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Incentivi alle imprese: individuate le disposizioni attuative per il credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo

Il Dipartimento delle Finanze comunica che, conD.M. 27 maggio 2015, in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ha individuato le disposizioni applicative necessarie per dare attuazione al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.

In particolare, si evidenzia che il comma 35 dell’articolo 1 della legge 190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015), ha ridefinito il credito d’imposta nella materia in esame, di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9/2014.

Il comma 14 del novellato art. 3 del D.L. n. 145/2013 rinvia ad un successivo decreto del MEF, di concerto con il MISE, vale a dire proprio il provvedimento di cui si discute in questa sede.

Il D.M. in esame si compone di 10 articoli. Il primo individua l’oggetto del provvedimento, precisando che lo stesso contiene le disposizioni necessarie per dare attuazione all’incentivo, sotto forma di credito d’imposta, agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, comprese quelle concernenti le modalità di verifica e di controllo delle spese sostenute, delle cause di decadenza e revoca del beneficio, nonché le modalità di restituzione del credito d’imposta indebitamente fruito.

L’articolo 2, ricalcando le disposizioni dei commi 4 e 5 dell’art. 3 del D.L. n. 145/2013, contiene l’elenco delle attività ammissibili al credito e di quelle escluse dal beneficio.

L’articolo 3 disciplina l’ambito oggettivo, ammettendo al beneficio tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019. In sostanza, è una misura generale in favore di tutte le imprese.

L’articolo 4 elenca i costi ammissibili, mentre l’art. 5 individua la misura dell’agevolazione concedibile e le modalità di calcolo della stessa. Più precisamente, il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario, alle condizioni dettagliatamente indicate.

L’articolo 9 prevede infine la cumulabilità del credito d’imposta con altri tipi di agevolazioni.

Per saperne di più invitiamo i nostri Referenti a consultare la Relazione tecnica sul Credito d’imposta predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in allegato.

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