Questo sito utilizza cookie tecnici ed analytics, anche di terze parti, per monitorare funzionalità, login ed accessi al sito. Se continui a navigare accetterai l’uso di questi cookie.

Newsletter Internazionalizzazione, in collaborazione con APINDUSTRIA Brescia; aggiornamento al 10 Maggio 2017

CONSOLIDATO E STABILE ORGANIZZAZIONE ESTERA (Ag. Entrate 2 marzo 2017 n. 25/E)

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il trasferimento di una partecipazione di controllo dal patrimonio della stabile organizzazione in Italia al patrimonio della casa madre estera non incide sulla continuazione del regime del consolidato fiscale nazionale tra la stabile organizzazione italiana del soggetto estero e la controllata residente. Allo stesso modo, una situazione di questo tipo non impone obblighi di comunicazione nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria.

Il chiarimento è pervenuto in risposta ad un’istanza di interpello presentata da un gruppo bancario francese in seguito alle modifiche introdotte dal “decreto internazionalizzazione”.

Nel periodo antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 147/2015, la stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente poteva aderire al consolidato nazionale solo in qualità di consolidante e se il suo patrimonio comprendeva la partecipazione in ciascuna delle società consolidate.

Il nuovo art. 117, c. 2 del Tuir stabilisce, invece, che i soggetti non residenti possono esercitare l'opzione in qualità di controllanti e a condizione di:

- essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;

- esercitare nel territorio dello Stato un’attività d'impresa mediante una stabile organizzazione che assume la qualifica di consolidante.

La fattispecie da cui origina la risoluzione riguarda una banca francese con una stabile organizzazione in Italia che fino al 2014 consolidava fiscalmente alcune società residenti sul territorio italiano, tutte incluse nel patrimonio della stabile. La banca francese intendeva trasferire la partecipazione detenuta in una delle proprie controllate italiane dal patrimonio della stabile italiana al patrimonio della casa madre. Dato che tale fattispecie non è espressamente disciplinata dal provvedimento del direttore delle Entrate del 6.11.2015, l'istante ha chiesto se la fuoriuscita dal patrimonio della stabile incidesse sulla continuazione del regime di consolidato fiscale con la propria controllata e se questo facesse sorgere obblighi di comunicazione nei confronti dell’Amministrazione.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che, essendo venuto meno l’obbligo di inclusione nel patrimonio della stabile, non si verifica alcun effetto interruttivo a seguito del trasferimento di una partecipazione di una società consolidata dal patrimonio della stessa al patrimonio della casa madre. Non può infatti ritenersi necessario, per la prosecuzione di consolidati già in essere alla data del D.Lgs. 147/2015, un requisito (l'inclusione nel patrimonio della stabile) non più richiesto per i “nuovi” consolidati, tanto più se si considera che tale requisito è stato eliminato in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia (con la sentenza del 12.06.2014).

Informazioni aggiuntive