Questo sito utilizza cookie tecnici ed analytics, anche di terze parti, per monitorare funzionalità, login ed accessi al sito. Se continui a navigare accetterai l’uso di questi cookie.

La Finanziaria 2017 ha confermato per il 2017 e per il 2018 il “Bonus Alberghi”!

Il “BONUS ALBERGHI” è un credito d’imposta per le spese di riqualificazione e accessibilità delle strutture alberghiere aventi finalità di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica/antisismica. L’importo agevolato è rappresentato dal 65% delle spese sostenute, trattandosi di spese legate alla ristrutturazione edilizia sono state confermate anche le agevolazioni per le spese relative all’’acquisto di mobili.

La Legge di Bilancio per l’anno 2018 ha esteso, in relazione alle sole spese sostenute dal 1° gennaio 2018, il credito d’imposta alla riqualificazione delle strutture che prestano cure termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

Soggetti beneficiari

  • le imprese alberghiere;
  • gli stabilimenti termali;
  • gli agriturismi.

Tali strutture devono essere esistenti alla data del 1° gennaio 2012.

SPESE AGEVOLABILI

Le spese che danno diritto al bonus sono le seguenti:

- manutenzione straordinaria, (lettera b), articolo 3, comma 1, D.P.R. 380/2001);

- restauro e risanamento conservativo, (lettera c), articolo 3, comma 1, D.P.R. 380/2001);

- ristrutturazione edilizia (lettera d), articolo 3, comma 1, D.P.R. 380/2001);

- eliminazione delle barriere architettoniche (Legge n. 13/1989 e D.M. 236/1989) con finalità di incremento dell’efficienza energetica e riqualificazione antisismica;

- acquisto di mobili e componenti d’arredo (con obbligo di mantenere le dotazioni fino all’8° periodo d’imposta);

- realizzazione di piscine termali;

- acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

Determinazione del bonus

Il bonus è pari al 65% delle spese sostenute, per competenza, nei due esercizi 2017 e 2018 (per gli stabilimenti termali il riferimento è alle spese sostenute dal 1° gennaio 2018).

Il sostenimento delle spese deve essere attestato alternativamente dal:

- presidente del collegio sindacale;

- revisore legale iscritto nel relativo Registro;

- dottore commercialista;

- consulente del lavoro;

- responsabile CAF.

L’importo massimo agevolabile è pari a 200.000 euro che corrisponde ad un limite di spese agevolabili di 307.692,30 euro. Per usufruire dell’agevolazione è necessario presentare apposita domanda in via telematica o tramite pec al Ministero dei beni culturali.

La scadenza per l’invio, relativamente delle spese sostenute nel 2017 è il prossimo 28 febbraio 2018, diversamente le spese 2018 dovranno essere inviate entro il 28 febbraio 2019.

ANNO DI COMPETENZA DELLE SPESE SCADENZA INVIO DOMANDA

2017: 28 febbraio 2018

2018: 28 febbraio 2019

ATTENZIONE!! Per l’assegnazione del credito vale l’ordine cronologico di presentazione della domanda.

Entro 60 giorni il Ministero verifica le domande e comunica il diniego o il riconoscimento del credito oltre all’eventuale importo spettante.L’AGEVOLAZIONE RIENTRA NEL REGIME DE MINIMIS.  Il credito, diviso in 2 quote annuali di pari importo, può essere utilizzato in compensazione con modello F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di realizzazione degli interventi, esso va riportato nel modello Redditi relativo al periodo d’imposta per il quale è concesso. Il credito non è imponibile ai fini delle imposte dirette e non concorre alla determinazione del limite di deduzione degli interessi passivi.

CUMULABILITÀ

Tale agevolazione non è cumulabile, in merito alle medesime spese, con altre agevolazioni.

Informazioni aggiuntive