CCCIAA di Firenze informa: cosa fare per le anomalie sulla dichiarazione dei redditi del 2013? I consigli degli esperti dell’Ordine dei commercialisti di Firenze.
- Dettagli
- Categoria: Fiscale societario
Con provvedimento n. 91828 del 12 maggio 2017 l’Agenzia delle Entrate sta dando attuazione all’articolo 1, commi 634-636, L. 190/2014, mettendo a disposizione dei contribuenti informazioni riguardanti possibili anomalie di alcune tipologie di redditi, al fine di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili.
Le tipologie di redditi interessate sono le seguenti:
- redditi dei fabbricati di cui agli artt. 25 e seguenti del Testo Unico dell'Imposta sui Redditi (TUIR), derivanti dalla locazione non finanziaria di fabbricati imponibili a tassazione ordinaria, ovvero per opzione, al regime di tassazione previsto dall’art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Cedolare secca sugli affitti), alternativo al regime ordinario;
- redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 49 e seguenti del TUIR;
- assegni periodici di cui agli artt. 50 e seguenti del TUIR;
- redditi di partecipazione ex artt. 4, 5 e 6 del TUIR, nonché quelli derivanti da partecipazione in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, di cui all’art. 116 del TUIR;
- redditi diversi, ex art. 67 del TUIR;
- redditi di lavoro autonomo abituale e professionale, di cui all’art. 53, c. 1, del TUIR;
- redditi di lavoro autonomo abituale e non professionale, di cui all’art. 53, c. 2, del TUIR;
- redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’Ires e proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ex art. 44, c.1, lett. e) e lett. f) del TUIR;
- redditi d’impresa con riguardo alle rate annuali delle plusvalenze/sopravvenienze attive, di cui agli artt. 86 e 88 del TUIR.
L'Agenzia provvederà quindi a comunicare ai contribuenti interessati i seguenti dati:
- identificativo della comunicazione;
- dati presenti in anagrafe tributaria riferibili ai contratti di locazione registrati, ai redditi corrisposti per le diverse categorie reddituali, ai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rateizzare la plusvalenza/sopravvenienza maturata;
- estremi del modello di dichiarazione presentato, nel quale non risultano dichiarati in tutto o in parte i redditi percepiti, ovvero l’importo della rata annuale di plusvalenze/sopravvenienze;
- importo del reddito e/o della rata annuale parzialmente o totalmente omessi.
Tali comunicazioni sono trasmesse via PEC, ovvero per posta ordinaria, in caso di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco INIPEC.
Come già detto, non soltanto saranno indicati, in un dettagliato prospetto informativo, tutti gli elementi che hanno originato l’anomalia segnalata, ma un numero considerevole di contribuenti sarà indirizzato ad accedere a FISCONLINE per correggere la dichiarazione, direttamente online e in maniera assistita. Per la prima volta, infatti, nel cassetto fiscale sarà disponibile il link “scarica dichiarazione da integrare”, tramite il quale sarà possibile ottenere il file contenente la dichiarazione originaria presentata per il 2013. Nell’ottica di agevolare i cittadini sarà presente anche il collegamento diretto “scarica il software di compilazione”, tramite cui i contribuenti potranno installare automaticamente il pacchetto UnicoOnLine necessario per richiamare la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2013, importandola con l’apposita funzionalità, e integrare la dichiarazione, sulla base dei dati forniti con il prospetto di dettaglio.
Per rendere il tutto ancora più semplice, nei casi in cui l’anomalia riscontrata riguarda redditi di lavoro dipendente e assegni periodici (quadro RC), redditi di partecipazione (se non è stato compilato il quadro RH) e altri redditi (se nel quadro RL del modello Unico Persone fisiche o nel quadro D del modello 730 non sono stati dichiarati redditi di capitale), verrà fornito anche il prospetto precompilato del quadro da rettificare o integrare.
Ai contribuenti interessati quindi sarà richiesto di verificare la correttezza dei dati elencati, in modo tale da fornire eventuali elementi, fatti e circostanze, non conosciuti dalla stessa Agenzia, che siano in grado di giustificare le presunte anomalie.
In caso di richiesta di informazioni o invio di chiarimenti, i contribuenti, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, potranno avvalersi dell’assistenza dei Centri Assistenza Multicanale (CAM) e degli Uffici Territoriali delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia, con le modalità indicate nella comunicazione. Sarà inoltre possibile trasmettere documentazione attraverso il Canale di assistenza CIVIS.
Per quanto concerne infine le modalità di regolarizzazione di eventuali errori e omissioni, il provvedimento chiarisce che i contribuenti potranno farlo mediante l'istituto del ravvedimento operoso (ex articolo 13 D.Lgs. 472/1997), presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, gli interessi e le sanzioni per infedele dichiarazione in misura ridotta, in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.
Si ricorda, infatti, che il ravvedimento operoso può ora avvenire indipendentemente dal fatto che le violazioni siano state constatate o che l'amministrazione fiscale abbia iniziato l'attività di controllo, purché non sia stato ancora notificato un atto di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni.