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Credito d’imposta per gli investimenti 4.0

La Finanziaria 2020 ha previsto il riconoscimento di 2 distinti crediti d’imposta per gli investimenti in beni “Impresa 4.0” materiali / immateriali, in luogo della previgente disciplina dell’iper ammortamento dei beni materiali / immateriali basata sull’incremento del costo di acquisizione del bene di specifiche percentuali al fine della deduzione di maggiori quote di ammortamento.

Soggetti beneficiari

La nuova agevolazione risulta spettante a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale di determinazione del reddito.

Tra le novità introdotte, pertanto, si segnala l’estensione del beneficio anche ai contribuenti in regime forfettario e ad alcune imprese agricole, che, secondo la formulazione della previgente normativa, erano esclusi dalla fruizione dell’agevolazione.

Rispetto alla precedente disciplina che regolamentava l’iper ammortamento, è ora richiesto che le aziende rispettino la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e siano in regola col versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei propri dipendenti.

Beni agevolabili

Fatte salve alcune esclusioni, sono agevolabili esclusivamente i beni strumentali nuovi di fabbrica, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura ed annoverati nell’Allegato A (beni materiali) o nell’Allegato B alla legge n. 232/2016 (software e beni immateriali).

In attesa della possibile proroga dell’agevolazione, allo stato attuale sono agevolabili gli investimenti effettuati:

1) nell’anno solare 2020, purché entro il 31.12.2019 non sia stato versato al fornitore un acconto almeno pari al 20% del costo del bene;

2) nel primo semestre 2021, a condizione che entro il 31 dicembre 2020 l’impresa avrà già versato al fornitore un acconto pari ad almeno il 20% del costo del bene.

Si rammenta che la competenza temporale delle spese deve essere verificata secondo le regole generali di competenza fiscale previste dall’articolo 109 del TUIR.

In analogia con le precedenti agevolazioni similari per tali tipologie di costi, gli investimenti agevolabili possono essere attuati mediante:

- acquisizione diretta del bene dal fornitore

- acquisizione mediante locazione finanziaria

- realizzazione del bene in economia direttamente da parte dell’azienda

- appalto a terzi del bene.

Ai fini del riconoscimento del beneficio, è necessario che il bene sia utilizzato in strutture produttive ubicate nel territorio nazionale, con la precisazione che, se il bene è delocalizzato entro il secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto, sarà necessario ricalcolare il credito d’imposta sottraendo dal computo il bene ceduto.

Percentuale dell’agevolazione e modalità di utilizzo

La percentuale del credito d’imposta è riconosciuta in misura differenziata in funzione della tipologia di bene e dell’importo dell’investimento complessivo sostenuto nell’esercizio, e in particolare:

1) per i beni materiali di cui all’Allegato A:

- 40%, per gli investimenti fino a 2,5 mln €

- 20%, per la quota di investimenti > 2,5 mln € e fino a 10 mln €;

2) per i software ed i beni immateriali di cui all’Allegato B:

- 15%, fino all’importo massimo di 700.000 € di costi agevolabili.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo per i beni materiali e in 3 quote annuali di pari importo per i beni immateriali, esclusivamente a partire dall’anno successivo a quello di avvenuta interconnessione dei beni (previo rilascio della perizia/attestato/autodichiarazione a seconda dei casi).

Si rammenta che il credito d’imposta può essere utilizzato a partire dall’anno successivo a quello di interconnessione, ma senza necessità di dover attendere l’invio della dichiarazione dei redditi inerente l’esercizio 2020 (secondo quanto già chiarito in via generale dalla risoluzione AdE 110/E/2019).

Oneri documentali

Ai fini di successivi controlli da parte dell’Amministrazione Finanziari, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti ad assolvere una serie di oneri documentali e probatori; in particolare le aziende dovranno:

1) conservare la documentazione che dimostra l’effettivo sostenimento delle spese e la corretta determinazione dei costi agevolabili (in primis, contratti di acquisto e bolle di consegna). Si tratta di un adempimento che, in caso di mancato rispetto, prevede la decadenza dall’agevolazione;

2) disporre di fatture ed altri documenti inerenti gli acquisti dei beni, che contemplino una dicitura con l’espresso riferimento alle Legge n. 160/2019 art. 1 commi 184-197. Su questo specifico punto, si segnala la necessità di disporre di maggiori chiarimenti da parte degli enti competenti, in ragione del fatto che dal testo della norma non appare chiaro se la mancanza di tale dicitura/riferimento comporti o meno la decadenza dal beneficio

3) disporre di una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito iscritti nei rispettivi albi (oppure attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato) da cui risultino le caratteristiche tecniche dei beni e la loro già avvenuta interconnessione. Per i soli beni di costo non superiore a 300.000 €, in alternativa ad uno dei due documenti sopra (quindi perizia o attestato), l’azienda può scegliere di ricorrere a dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Infine, a meri fini statistici, le aziende dovranno inviare dal 2021 una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, i cui contenuti saranno definiti con apposito provvedimento ancora da emanare, il cui mancato invio non comporterà comunque la decadenza dal beneficio (come recentemente chiarito dallo stesso ministero sul proprio sito).

Informazioni aggiuntive