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Scontrino elettronico: la Guida dell’Agenzia delle Entrate; obbligo per tutti a decorrere dal 1° Gennaio 2020

E’ online la guida per operatori di commercio al minuto e attività assimilate non obbligati ad emettere fattura (se non richiesta dal cliente) che devono certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate.

Dal 1° luglio 2019 è iniziata la graduale sostituzione degli scontrini e delle ricevute fiscali con i corrispettivi elettronici.

Nel 2020 scontrini e ricevute verranno sostituiti da un documento commerciale, che potrà essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore telematico (RT) o una procedura web messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.

Chi effettua operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate”, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), deve certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle entrate.

Questo obbligo è già scattato per chi nel 2018 ha realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro. Per gli altri operatori economici decorrerà a partire dal 1° gennaio 2020.

Tra i soggetti interessati, oltre ai commercianti, rientrano quelli che attualmente emettono ricevute fiscali (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.).

Per il consumatore cambia poco: non riceverà più uno scontrino o una ricevuta ma un documento commerciale, che non ha valore fiscale ma che potrà essere conservato come garanzia del bene o del servizio pagato, per un cambio merce, eccetera.

Sono esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica le operazioni individuate dal Dm 10 maggio 2019 (https://www.finanze.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/D.M.-10-maggio-2019-Operazioni-esonerate-dallobbligo-di-memorizzazione-elettronica/).

Tra queste, tutte le operazioni per le quali anche in precedenza l’esercente non era obbligato ad emettere scontrino o ricevuta (per esempio le corse dei taxi, le vendite di giornali, ecc.), le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.

Per saperne di più Leggi la guida - pdf

Informazioni aggiuntive