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CONFAPI informa: verso la proroga Accordo per il Credito 2015 - Moratoria PMI (in scadenza il 31 Luglio 2018)

L’”Accordo per il credito 2015” (la cosiddetta Moratoria sui mutui per le PMI), siglato da tutte le associazioni di categoria di imprese, tra cui CONFAPI, unitamente all’ABI il 31 marzo 2015 e prorogato al 31 luglio 2018 è in scadenza. Sia su sollecito di alcune associazioni delle imprese firmatarie, che anche grazie alla disponibilità dell’ABI, il periodo di validità del suddetto accordo dovrebbe essere prorogato al 31 ottobre 2018. Le richieste di attivazione degli strumenti previsti devono essere relative a finanziamenti stipulati prima del 31 marzo 2015.

L’”Accordo per il credito 2015” comprende al suo interno sia una moratoria e allungamento dei mutui (“Imprese in ripresa”), che la riconferma di uno specifico plafond per il finanziamento dei progetti di investimento delle PMI (“Imprese in sviluppo”) che la costituzione di uno specifico plafond per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle PMI nei confronti della PA (“Imprese e PA”). Di seguito ricordiamo le condizioni e il dettaglio dei singoli interventi previsti.

A) IMPRESE IN RIPRESA

Le PMI che possono presentare domanda non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come “sofferenze”, “inadempienze probabili” o esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni (imprese “in bonis”). Sulla moratoria sono previsti due interventi in particolare: 

1) Operazioni di sospensione dei finanziamenti.

  • Operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine, anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie.
  • Operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente “immobiliare” ovvero “mobiliare”

 2. Operazioni di allungamento dei finanziamenti.

È prevista la possibilità: 

a) di allungare la durata dei mutui, che non siano stati allungati o sospesi nell’arco dei 24 mesi precedenti;

  • Il periodo massimo di allungamento dei mutui è pari al l00% della durata residua del piano di ammortamento. In ogni caso, il periodo di allungamento non sarà superiore a 3 anni per i mutui chirografari e a 4 anni per quelli ipotecari;
  • La banca valuterà l’eventuale variazione del tasso d’interesse che, in caso di incremento, non potrà comunque essere superiore all’aumento del costo di raccolta della banca rispetto al momento dell’iniziale erogazione. L’incremento dovrebbe avere un tasso massimo oltre il quale non potrà andare.

b) di spostare in avanti fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento all’anticipazione di crediti certi ed esigibili;

c) di allungare per un massimo di 120 giorni le scadenze del credito agrario di conduzione.

IMPRESE IN SVILUPPO

Il plafond così costituito dovrebbe avere una dotazione di circa 10 miliardi di Euro: gli investimenti che potranno essere oggetto di finanziamento sono tutti gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali all’attività di impresa (anche quelli relativi alla c.d. “Nuova Sabatini”). Il Plafond potrà anche essere utilizzato per finanziare l’incremento del capitale circolante necessario a rendere operativi gli investimenti realizzati o in corso di realizzazione, oltre alla capacità operativa necessaria a far fronte a nuovi ordinativi.

IMPRESE E P. A.

Il plafond così costituito dovrebbe avere una dotazione di circa 10 miliardi: esso potrà essere utilizzato per:

1) sconto pro soluto, anche con garanzia dello Stato;

2) anticipazione del credito con cessione dello stesso (realizzata anche nella forma dello sconto pro solvendo);

3) anticipazione del credito, senza cessione dello stesso.

 

 

Informazioni aggiuntive