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CONFAPIFIDI informa: aiuti finanziari alle imprese colpite in conseguenza dell’epidemia di “COVID-19”, provvedimenti del Governo nel “Decreto Legge “CURA ITALIA”

Gentili Referenti,

Il Governo ha emanato in data 17.03.2020 il Decreto Legge n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - volto a sostenere il Paese in termini economici e finanziari in questa situazione emergenziale (cosiddetto Decreto “CURA ITALIA”).

 Sul versante creditizio (finanziamenti, leasing, mutui) le linee d’intervento ad immediato accesso per le PMI si possono riassumere in due direttrici:

Finanziamenti e affidamenti in corso in bonis – sospensione fino al 30.09.2020.

E' possibile chiedere ai soggetti finanziatori (Banche / intermediari finanziari) di avvalersi delle misure di cui all’art. 56 del Decreto Legge 17.03.2020 e quindi:

  • che non siano revocati gli affidamenti a revoca fino al 30.09.2020;
  • la proroga degli affidamenti a scadenza senza piano di ammortamento (quali gli anticipi a scadenza di c/c, sbf, fatture, ecc.) fino al 30.09.2020;
  • la sospensione fino al 30.09.2020 di rate e canoni in scadenza (che dovranno essere dilazionati dal soggetto finanziatore di fatto dal mese di ottobre 2020);

Nuova finanza alle imprese con la garanzia di Stato (Legge 662/96 – Fondo di Garanzia).

Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, si applicheranno le seguenti misure:

  • ampliamento del massimale di garanzia accordabile ad ogni singola impresa, da 2,5 a 5 milioni di Euro;
  • aumento delle percentuali di garanzia ai soggetti finanziatori (Banche / Intermediari finanziari) fino all’80% per finanziamenti per un importo massimo garantito per singola impresa di 1,5 milioni di Euro (ulteriormente innalzabile mediante integrazioni delle apposite sezioni speciali cofinanziate da Amministrazioni locali o altri soggetti);
  • allargamento della platea delle imprese garantibili (sospendendo dal sistema di rating le evidenze del modulo andamentale – centrale rischi);
  • ampliamento delle operazioni controgarantibili al FDG (ammessi anche finanziamenti volti ad estinguere quelli in corso, purché vi sia finanza aggiuntiva pari almeno al 10% rispetto al residuo da estinguere).

Per maggiori dettagli si rimanda al Decreto Legge (Titolo III - Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario  artt. 49 – 57).   

Moratoria (Sospensione) e allungamento dei finanziamenti – accordo ABI/Associazioni           

L’ABI e le Associazioni delle imprese hanno concordato lo scorso 6 marzo l’estensione dell’Accordo volto alla sospensione/allungamento dei finanziamenti (iniziativa “Imprese in Ripresa 2.0”) in essere al 31 gennaio 2020.

Fino al 31/12/2020 sarà possibile richiedere:

la sospensione dei finanziamenti (moratorie) per massimo 12 mesi (sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio lungo termine e dei leasing immobiliari).  

Possono essere ammesse alla sospensione le rate dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario in capo a PMI in bonis (ovvero con rate non scadute da più di 90 giorni) che non abbiano richiesto, su tali operazioni, la sospensione o l’allungamento nell’arco dei 24 mesi precedenti. Il nuovo tasso di interesse può essere aumentato rispetto a quello originariamente previsto in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi per la banca, strettamente connessi alla realizzazione dell’operazione medesima, fino ad un massimo di 60 punti base;

l'allungamento dei finanziamenti (allungamento della durata dei mutui, delle scadenze del credito a breve termine e delle scadenze del credito agrario di conduzione). 

Possono essere ammessi alla richiesta di allungamento i mutui in capo a PMI in bonis  (ovvero con rate/crediti non scaduti da più di 90 giorni) che non abbiano richiesto, su tali operazioni, la sospensione o l’allungamento nell’arco dei 24 mesi precedenti. Il periodo massimo di allungamento è pari al 100% della durata residua. Il nuovo tasso di interesse può essere aumentato rispetto a quello originariamente previsto in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi per la banca, strettamente connessi alla realizzazione dell’operazione medesima. L’importo della rata di ammortamento, determina al nuovo tasso di interesse deve risultare inferiore in misura apprezzabile rispetto all’originaria. Le operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili, potranno essere richieste in relazione ad insoluti di pagamento che l’impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca.

Qualora il finanziamento oggetto di sospensione o allungamento sia assistito da garanzie, l’estensione delle stesse è condizione necessaria ai fini della realizzazione dell’operazione.

Per maggiori dettagli si rimanda all’accordo

Nel caso il finanziamento sia assistito dalla garanzia di Confapifidi, la richiesta di sospensione/allungamento dovrà essere formulata utilizzando i moduli reperibili sul sito internet www.confapifidi.it

CONFAPIFIDI a supporto delle imprese              

Oggi più che mai, CONFAPIFIDI è a completa disposizione per fornire alle imprese socie quel supporto che possa risultare utile a superare l’emergenza. Per necessità, si può fare ricorso  allo sportello di riferimento,  oppure richiedendo un contatto scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

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