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Contratto a termine: Chiarimenti dell’ Istituto Nazionale del Lavoro sulla deroga assistita presso l’ITL (Ispettorato Territoriale del Lavoro); newsletter in collaborazione con APINDUSTRIA Brescia

L’Istituto Nazionale del Lavoro, con nota n. 804/2021, è intervenuto per chiarire alcuni aspetti relativamente alla possibilità di stipula di un contratto a termine, con durata superiore a 24 mesi (maggiore durata normativamente prevista), e per un massimo di ulteriori 12 mesi.

Premesso che l’attuale disciplina del tipo contrattuale si riscontra nell’ambito della normativa conosciuta come Codice dei contratti (D. Lgs. 81/2015), si ricorda che, dopo le modifiche apportate dal Decreto Dignità, il contratto a termine è soggetto a una durata massima di 24 mesi, di cui è possibile che 12 siano acausali e ulteriori 12, invece, sottoposti a specifiche causali normativamente delineate. L’art. 19 del D.Lgs 81/2015 offre alle parti la possibilità di prolungare di ulteriori 12 mesi (36 mesi in totale), purché con stipula dell’accordo in sede assistita presso l’ITL competente.

Si deve tuttavia notare, ed è questa l’utilità della nota in commento, come la norma, che detta la durata massima di un rapporto a tempo determinato tra 2 parti, indichi con chiarezza che deve trattarsi di atti “conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale”.

Tale specifica deve, quindi, essere valorizzata in tutta la sua efficacia. Il limite di durata massima dei 24 mesi si verifica, pertanto, per sommatoria di contratti, tra le medesime parti, che riguardino un’identica mansione del lavoratore, inquadrabile nello stesso livello e per uguale categoria legale di inquadramento (dirigenti, quadri, impiegati e operai).

Ne deriva, quindi, che in caso di diverso inquadramento il nuovo contratto non sarà addizionabile, quanto al limite di durata massima, con contratti a termine in precedenza stipulati tra le parti.

La deroga assistita, con stipula dell’ulteriore contratto presso ITL, si attaglia quindi al caso di raggiungimento del limite dei 24 mesi per lo svolgimento di stesse mansioni, di pari livello e categoria legale. Nel caso di un mutamento di inquadramento, pertanto, il calcolo del limite di durata inizierà daccapo, non essendo necessaria alcuna stipula in sede assistita.

Leggi la nota dell’INL a questo link: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Nota%20-prot-n-804-del-19-maggio-2021-%20quesito-contratti-a-termine-ITL-Genova.pdf

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