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UNIONALIMENTARI CONFAPI informa: ultimi aggiornamenti sulle normative dei prodotti “senza glutine”

UNIONALIMENTARI CONFAPI fa il punto sulle normative nazionali e comunitarie riguardanti i “prodotti senza glutine”, settore di nicchia ma sempre in constate crescita. Infatti, in seguito alla pubblicazione della Circolare del Ministero della Salute in riferimento al Reg. 609/2013, che abroga gli alimenti destinati ad un’alimentazione particolare (ADAP), vogliamo fare il punto sul futuro, inteso come inquadramento legislativo, di questi prodotti.

Il Regolamento UE 609/2013, dal 20 luglio 2016, abroga il Reg. CE 41/2009, relativo proprio all’etichettatura e composizione dei prodotti senza glutine. Questo in funzione anche di un riassetto della normativa in modo da trattare le indicazioni circa l’assenza di glutine in modo più organico nel Regolamento UE 1169/2011, che disciplina in generale le informazioni per i consumatori, inserendo anche dichiarazioni quali “senza glutine” tra le informazioni fornite su base volontaria (art. 36).

Il limite massimo di glutine contenuto in tali prodotti è rimasto invariato, pertanto non deve essere superiore ai 20 mg/kg, sono invece state introdotte alcune diciture aggiuntive, se riportate sui prodotti attualmente classificati come ADAP ovvero sui prodotti naturalmente privi di glutine.

I prodotti, non potranno più riportare la dicitura “prodotto dietetico”, in quanto non più riconducibili a tale categoria: gli alimenti che impiegano ingredienti deglutinizzati potranno riportare la seguente dicitura aggiuntiva, “specificamente formulato per persone intolleranti al glutine” ovvero “specificamente formulato per celiaci”. Tali diciture, come dispone la circolare ministeriale, possono essere impiegate anche prima del 20 luglio 2016 nei prodotti oggetto di notifica.

Mentre i prodotti che impiegano ingredienti naturalmente privi di glutine, quindi che pur essendo adatti alle persone intolleranti al glutine, non sono stati espressamente prodotti, preparati o lavorati con tale scopo, in aggiunta alla dicitura “senza glutine” possono riportare anche l’indicazione “adatto alle persone intolleranti al glutine” o “adattato ai celiaci”.

Le indicazioni richiamate in precedenza non possono essere modificate o adattate, ma devono essere riportate in etichetta così come indicate nel regolamento di riferimento. Qualora interessati al loro impiego, consigliamo alle aziende, che adottano etichette multilingue, di valutare attentamente la traduzione di tali frasi, in quanto ogni paese comunitario ha autorizzato la specifica indicazione nella propria lingua.

Infine, ricordiamo che i prodotti comuni che riportano l’indicazione “senza glutine”, come abbiamo avuto modo di affrontare nel precedente articolo, non dovranno indurre in errore il consumatore. Pertanto non possono essere impiegate in prodotti nei quali sia scontata l’assenza dell’allergene.

Gli uffici di API Siena, grazie alla costante collaborazione con UNIONALIMENTARI CONFAPI possono supportare le imprese nella corretta applicazione delle nuove disposizioni di legge; le imprese interessate possono inviare una mail a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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