CCNL UNIONTESSILE CONFAPI - FILCTEM/FEMCA/UILTEC: attivazione clausola di salvaguardia ex Art. 82
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- Categoria: Consulenza e lavoro
Spettabili Aziende,
con la presente comunichiamo che Uniontessile Confapi ha deciso, in piena sintonia con la Confederazione CONFAPI, di attivare nei confronti delle OO.SS. FILCTEM/FEMCA/UILTEC, firmatarie del CCNL 24 gennaio 2020, la clausola di salvaguardia prevista dall’art.82 del suddetto CCNL.
Di seguito riportiamo brevemente i fatti che hanno portato a tale decisione.
Lo scorso 28 luglio 2021, le OO.SS (FILCTEM/FEMCA/UILTEC) hanno rinnovato con altra organizzazione datoriale di rappresentanza (Sistema Moda Italia aderente a Confindustria) il CCNL per le aziende tessili dei vari settori rappresentati, con un costo complessivo di gran lunga inferiore rispetto a quello sottoscritto con Uniontessile il 24 gennaio 2020, sia per quanto riguarda il valore economico degli incrementi dei minimi contrattuali da voi concordati sia per le loro decorrenze che determinano montanti salariali annui decisamente inferiori rispetto a quelli definiti nel rinnovo con Uniontessile.
Da un’analisi comparativa effettuata sul livello medio di addensamento (Liv. 3°super - che nei rinnovi contrattuali è sempre stato convenzionalmente preso a base per la definizione degli incrementi dei minimi nel settore tessile, sia per il CCNL Uniontessile sia per quello di SMI), è risultato che nel vostro recente rinnovo SMI dello scorso 28 luglio 2021, gli aumenti a regime per il 3° Liv. Super (marzo 2023) determinano una retribuzione contrattuale mensile (ERN € 1.745,98) inferiore di ben €15,30 mensili rispetto al minimo contrattuale mensile di Uniontessile (ERN € 1.761,28) e costituiscono una condizione di palese dumping contrattuale a sfavore della nostra categoria, anche tenuto conto che per il 3° Liv. Super gli aumenti a regime sono inferiori a quelli con noi sottoscritti (Uniontessile € 80,00 contro € 70,56 di SMI).
A fronte di tale situazione, UNIONTESSILE ha richiesto alle Organizzazioni Sindacali, compresi i Segretari Generali delle stesse, numerosi incontri per definire una soluzione concordata al fine di riportare un riequilibrio economico tra il nostro rinnovo e quello sottoscritto con SMI. Abbiamo dovuto prendere atto, purtroppo, che tutte le proposte da noi avanzate sono rimaste infruttuose.
In tale contesto e avvicinandosi la scadenza della 3° tranches di aumenti (1 febbraio 2022), Uniontessile è stata costretta quindi a comunicare alle OO.SS., con lettera del 13 gennaio u.s., di volersi avvalere, a far data dal 1° febbraio 2022, di quanto previsto dalla clausola di salvaguardia all’art.82 del vigente CCNL (Estensione contratto stipulato con altre associazioni: ”Qualora le Organizzazioni dei lavoratori contraenti, all'interno del campo di applicazione del presente Contratto, dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani condizioni meno onerose di quelle previste da codesto CCNL, tali condizioni si intenderanno estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate da Uniontessile Confapi”).
Pertanto, per il restante periodo di validità del CCNL Uniontessile, vale a dire fino al 31 marzo 2023, le aziende che applicano il suddetto CCNL daranno corso dal 1° febbraio 2022 all’applicazione ai lavoratori dei minimi contrattuali (ERN) previsti dal CCNL SMI, fatta salva l’eventuale possibilità per ciascuna azienda di riconoscere in conto futuri aumenti contrattuali la differenza tra tali minimi contrattuali e quelli attualmente in essere.
Per una maggiore tutela delle aziende che volessero dare corso all’applicazione della clausola di salvaguardia, così come attivata dalla categoria, la suddetta comunicazione è stata altresì trasmessa a tutti gli Enti previdenziali, assicurativi e ispettivi per tutti gli aspetti di loro competenza.
L’azione intrapresa nei confronti delle Organizzazioni Sindacali è finalizzata a far valere le legittime istanze della Categoria, la quale non può essere oggetto di dumping contrattuale da parte delle OO.SS. per avere sottoscritto, nel rispetto di corrette relazioni sindacali, il rinnovo del CCNL pochi mesi prima dell’inizio della pandemia.
Siamo consapevoli che le azioni messe in atto potranno causare, nelle aziende che vorranno dare corso all’applicazione della clausola, eventuali tensioni sindacali, ma la categoria non ha potuto percorrere soluzioni alternative in quanto tutte precluse dalla chiusura delle OO.SS. nazionali.
Le imprese ed i loro professionisti di riferimento possono chiedere la nota di chiarimento sulle modalità applicative per la gestione della clausola di salvaguardia e al fac- simile del relativo comunicato aziendale inviando una e mail a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.