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Credito d'imposta per ricerca e sviluppo, pubblicato in G. U. il Decreto per la piena operatività

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto per la piena operatività del credito d’imposta per ricerca e sviluppo introdotto dalla legge di stabilità per il 2015. Con il D.M. 27 maggio 2015 sono state rese note le disposizioni attuative del credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo di cui all’articolo 1, comma 35, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, legge di Stabilità per l’anno 2015, nonché le modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, le cause di decadenza e di revoca del beneficio fiscale, le modalità di restituzione del credito d’imposta indebitamente fruito.

API Siena intende offrire alle Imprese Refrenti, oltre alla doverosa informazione su questa importante opportunità, UN SERVIZIO ALTAMENTE PROFESSIONALE ED ECONOMICAMENTE COMPETITIVO per poter fruire al meglio di queste agevolazioni.

Invitiamo pertanto gli Imprenditori interessati, soprattutto del settore manifatturiero, a mettersi in contatto con l'Associazione per fissare un appuntamento personalizzato, telefonando al n.0577 938044 oppure inviando una e mail a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

Soggetti beneficiari

L’ambito di applicazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo comprende TUTTE LE IMPRESE, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore in cui operano nonché dal regime contabile adottato e dalle dimensioni, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, sono agevolabili gli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 2015 e il 2019.

Spese ammissibili

L’articolo 2 del decreto prevede l’ammissibilità delle seguenti attività:        

  • lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti (ricerca fondamentale);
  • ricerca pianificata e indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui al punto successivo (ricerca industriale);
  • acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto ai fini di dimostrazione e di convalida (sviluppo sperimentale);
  • produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

 ATTENZIONE!! LIMITI ED ESCLUSIONI

Non sono considerate attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentano dei miglioramenti.

Il decreto stabilisce che ai fini della determinazione del credito d’imposta sono ammissibili i costi di competenza, ai sensi dell’articolo 109 del TUIR, del periodo d’imposta di riferimento direttamenteconnessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili, quali:

a) costi relativi al personale altamente qualificato impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo, che sia dipendente dell’impresa, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali, ovvero in rapporto di collaborazione con l’impresa, compresi gli esercenti arti e professioni, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture della medesima impresa.

In riferimento a tali costi, deve essere considerato il costo effettivamente sostenutodall’impresa per i lavoratori dipendenti o in rapporto di collaborazione.

Tale costo è dato dall’importo costituito dalla retribuzione lorda prima delle imposte e dei contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i costi assistenziali obbligatori per legge, in rapporto all’effettivo impiego dei medesimi lavoratori nell’attività di ricerca e sviluppo.

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti di cui dl DM 31 dicembre 1998, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con costo unitario non inferiore ad euro 2.000 al netto IVA. Ai fini dell’ammissibilità dei costi in questione, il DM precisa che gli strumenti e le attrezzature da laboratorio devono essere acquistati dall’impresa, a titolo di proprietà o di utilizzo. Nel caso di acquisizione degli stessi mediante locazione finanziaria, la durata del contratto non deve essere inferiore a quella stabilita dall’articolo 102, comma 7 del TUIR. In tal caso, ai fini della determinazione dei costi ammissibili concorrono le quote di capitali dei canoni, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per le attività di ricerca e sviluppo. Inoltre, per gli strumenti e le attrezzature di laboratorio acquisiti mediante locazione non finanziaria, il valore al quale applicare i coefficienti di ammortamento è dato dal costo storico risultante dal contratto ovvero da una specifica dichiarazione del locatore.

c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.

Ai fini dell’ammissibilità dei costi suddetti, i contratti di ricerca devono essere stipulati con imprese residenti o localizzate in Stati membri UE oppure  in Paesi e territorio che consentono un adeguato scambio di informazioni (c. d. “area SEE”).

d) competenze tecniche e privative industriali relative ad un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Inoltre per le imprese non soggette alla revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale sono ammissibili, entro il limite massimo di € 5.000 euro le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile.

Determinazione del credito

L’articolo 5 del decreto precisa che il credito d’imposta spetta, fino ad un massimo di € 5 milioni per ciascun beneficiario, in misura pari al 50% della spesa incrementale relativa ai costi di cui alle predette lettere a) e c) e del 25% della spesa incrementale relativa ai costi di cui alle lettere b) e d).

In altri termini, il credito d’imposta in parola viene riconosciuto su base incrementale, ossia con riferimento alle spese sostenute nel periodo compreso tra il 2015 e il 2019 in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti effettuati dei tre periodi d’imposta antecedenti (2012-2014).

Per le imprese costituite da meno di tre anni, la media degli investimenti da considerare per il calcolo della spesa incrementale deve essere calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.

Inoltre, il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari ad € 30.000.

 Al fine di eliminare i dubbiche erano stati evidenziati riguardo  ordine al concetto di “spesa incrementale” il decreto ha chiarito che per  questa fattispecie si deve intendere l’ammontare dei costi di cui alle lettere a) e c) ovvero b) e d) sostenuti nel periodo d’imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione in eccedenza rispetto alla media annuale riferita ai rispettivi medesimi costi sostenuti nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Il credito è, in ogni caso, calcolato sulla spesa incrementale riferita ai costi di cui alle lettere a) e c) ovvero b) e d) nei limiti della spesa incrementale complessiva.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo deve essere indicato nella dichiarazione deiredditi e non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP.

Il credito può essere utilizzato unicamente in compensazione nel modello F24, senza applicare il limite di € 250.00 per i crediti riportati nel quadro RU del modello Unico e quello annuale di € 700.00.

Documenti e controlli

Qualora, a seguito di controlli, venga accertata l’indebita fruizione del credito d’imposta, anche parziale, per mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali esso è stato determinato, l’Agenzia delle Entrate provvede a recuperare l’importo, maggiorato degli interessi e delle sanzioni secondo la legge.

I controlli vengono effettuati sulla documentazione contabile predisposta preventivamente dal contribuente, la quale deve essere certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto presso il Registro dei revisori legali. Detta certificazione deve essere allegata al bilancio.

In ogni caso, le imprese beneficiarie del credito devono conservare con riferimento ai costi sui quali è stato determinato il credito, tutta la documentazione utile a dimostrare l’effettività degli stessi, e nello specifico:

- per quel che concerne i costi del personale, i fogli di presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell’attività di ricerca e sviluppo, firmati dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, ovvero dal responsabile di tale attività;

- relativamente gli strumenti e alle attrezzature di laboratorio, la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa ovvero del responsabile dell’attività di ricerca e sviluppo relativa alla misura e al periodo in cui essi sono stati utilizzati.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive del collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione rilasciata da un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale. La certificazione non è richiesta per le imprese con bilancio certificato.

Cumulo con altre agevolazioni

L’articolo 9 del decreto dispone che il credito d’imposta è cumulabile con il credito d’imposta previsto dall’articolo 24 del D. L n. 83/2012 per l’assunzione di personale altamente qualificato

Informazioni aggiuntive