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Risparmio energetico, l’Agenzia delle Entrate pubblica la guida su tutte le agevolazioni fiscali

L‘Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida (IN ALLEGATO) che descrive  i  vari  tipi  di  intervento  per  i  quali  si  può  richiedere  la detrazione  e  riassume  gli  adempimenti  richiesti  e  le  procedure  da  seguire  per  poterne usufruire. In particolare, la guida è stata predisposta in considerazione delle disposizioni introdotte dalla  legge  di  bilancio  2018  (legge  n.  205  del  27  dicembre  2017) che ha  prorogato  al  31 dicembre  2018nella  misura  del  65%,  la  detrazione  fiscale  (dall’Irpef  e  dall’Ires)  per gli  interventi  di  riqualificazione energetica  degli  edifici.

Oltre  alla  proroga,  la  legge ha  introdotto  alcune  importanti  novità, ovvero:   

  • la riduzione  al  50%  della  percentuale di  detrazione  per  le  spese  relative  all’acquisto e  alla  posa  in  opera  di  finestre  comprensive  di  infissi,  delle  schermature  solari  e per  la  sostituzione  degli  impianti  di  climatizzazione  invernale  con  impianti  dotati  di caldaie  a  condensazione  con  efficienza  almeno pari  alla  classe A. È  ridotta  al  50%  anche  la  percentuale  di  detrazione  per  le  spese  sostenute  nel 2018  per  l’acquisto  e  la  posa  in  opera  di  impianti  di  climatizzazione  invernale  con impianti  dotati  di  generatori  di  calore  alimentati  da  biomasse  combustibili  (fino  a un valore massimo  della  detrazione di  30.000  euro)
  • l’esclusione  dalle  spese  agevolabili  di  quelle  sostenute  per  l’acquisto  di  caldaie  a condensazione  con efficienza  inferiore  alla  classe  A
  • l’introduzione  per  l’anno  2018  di  una  nuova  detrazione  (65%,  fino  a  un  valore massimo  della  detrazione  di  100.000  euro)  per  l’acquisto  e  la  posa  in  opera  di micro-cogeneratori  in sostituzione di  impianti  esistenti
  • la  detrazione  del  65%  per  la  sostituzione  degli  impianti  di  climatizzazione  invernale con  impianti  dotati  di  apparecchi  ibridi,  costituiti  da  pompa  di  calore  integrata  con caldaia  a  condensazione,  o  per  le  spese  sostenute  per  l’acquisto  e  la  posa  in  opera di  generatori  d’aria  calda  a  condensazione.

Riguardo  alle  caldaie  a  condensazione,  dunque,  dal  2018  si  può  usufruire  della detrazione  del  50%  per  quelle  che  possiedono  un’efficienza  media  stagionale  almeno pari  a  quella  necessaria  per  appartenere  alla  classe  A  di  prodotto  prevista  dal regolamento (UE)  n.  811/2013. Se,  oltre  ad  essere  almeno  in  classe  A,  sono  anche  dotate  di  sistemi  di termoregolazione  evoluti  (appartenenti  alle  classi  V,  VI  o  VIII  della  comunicazione della  Commissione 2014/C 207/02),  è  riconosciuta  la  detrazione più elevata  del  65%.

La  detrazione  per  gli  interventi  sulle  parti  comuni  degli  edifici  condominiali  e  per  quelli effettuati  su  tutte  le  unità  immobiliari  di  cui  si  compone  il  singolo  condominio  era  già stata  prorogata  al  31  dicembre 2021  dalla  precedente  legge di  bilancio. Per  questi  interventi  sono  state riconosciute detrazioni  più elevate  quando si  riescono  a conseguire  determinati  indici  di  prestazione  energetica.  In  tal  caso,  infatti,  è  possibile usufruire  di  una  detrazione  del  70  o  del  75%  da  calcolare  su  un  ammontare complessivo  delle  spese  non  superiore  a  40.000  euro  moltiplicato  per  il  numero  di unità  immobiliari  che compongono  l’edificio.

 Per  gli  interventi  condominiali  la  legge  di  bilancio  2018  ha  previsto  detrazioni  ancora maggiori  quando  sono  realizzati  in  edifici  appartenenti  alle  zone  sismiche  1,  2  o  3  e finalizzati  anche  alla  riduzione  del  rischio  sismico.  In  queste  ipotesi,  è  possibile usufruire  di  una  detrazione  dell’80%,  se  i  lavori  determinano  il  passaggio  a  una  classe di  rischio  inferiore,  dell’85%,  se  il  rischio  sismico  si  riduce  di  almeno  2  classi.  Il  limite massimo  di  spesa  consentito  per  questi  interventi  è  di  136.000  euro  moltiplicato  per  il numero  di  unità  immobiliari  che compongono l’edificio.

 Altra  importante  novità,  in  vigore  dal  2018,  è  rappresentata  dalla  possibilità  di  cedere il credito corrispondente  alla  detrazione  spettante,  anche  per  gli  interventi  di riqualificazione  energetica  effettuati  sulle  singole  unità  immobiliari  e  non  solo  per  quelli sulle parti  comuni  di  edifici  condominiali

 Pertanto,  indipendentemente  dall’immobile  su  cui  si  effettuano  gli  interventi,  dal  2018 tutti  i  contribuenti  che  nell’anno  precedente  a  quello  di  sostenimento  della  spesa  si trovano  nella  cosiddetta  “no  tax  area”  (i  cosiddetti  incapienti)  possono  scegliere, invece  della  detrazione,  di  cedere  il  corrispondente  credito  ai  fornitori  o  ad  altri soggetti  privati,  compresi  gli  istituti  di  credito e gli  intermediari  finanziari.

L’Agenzia  nazionale  per  le  nuove  tecnologie,  l’energia  e  lo  sviluppo  economico sostenibile  (ENEA)  effettua  controlli,  sia  documentali  che  attraverso  sopralluoghi,  per verificare  la  sussistenza  delle  condizioni  necessarie  per  usufruire  delle  detrazioni fiscali. Il  decreto  11  maggio  2018  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  211  dell’11.09.2018) ha  definito le  procedure e  le modalità  di  esecuzione di  questi  controlli

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