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C.C.N.L. UNIONMECCANICA: ART. 36, Mensilizzazione; (superminimo individuale non assorbibile erogazione con la retribuzione di Dicembre 2015)

Il CCNL 25 gennaio 2008 UNIONMECCANICA - CONFAPI ha unificato la disciplina del rapporto individuale di lavoro con la conseguenza che, dal 1° gennaio 2009, la retribuzione di tutti i lavoratori è determinata in misura fissa. Poiché a seguito della mensilizzazione si crea uno scostamento di 11 ore e 10 minuti, con la mensilità del mese di dicembre di ciascun anno, a partire dal 2009, deve essere erogato, ai soli lavoratori già in forza al 31 dicembre 2008 con la qualifica di operaio, un importo pari a 11 ore e 10 minuti in base alla retribuzione in essere al momento dell’erogazione stessa.

Nulla è dovuto per i dipendenti assunti dal 1° gennaio 2009 per mansioni precedentemente ricomprese nella disciplina per operai. Tale importo, espressamente definito non assorbibile, deve essere corrisposto, a titolo di “Superminimo individuale non assorbibile ex Ccnl 25 gennaio 2008”, ed è utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente al momento del pagamento della retribuzione del mese di dicembre, il “Superminimo individuale non assorbibile ex Ccnl 25 gennaio 2008” deve essere riproporzionato in dodicesimi (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero) e corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.

Si ringraziano i Colleghi di CONFAPI Brescia per la preziosa colalborazione.

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