, vengono rimodulate le detrazioni per redditi da lavoro autonomo e altri redditi, che diventano: 1) 1.265 euro se il reddito complessivo non supera 5.500 euro; 2) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro; 3) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro. Inoltre, il nuovo comma 5-ter, prevede che la detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro. Per altri redditi si devono intendere: – redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (articolo 67, comma 1, lettera l), Tuir); – redditi da attività commerciali non esercitate abitualmente (articolo 67, comma 1, lettera i), Tuir); – compensi per l’attività libero professionale intramuraria (articolo 50, lettera e), Tuir); – indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni (articolo 50, lettera f), Tuir); – indennità percepite dai membri dei corpi politici elettivi di cui all’articolo 50, lettera g), Tuir; – rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale (articolo 50, lettera h), Tuir); – altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro (articolo 50, lettera i), Tuir); – redditi delle imprese minori di cui all’articolo 66, Tuir.

Articolo 1, commi 5-7

Modifiche alle addizionali regionali e provinciali Viene differito, con lo scopo di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale Irpef con i nuovi scaglioni, al 31 marzo 2022 (rispetto al 31 dicembre 2021) il termine entro il quale le Regioni devono pubblicare l’eventuale maggiorazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale regionale. Analogamente, sempre entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i Comuni per l’anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale Irpef. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 13 maggio 2022 trasmetteranno i dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale Irpef, ai fini della pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it.

Articolo 1, commi 8 e 9

Esclusioni da Irap A decorrere dal 2022, non è dovuta l’Irap da parte delle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni.

Articolo 1, commi 10-11

Modifiche al regime del patent box Vengono modificate, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le regole relative al c.d. patent box. Nello specifico, le modifiche apportate all’articolo 6, D.L. 146/2021, sono: 1. viene elevata al 110% (prima era il 90%) la maggiorazione fiscale dei costi R&S sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili; 2. viene ridotto il perimetro dei beni interessati a: a. software protetto da copyright; b. brevetti industriali; e c. disegni e modelli; ai fini dell’esercizio dell’opzione si dovrà attendere l’emanazione di un provvedimento direttoriale; 3. modificando il comma 8 dell’articolo 6, D.L. 146/2021, le nuove norme si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data della loro entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta; 4. abrogando il comma 9, di fatto, i contribuenti, per tutta la durata dell’opzione, possono usufruire del nuovo patent box e del credito d’imposta R&S; 5. il nuovo comma 10 modifica il regime transitorio, infatti, viene previsto che, con riferimento al periodo di imposta in corso al 22 ottobre 2021 e ai successivi, non sono più esercitabili le opzioni previste dalla precedente disciplina. Viene, inoltre, chiarita la modalità di scelta tra il precedente e il nuovo regime, stabilendo che chi ha esercitato l’opzione per il vecchio regime patent box prima del 22 ottobre 2021, può aderire al nuovo regime previa comunicazione all’Agenzia dell’entrate; 6. il nuovo comma 10-bis, stabilisce che, ove in uno o più periodi di imposta le spese agevolabili con il nuovo patent box siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 3 (software, brevetti, disegni e modelli), il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% di dette spese a decorrere dal periodo di imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110% non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo di imposta antecedente quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

Articolo 1, comma 12

Differimento sugar tax plastic tax Viene differita al 1° gennaio 2023 l’entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax.

Articolo 1, commi 15-17

Oneri funzionamento servizio riscossione Viene integralmente sostituito l’articolo 17, D.Lgs. 112/1999 prevedendo, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, tra le altre cose, che sono riversate e acquisite all’entrata del bilancio dello Stato: – una quota, a carico del debitore, denominata spese esecutive, correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell’agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare Mef, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso; – una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare sempre con decreto Mef; – una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali, trattenuta all’atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell’Ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata sempre con decreto Mef; – una quota, trattenuta all’atto del riversamento, pari all’1% elle somme riscosse, a carico degli Enti creditori, diversi dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali, che si avvalgono degli agenti della riscossione. Tale quota può essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto Mef, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell’andamento della riscossione. Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione prevista dalle disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2021: a) l’aggio e gli oneri di riscossione dell’agente della riscossione; b) limitatamente alle attività svolte fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento.

Articolo 1, comma 24

Esenzione imposta di bollo su certificati digitali Viene prorogata anche al 2022, per effetto delle modifiche all’articolo 62, comma 3, quinto periodo, D.Lgs. 82/2005 (il c.d. Codice dell’Amministrazione digitale), l’esenzione dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica.

Articolo 1, comma 25

Detassazione Irpef per coltivatori diretti e Iap Viene prorogata anche al 2022, modificando l’articolo 1, comma 44, L. 232/2016, l’esenzione Irpef per i redditi dominicale e agrario dei terreni dichiarati dai coltivatori diretti e degli Iap iscritti alla relativa previdenza agricola.

Articolo 1, comma 28, lettere a-e, g-l

Proroga superbonus Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina del c.d. superbonus, intervenendo sull’articolo 119, D.L. 34/2020. Proroga fruizione e rimodulazione detrazione Sostituendo il comma 8-bis vengono introdotti nuovi termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale e vengono rimodulate le percentuali di detrazione per alcuni soggetti beneficiari. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 con le seguenti percentuali di detrazione: – 110% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023; – 70% per quelle sostenute nell’anno 2024; – 65% per quelle sostenute nell’anno 2025. Tale proroga compete anche alle Onlus, Odv iscritte nei registri e alle Aps iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, l’agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. La detrazione dl 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, riferite a interventi effettuati dagli IACP comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing (interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa (interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci), a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa (per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci), viene prorogata la possibilità di fruire della detrazione in riferimento alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per effetto del nuovo comma 8-quater, le proroghe dei termini si applicano anche: – a tutti gli altri interventi di efficienza energetica previsti dall’articolo 14, D.L. 63/2013; – agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità (articolo 16-bis, comma 1, lettera e), Tuir); – agli interventi previsti per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici; – agli interventi per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici; – agli interventi per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati; – agli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. La detrazione compete a condizione che gli interventi siano eseguiti congiuntamente a quelli di cui al comma 8-bis. Termini di fruizione La detrazione deve essere ripartita in 4 quote annuali. Impianti fotovoltaici Sostituendo il comma 5 viene prevista, senza più limiti temporali, la fruibilità della detrazione per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti, in relazione all’anno di sostenimento della spesa. La detrazione si ripartisce in 4 quote annuali. Colonnine ricarica veicoli elettrici Sostituendo il primo periodo del comma 8 viene prevista, senza più limiti temporali, la fruibilità della detrazione per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti di efficientamento energetico. La detrazione si ripartisce in 4 quote annuali. Visto di conformità Viene esteso l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui la detrazione è utilizzata in detrazione nella dichiarazione dei redditi. L’obbligo non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale. Congruità spese Modificando il comma 13-bis, viene previsto che per la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento – oltre ai prezzari individuati dal decreto Mise 6 agosto 2020 – anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022. I prezzari individuati per gli interventi di efficientamento energetico con il decreto Mise si applicano anche: – per gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16, D.L. 63/2013; – per gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B di cui ai commi 219-223, L. 160/2019 (c.d. bonus facciate); – per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, Tuir.

Articolo 1, comma 28, lettera f

Detrazione per interventi nelle zone sismiche Viene previsto che per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110%.

Articolo 1, comma 29

Trasformazione credito in sconto in fattura o cessione Viene prorogata fino al 2024 la facoltà di usufruire delle detrazioni, in alternativa, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile. Tra gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono contemplati anche quelli di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (articolo 16-bis, comma 1, lettera d), Tuir). Per effetto del nuovo comma 1-ter dell’articolo 121, D.L. 34/2020, è previsto l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per: – interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica; – sismabonus; – bonus facciate; – interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. I tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis, D.L. 34/2020. Tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi. Le disposizioni non si applicano, e dunque non vi è l’obbligo di rilascio del visto di conformità e delle relative asseverazioni/attestazioni, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito, per le opere, già classificate come “attività di edilizia libera” ai sensi dell’articolo 6, D.P.R. 380/2001, del D.M. 2 marzo 2018 e della normativa regionale, e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al c.d. bonus facciate. Infine, viene previsto che le disposizioni relative all’opzione per la cessione o per lo sconto si applicano anche ai soggetti che sostengono nell’anno 2022 le spese per gli interventi elencati all’articolo 119, D.L. 34/2020. Per i predetti interventi edilizi la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale è, quindi, estesa agli interventi effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.

Articolo 1, comma 30

Contrasto alle frodi in materia di cessione dei crediti Introducendo il nuovo articolo 122-bis al D.L. 34/2020, viene previsto che l’Agenzia delle entrate, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono riferiti: a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria; b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria; c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni. Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata. Se, invece, i rischi non risultano confermati o decorso il periodo di sospensione, la comunicazione produce gli effetti previsti. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni.

Articolo 1, commi 31-36

Controlli Agenzia delle entrate L’Agenzia delle entrate, ferma restando l’applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri di accertamento e controllo delle imposte dei redditi previsti dagli articoli 31 e ss., D.P.R. 600/1973, e i poteri di accertamento e riscossione Iva con riferimento: – superbonus, sconto in fattura e cessione del credito; – agevolazioni e contributi a fondo perduto erogati a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. L’atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente. Con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi. Le controversie relative all’atto di recupero rientrano nella competenza del giudice tributario.

Articolo 1, comma 37

Proroga detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione edilizia Ecobonus Viene prorogata al 31 dicembre 2024 la possibilità di fruire della detrazione fiscale in misura pari al 65% delle spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus). Condizionatori Sempre al 31 dicembre 2024 è prorogata la detrazione per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) nonché la detrazione nella misura del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro. Ristrutturazioni edilizia Al 31 dicembre 2024 è prorogata anche la detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia in misura pari al 50%, fino a una spesa massima di 96.000 euro. Bonus mobili Sempre al 2024 è prorogata la detrazione, per i contribuenti che fruiscono di quella prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a: – 10.000 euro per l’anno 2022; – 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, ovvero siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.

Articolo 1, comma 38

Proroga bonus verde Viene prorogato a tutto il 2024, il c.d. bonus verde di cui all’articolo 1, comma 12, L. 205/2017, consistente nella detrazione dall’imposta lorda del 36% della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui.

Articolo 1, comma 39

Modifiche al c.d. bonus facciate Viene prorogato al 2022 il c.d. bonus facciate di cui all’articolo 1, comma 219, L. 160/2019, riducendo la detrazione al 60% rispetto alla precedente misura del 90%.

Articolo 1, comma 42

Detrazioni per eliminazione barriere architettoniche Per effetto del nuovo articolo 119-ter, D.L. 34/2020, è introdotta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a: a) 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; b) 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per quelli composti da 2 a 8 unità immobiliari; c) 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per quelli composti da più di 8 unità immobiliari. La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito. Anche per questa detrazione è consentita l’opzione di cui all’articolo 121, D.L. 34/2020, per la cessione del credito o l’applicazione dello sconto in fattura.

Articolo 1, comma 43

Fattori di conversione in energia primaria Vengono definiti i fattori di conversione in energia primaria da applicarsi per la predisposizione degli attestati di prestazione energetica allegati all’asseverazione necessaria per fruire della detrazione del c.d. superbonus.

Articolo 1, comma 44

Proroga credito beni strumentali Transizione 4.0 Beni Allegato A Per effetto del nuovo comma 1057-bis, L. 178/2020, viene previsto che per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’Allegato A annesso alla L. 232/2016, effettuati: – a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025; ovvero – entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione il credito d’imposta è riconosciuto nella misura: – del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; – del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e – del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Resta inteso che per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 si applicano le regole originarie. Beni Allegato B Modificando il comma 1058, viene previsto che, per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’Allegato B annesso alla L. 232/2016, effettuati fino al 31 dicembre 2023, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui all’Allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette “di cloud computing”), per la quota imputabile per competenza. Per effetto del nuovo comma 1058-bis, per gli investimenti effettuati: – fino al 31 dicembre 2024, ovvero – entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto Allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza. Infine, il nuovo comma 1058-ter, stabilisce che per investimenti effettuati: – fino al 31 dicembre 2025, ovvero – entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto Allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Articolo 1, comma 45

Credito d’imposta R&S, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative R&S A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi. Innovazione tecnologica 4.0 A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi. Design e ideazione estetica A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi. Transizione ecologica e innovazione digitale 4.0 Per il periodo di imposta 2023, il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale, più alto, di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi. A partire dal periodo d’imposta successivo e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Articolo 1, comma 46

Credito di imposta per quotazione pmi Viene prorogato a tutto il 2022 il credito di imposta previsto dal comma 89, L. 205/2017 per la quotazione delle pmi, riducendo, tuttavia, l’importo massimo del credito a 200.000 euro. Modificando il successivo comma 90, L. 205/2017, è previsto che il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel limite complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 35 milioni per l’anno 2022 e di 5 milioni per l’anno 2023.

Articolo 1, commi 47-48

Rifinanziamento Nuova Sabatini Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell’articolo 2, D.L. 69/2013, l’autorizzazione di spesa è integrata di: – 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; – 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026; e – 60 milioni di euro per l’anno 2027. Novellando il comma 4, viene reintrodotta la regola per cui il contributo è erogato in più quote determinate con D.M.. In caso di finanziamento non superiore a 200.000 euro, il contributo può, tuttavia, essere erogato in un’unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 1, comma 49

Internazionalizzazione imprese La dotazione del Fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri è incrementata di 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. La dotazione del Fondo per la promozione integrata (articolo 72, comma 1, D.L. 18/2020) è incrementata di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Articolo 1, commi 53-58

Fondo di garanzia pmi Viene prorogata al 30 giugno 2022 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia pmi, previsto all’articolo 13, D.L. 23/2020. La proroga, tuttavia, opera con taluni ridimensionamenti: – a decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie straordinaria del Fondo non sono più concesse a titolo gratuito, ma previo pagamento di una commissione da versare al Fondo stesso; – scende, a decorrere dal 1° gennaio 2022, all’80% la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30.000 euro e, a decorrere dal 1° aprile 2022, per il rilascio della garanzia, si prevede il pagamento di una commissione da versare al Fondo. A partire dal 1° luglio 2022, alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo, non trova più applicazione la disciplina straordinaria del Fondo prevista dall’articolo 13, D.L. 23/2020. Dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione del merito creditizio delle imprese di cui alla Parte IX, lettera A delle Disposizioni operative del Fondo, fatta salva l’ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione.

Articolo 1, comma 59

Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese Viene prorogata al 30 giugno 2022 la disciplina sull’intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19. Viene proroga sempre al 30 giugno 2022 il termine entro il quale CDP Spa può assumere esposizioni, garantite dallo Stato, derivanti da garanzie rilasciate dalla stessa CDP su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell’emergenza. Sempre al 30 giugno 2022 è la proroga dell’operatività della garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese, c.d. mid-cap, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499.

Articolo 1, commi 70-71

Incentivi per l’aggregazione delle imprese Per effetto dell’allungamento e della rimodulazione dell’incentivo per l’aggregazione aziendale, viene anticipa al 31 dicembre 2021 la cessazione del c.d. bonus aggregazione di cui all’articolo 11, D.L. 34/2019. In particolare, per effetto delle modifiche apportate: 1. viene modificato il limite delle DTA trasformabili in credito di imposta, che viene fissato in un ammontare non superiore al minore importo tra 500 milioni di euro e: – il 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione; ovvero – il 2% della somma delle attività oggetto di conferimento; 2. viene precisato che, se alle operazioni straordinarie partecipano società controllanti capogruppo tenute a redigere il bilancio consolidato secondo i Principi contabili a esse applicabili, per il computo dei limiti delle DTA trasformabili in credito d’imposta si considerano le attività risultanti dall’ultimo bilancio consolidato disponibile; 3. nel caso di opzione per la tassazione di gruppo, in luogo delle perdite trasferite al controllante e non ancora dedotte, dopo le eccedenze di rendimento nozionale rilevano, ai fini della trasformazione in credito di imposta, le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell’articolo 118, Tuir; 4. in caso di controllo societario, l’incentivo si applica se detto controllo è stato acquisito attraverso operazioni straordinarie diverse da quelle intervenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2022 (in luogo del 31 dicembre 2021); 5. ai fini dell’applicazione dell’incentivo, entro 2 anni dall’acquisizione del controllo deve avere acquisito efficacia giuridica l’operazione straordinaria.

Articolo 1, comma 72

Incremento del limite annuo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto dall’articolo 34, comma 1, primo periodo, L. 388/2000, di crediti di imposta e contributi compensabili o rimborsabili, è elevato a 2 milioni di euro.

Articolo 1, comma 175

Credito di imposta Mezzogiorno Viene modificato il comma 98 dell’articolo 1, L. 208/2015, con il fine di adeguare il perimetro applicativo della normativa di favore applicabile fino al 31 dicembre 2022, a quanto sarà previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Articolo 1, commi 176-177

Interventi per l’offerta turistica in favore di persone con disabilità Viene istituito presso il MiTur un fondo, con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per la realizzazione di interventi per l’accessibilità turistica delle persone con disabilità. Con decreto MiTur, di concerto con il Ministro per le disabilità, saranno adottate le relative disposizioni.

Articolo 1, commi 185-190

Agevolazioni per lo sviluppo dello sport Per favorire il diritto alla pratica dell’attività sportiva, viene stabilito, in favore delle federazioni nazionali riconosciute dal Coni, che, per gli anni dal 2022 al 2024, gli utili derivanti dall’esercizio di attività commerciale non sono assoggettati né a Ires né a Irap, a condizione che, in ciascun anno, almeno il 20% di quegli importi sia destinato allo sviluppo delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei disabili. Per l’efficacia della norma occorre l’autorizzazione della Commissione Europea. Inoltre, per i titolari di reddito d’impresa, per il 2022 è confermato il credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (“sport bonus”).

Articolo 1, commi 486-487

Sostegno settori turismo, spettacolo e automobile Nello stato di previsione del Mise è istituito un fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici del settore del turismo, dello spettacolo e dell’automobile, gravemente colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19. Con decreto Mise, di concerto col Mef, del MiTur e del Ministro della cultura, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa europea sulle misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia per l’attuale emergenza Covid-19.

Articolo 1, comma 351

Tax credit librerie Al fine di potenziare le attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, vengono destinati ulteriori 10 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, ai fini del credito di imposta di cui all’articolo 1, comma 319, L. 205/2017.

Articolo 1, commi 353-356

Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l’abbandono dei territori, in via sperimentale, gli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell’attività in detti Comuni, di un contributo per il pagamento dell’imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica. Per le suddette finalità, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e agli artigiani. Il comodato ha una durata massima di 10 anni, nel corso dei quali il comodatario ha l’onere di effettuare sull’immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile. Il contributo è erogato alle imprese beneficiarie nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Mise, con il Mef e con il Ministro dell’interno, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione del contributo. Le agevolazioni si applicano ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) 1407/2013.

Articolo 1, commi 357-358

Carta cultura diciottenni Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nell’anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

Articolo 1, commi 378-379

Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali Viene prorogato, per il 2022 e il 2023, il credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all’articolo 188, D.L. 34/2020, nella misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa. Il credito d’imposta è fruibile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

Articolo 1, commi 451-458

Agevolazioni fiscali sisma Per l’anno 2022, viene prevista l’esenzione dal canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per le attività con sede legale od operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Vengono confermate, anche per il 2022, le esenzioni tariffarie previste dal secondo periodo del comma 25 dell’articolo 2-bis, D.L. 148/2017. È prorogata al 31 dicembre 2022 il termine relativo alla sospensione dei pagamenti delle fatture per i servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia. Sempre al 31 dicembre 2022 è prorogato il termine relativo al deposito del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, nonché relativo alla disciplina derogatoria in materia di terre e rocce da scavo. Viene prorogato all’anno d’imposta 2021 l’esenzione dal reddito imponibile ai fini Irpef e Ires, i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici. Inoltre, è proroga al 31 dicembre 2022 l’esenzione dall’applicazione dell’Imu per i suddetti fabbricati.

Articolo 1, commi 478-479

Fondo per il sostegno alla transizione industriale Allo scopo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici, è istituito nello stato di previsione del Mise il Fondo per il sostegno alla transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022. A valere sulle risorse del Fondo possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l’efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate. Con decreto Mise, da adottare di concerto con il Mef e con il Ministro della transizione ecologica, entro il 30 gennaio 2022, sono adottate le disposizioni attuative.

Articolo 1, commi 480-485

Rifinanziamento bonus tv e decoder Vengono stanziati per l’anno 2022 ulteriori 68 milioni di euro per supportare il c.d. bonus tv e decoder. A tal fine, si rendono applicabili: – il decreto Mise 5 luglio 2021, e successive modificazioni, per quanto concerne i contributi per l’acquisto di apparecchi televisivi previa rottamazione di un apparecchio non conforme al nuovo standard DVB-T2; – il decreto Mise 18 ottobre 2019, e successive modificazioni, per quanto concerne i contributi relativi all’acquisto di decoder e di apparecchi televisivi in assenza di rottamazione. Viene, inoltre, introdotta una procedura agevolata per assicurare ai soggetti aventi diritto al bonus per l’acquisto di un decoder che abbiano un’età anagrafica superiore a 70 anni e usufruiscono di un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui, di ottenere il bonus direttamente presso la propria abitazione. Tale attività dovrà essere realizzata nell’ambito del contratto di programma 2020-2024 tra il Mise e Poste italiane S.p.A.. Con decreto direttoriale Mise possono essere adottate delle indicazioni operative per assicurare la piena applicazione delle disposizioni.

Articolo 1, comma 506

Aliquota Iva gas trimestre gennaio-marzo 2022 In deroga alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali di cui all’articolo 26, comma 1, D.Lgs. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, sono assoggettate all’aliquota Iva del 5%. Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota Iva del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Articolo 1, comma 527

Aliquota compensativa bovini e suini Anche per il 2022 viene previsto l’innalzamento della percentuale massima di compensazione Iva, fissata in misura non superiore al 9,5%, applicabile alla cessione di animali vivi della specie bovina e suina.

Articolo 1, comma 528

Aiuto alla filiera della carne Viene destinata, una quota non inferiore a 30 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l’anno 2022, dall’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 128, L. 178/2020, a misure in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all’alimentazione umana, nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate.

Articolo 1, commi 622-624

Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali Vengono inseriti dei nuovi commi nell’articolo 110, D.L. 104/2020, che, per espressa previsione di legge, derogando a quanto previsto dall’articolo 3, L. 212/2000, hanno effetto a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti. In particolare, ai sensi del nuovo comma 8-ter, viene previsto che la deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’articolo 103, Tuir, sono deducibili in misura non superiore a 1/18 del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a 1/50 di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore o nel caso di eliminazione dal complesso produttivo, l’eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l’avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell’eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento. In deroga a quanto sopra, il comma 8-quater, ammette la possibilità di effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a 1/18 di detto importo, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall’articolo 176, comma 2-ter, Tuir, al netto dell’imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 dell’articolo 110, D.L. 104/2020, da effettuare in un massimo di 2 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta successivo. Per i soggetti che, al 1° gennaio 2022, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell’articolo 110, D.L. 104/2020, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l’applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, D.L. 104/2020. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l’utilizzo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, dell’importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da stabilire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Articolo 1, commi 637-644

Termine cashback Viene abrogato il riferimento alle disponibilità delle risorse per il 2022, previste dall’articolo 1, commi 289-bis, 289-ter e 290, L. 160/2109, per: – spese connesse ai i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso, affidati alla società PagoPA S.p.A; – attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi, nonché ogni altra attività strumentale e accessoria.

Articolo 1, comma 653

Inapplicabilità verifica dell’adempimento degli obblighi di versamento Viene previsto che non si applica l’obbligo di cui all’articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973, di verifica preventiva da parte delle P.A., per pagamenti di importi superiore a 5.000 euro, se il beneficiario è inadempiente ai versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, alle disposizioni che prevedono, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’erogazione da parte dell’Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto.

Articolo 1, comma 683

Proroga entrata in vigore disposizioni del D.L. 146/2021 di modifica della disciplina dell’Iva Viene rinviata di 2 anni, al 1° gennaio 2024, l’entrata in vigore delle norme Iva per gli enti associativi, dettate dall’articolo 5, D.L. 146/2021 (per allineare l’ordinamento nazionale a quello unionale). A tal fine, è stato stabilito che alcune operazioni, fino a oggi escluse dall’ambito Iva, debbano rientrarvi, seppure, nella maggior parte dei casi, soggette al regime di esenzione.

Articolo 1, commi 706-707

Proroga esonero canone unico e semplificazioni pubblici esercizi Viene prorogato al 31 marzo 2022: – l’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l’occupazione delle aree destinate ai mercati; – le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse; – le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell’emergenza da Covid-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate, viene istituito un apposito fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l’anno 2022.

Articolo 1, comma 711

Sospensione temporanea dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali Intervenendo sull’articolo 60, comma 7-bis, D.L. 104/2020, viene estesa la facoltà di non effettuare una percentuale dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2021, per i soli soggetti che nell’esercizio non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Articolo 1, comma 713

Credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile Viene prorogata al 2023 la possibilità di avvalersi del credito di imposta di cui all’articolo 1, comma 1087, L. 178/2020, n. 178. Si ricorda che il credito è attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

Articolo 1, comma 714

Fondo Venture Capital Intervenendo sull’articolo 18-quater, comma 2, D.L. 34/2019, viene estesa l’area di intervento del Fondo Venture Capital anche alle start up, ivi incluse quelle innovative di cui all’articolo 25, D.L. 179/2012 e in pmi innovative di cui all’articolo 4, D.L. 3/2015, nonché in quote o azioni di uno o più Fondi per il Venture Capital, o di uno o più fondi che investono in Fondi per il Venture Capital. Inoltre, introducendo il nuovo comma 2-bis, si prevede che le attività di individuazione di potenziali investimenti e di supporto istruttorio alle operazioni di investimento in venture capital sono effettuate avvalendosi di CDP.

Articolo 1, comma 737

Credito d’imposta per le spese relative alla fruizione dell’attività fisica adattata È introdotto un credito di imposta a valere sull’Irpef, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro, per fruire di attività fisica adattata. Le modalità saranno previste con decreto Mef, da adottarsi entro 90 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022.

Articolo 1, comma 743

Imu ridotta per soggetti non residenti titolari di pensione Limitatamente all’anno 2022, la misura dell’imposta municipale propria dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, è ridotta al 37,5%. A tal fine, il fondo di è incrementato di 3 milioni di euro.

Articolo 1, comma 763

Misure fiscali a sostegno della ricerca Attraverso le modifiche all’articolo 5, D.L. 34/2019, viene estesa ai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 la possibilità di optare per l’applicazione delle agevolazioni fiscali per il rientro dei cervelli. In particolare, il nuovo comma 5-ter, prevede che i docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 44, D.L. 78/2010, possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter previo versamento di: a) un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 44, D.L. 78/2010, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà; b) un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 44, D.L. 78/2010, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno 3 figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, saranno definite le modalità di esercizio dell’opzione.

Articolo 1, commi 809-811

Contributo per la riqualificazione elettrica dei veicoli e finanziamento del sistema ERTMS Viene prorogato al 31 dicembre 2022 il contributo per la riqualificazione elettrica dei veicoli, di cui al comma 1031, lettera b-bis), L. 145/2018. Il contributo si ricorda, ammonta al 60% del costo di riqualificazione fino a un massimo di 3.500 euro, oltre a un contributo pari al 60% delle spese relative all’imposta di bollo per l’iscrizione al PRA, all’imposta di bollo e all’imposta provinciale di trascrizione, ed è riconosciuto a chi omologa in Italia entro il 31 dicembre 2022 un veicolo attraverso l’installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico.

Articolo 1, comma 812

Credito di imposta impianti fotovoltaici Ai fini Irpef, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l’anno 2022, un credito d’imposta per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis, D.L. 91/2014. Con decreto Mef, da adottare entro 90 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, saranno definite le modalità attuative per l’accesso al beneficio e per il recupero in caso di illegittimo utilizzo.

Articolo 1, commi 824-825

Fondo pratiche sostenibili Al fine di favorire la transizione ecologica del settore turistico e alberghiero, è istituito nello stato di previsione del MiTur il Fondo pratiche sostenibili, con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2022. A valere sul Fondo possono essere concessi contributi a fondo perduto alle imprese che operano nei settori turistico-alberghiero, al fine di sostenerle nelle scelte a minor impatto ecologico con particolare riguardo alla sostituzione dei set di cortesia monouso con set realizzati con materiali biodegradabili e compostabili. Con decreto MiTur, di concerto con il Mef, da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, saranno definiti i criteri per l’erogazione dei contributi.

Articolo 1, commi 842-843

Contributo per la promozione dei territori locali Con la finalità di favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica, e il recupero di antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese, è concesso, per l’anno 2022, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali, attraverso l’impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette che permetta una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest’ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali, nel rispetto del Regolamento (UE) 1169/2011 e dei Regolamenti (UE) 1308/2013 e 2019/33, in materia di etichettatura e presentazione dei vini. Con decreto Mipaaf, di concerto con il MinTur, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, saranno stabiliti i criteri e le modalità per l’assegnazione dei contributi.

Articolo 1, commi 868-869

Fondo per il sostegno dell’enogastronomia italiana Al fine di promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana nonché di valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, anche mediante interventi che incentivino la valorizzazione dei prodotti a denominazione d’origine e indicazione geografica e le eccellenze agroalimentari italiane, gli investimenti in macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli, nonché interventi in favore dei giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, sono istituiti presso il Mipaaf 2 fondi denominati, rispettivamente: – Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano, con una dotazione di 6 milioni di euro per l’anno 2022 e 14 milioni di euro per l’anno 2023; e – Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano, con una dotazione di 25 milioni di euro per l’anno 2022 e 31 milioni di euro per l’anno 2023. Entro 120 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, con uno o più decreti Mipaaf, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione dei fondi.

Articolo 1, comma 913

Estensione termine cartelle di pagamento Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo, previsto dall’articolo 25, comma 2, D.P.R. 602/1973, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, D.P.R. 602/1973, in 180 giorni.

Articolo 1, comma 914

Disciplina del microcredito In merito alla disciplina del microcredito: – viene elevato a 75.000 euro l’importo massimo di credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità; – si permette agli intermediari di microcredito di concedere finanziamenti a Srl senza l’obbligo di assistenza di garanzie reali, nell’importo massimo di 100.000 euro; – le disposizioni di rango secondario devono individuare una durata ai finanziamenti fino a 15 anni e nella concessione del microcredito devono essere escluse le limitazioni riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale dei soggetti finanziati.

Articolo 1, commi 923-924

Sospensione termini società e federazioni sportive Vengono sospesi, per le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia e operanti nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i termini relativi: – ai versamenti delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio al 30 aprile 2022; – agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio al 30 aprile 2022; – ai versamenti dell’Iva in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022; – ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio al 30 aprile 2022. I pagamenti sospesi andranno effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 ovvero, sempre a partire da quella data, fino a un massimo di 7 rate mensili di pari importo, per quanto riguarda il 50% del totale dovuto, con un’ultima rata per il valore residuo entro il 16 dicembre.

Articolo 1, commi 927-944

Sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista Viene introdotta la disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni ai sensi dell’articolo 2, D.P.R. 1124/1965. Per libero professionista s’in tende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l’obbligo di iscrizione ai relativi Albi professionali. La sospensione si applica a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro, e a tutte le malattie ancorché non correlate al lavoro. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della P.A. per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei 60 giorni successivi al verificarsi dell’evento. I termini relativi agli adempimenti sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione. La sospensione si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare. Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della P.A.. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari si applica anche nel caso di decesso del libero professionista, purché esista un mandato professionale tra le parti avente data antecedente al decesso. Le disposizioni si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a 3, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell’incarico professionale. Per le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento è stato sospeso, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all’imposta o al tributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 a 7.750 euro e con l’arresto da 6 mesi a 2 anni.

Articolo 1, commi 985-987

Accise sulla birra Vengono introdotte alcune modifiche all’articolo 35, D.Lgs. 504/1995 (Testo Unico Accise) con particolare riferimento all’accertamento dell’accisa sulla birra per i piccoli birrifici. Modificando il comma 3-bis si dispone che nei birrifici artigianali (articolo 2, comma 4-bis, L. 1354/1962) con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri (c.d. microbirrifici) l’aliquota di accisa è ridotta del 50%. Il nuovo comma 3-ter prevede, limitatamente al 2022, per la birra realizzata nei birrifici artigianali con produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e inferiore a 60.000 ettolitri, una ulteriore riduzione di accisa, nelle seguenti misure: a) del 30% per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri; b) del 20% per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri. Viene rideterminata l’aliquota di accisa sulla birra di cui all’Allegato I annesso al D.Lgs. 504/1995: – dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato; – a decorrere dal 1° gennaio 2023, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato. Infine, con decreto Mef, da adottare entro il 2 marzo 2022, si provvederà a modificare il precedente decreto Mef 4 giugno 2019, riguardante le norme attuative delle semplificazioni in materia di microbirrifici.

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