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BREXIT: le nuove regole a partire dal 1° Gennaio 2021; newsletter in collaborazione con APINDUSTRIA Brescia

Dal 1 gennaio 2021 il Regno Unito è divenuto effettivamente uno stato Extra UE e di conseguenza è cessata la libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi da una parte all’altra della Manica.

Per quanto concerne i rapporti commerciali da e verso il Regno Unito, la realizzazione della Brexit comporta, a partire dal 2021, importanti conseguenze operative e riflessi fiscali, soprattutto dal punto di vista IVA, imponendo alle imprese l’obbligo di assolvere precisi adempimenti.

Si precisa che, sebbene l’UE e il Regno Unito abbiano raggiunto in data 26/12/2020 uno storico Accordo di recesso di oltre 1.200 pagine volto a regolare, con decorrenza 1° gennaio 2021, i rapporti tra i 27 paesi comunitari e il Regno Unito, l’iter normativo risulta non ancora definitivamente ultimato, essendo probabili ulteriori negoziazioni tra le Autorità competenti.

Si evidenzia pertanto che il citato accordo troverà applicazione in via provvisoria.

Per la gestione della prima fase del 2021 è consigliabile fare riferimento alla circolare n.49/D emanata in data 30 dicembre 2020 dall’Agenzia delle dogane, con la precisazione che si attendono ulteriori chiarimenti da parte degli organi competenti.

Leggi la circolare a questo link:

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6518900/20201217-466464RU+circolare+49-2020+BREXIT_Esportazione_DEFINITIVA.pdf/12952e2b-47e0-4ee8-b40c-62a64f27e3f7

Gli esportatori italiani possono inoltre avvalersi del sito Access2Markets (https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/content ) per comprendere le nuove regole vigenti per scambi commerciali con il Regno Unito. Una volta entrati nella piattaforma online, occorre indicare, nella sezione gialla del My Trade Assistant, il nome del prodotto o codice SA del bene che si intende esportare, il paese di origine (Italia) e quello di destinazione (Regno Unito). A quel punto, è necessario scegliere con attenzione il prodotto in oggetto; individuato il prodotto, si accede a una pagina web, dove, come per qualsiasi altro paese extracomunitario, vengono indicate: la tariffa doganale (che è pari a zero, in virtù del citato accordo), le regole per il passaggio doganale delle merci (cliccando prima sulla voce «procedure e formalità» e poi su «sintesi») e i documenti da presentare.

Gli aspetti IVA delle operazioni di vendita ed acquisto di beni

Le cessioni di beni verso il Regno Unito non saranno più considerate operazioni intracomunitarie, bensì cessioni all’esportazione, mentre gli acquisti, parimenti, cesseranno di essere acquisti intracomunitari, divenendo importazioni di beni.

Alla luce di detta modifica, a partire dal 2021, cambia il regime normativo IVA che regolamenta le operazioni commerciali con operatori UK.

Nello specifico, le cessioni di beni effettuate da operatori italiani nei confronti di operatori UK:

  • fino al 31/12/2020 rappresentano cessioni intracomunitarie ex. art. 41, DL 331/93;
  • dal 01/01/2021 rappresentano cessioni all’esportazione e pertanto il riferimento normativo da indicare in fattura sarà l’art. 8, co.1, lett. a) e b), DPR 633/72.

Parallelamente, la stessa modifica riguarda le operazioni di acquisto da parte di cessionari nazionali, per cui:

  • fino al 31/12/2020 i beni acquisiti da fornitori UK e provenienti dal Regno Unito, rappresentano degli acquisti intracomunitari, soggetti al meccanismo dell’inversione contabile ex. art. 38, DL 331/1993;
  • dal 01/01/2021 i medesimi beni provenienti dal Regno Unito, costituiscono delle importazioni ai sensi degli artt. 67 e 68, DPR 633/72, soggette a certificazioni e formalità doganali.

Le prestazioni di servizi

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, nel caso di servizi resi si continuerà ad emettere fattura (fuori campo iva) ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/1972. Nel caso di servizi ricevuti a partire dall’01/01/2021, non si dovrà più integrare la fattura (reverse charge), ma sarà necessario emettere un’autofattura.

Ulteriori adempimenti secondari

Si comprende che la modifica della natura delle operazioni commerciali con il Regno Unito, che passeranno da intra-UE ad extra-UE, comporterà altresì effetti secondari, implicando la necessità, per gli operatori nazionali, di assolvere ulteriori adempimenti come di seguito elencati.

Gli obblighi connessi all'esportazione: Dal punto di vista delle cessioni si precisa che a partire da gennaio 2021 per ogni fattura di vendita verso il Regno Unito sarà necessario acquisire la prova dell’avvenuta esportazione (MRN e notifica di uscita dal territorio UE).

Codice EORI GB: Il codice Eroi è attribuito a ciascun soggetto operatore economico IVA che importi o esporti al di fuori dell'Unione Europea. Il passaggio da paese intracomunitario a paese extracomunitario da parte del Regno Unito, obbligherà i soggetti economici a dotarsi di tale codice per poter porre in essere le operazioni di vendita e di acquisto.

Operazioni triangolari: La fuori uscita del Regno Unito dall’Unione Europea implica l’impossibilità di applicare la normativa IVA delle operazioni triangolari.

Modelli Intrastat e Esterometro: Le operazioni con operatori UK non saranno più soggette agli obblighi di comunicazione Intrastat, ma, dovranno essere comunicate all'Agenzia tramite il c.d. "esterometro " (ad esclusione di quelle per le quali sia stata emessa bolletta doganale o certificate mediante fattura elettronica).

Lavorazione dei beni: La movimentazione di beni a scopo di lavorazione saranno più complesse perché non sarà più possibile beneficiare delle semplificazioni previste in ambito UE.

Sulla scorta delle modifiche normative conseguenti alla Brexit, si rende necessario valutare/rinegoziare le condizioni di consegna nei contratti commerciali. Va identificato a chi compete l’obbligo di sdoganare le merci, anche per stimare i maggiori costi connessi.

Dazi

L’Accordo del 26 dicembre ha siglato il riconoscimento dell’assenza di tariffe e contigenti sulle merci che rispettino le cosiddette “norme d’origine” (ossia regole per determinare quando è un prodotto è originario del Paese partner, in base alla provenienza delle materie prime e al processo produttivo). L’art. 5 dell’Accordo pone infatti un espresso divieto all’applicazione dei dazi doganali e il successivo art. 6 non consente l’adozione o il mantenimento di alcun onere, tassa o altro prelievo in relazione alle merci destinate ad essere esportate nei territori della UE o del Regno Unito. Ciò nonostante saranno comunque ripristinati i controlli alla dogana per merci e persone e per visitare il Regno Unito sarà necessario il passaporto.

Operatori UK dotati di rappresentante fiscale

Per agevolare i propri clienti nel dopo Brexit, i fornitori britannici possono decidere di “registrarsi” ai fini Iva, nominando un rappresentante fiscale in un qualsiasi Stato membro dell’UE.

L’identificazione all’interno di uno Stato comunitario comporta la possibilità, per l’impresa inglese, di eseguire nello stato UE prescelto l’importazione dei beni provenienti dal Regno Unito o da altri paesi extra UE, così da realizzare poi una cessione intracomunitaria nei confronti del cessionario soggetto passivo UE.

Con riferimento a detta possibilità, giova ricordare che:

  • gli operatori UK potranno introdurre i beni nel paese prescelto (dove hanno nominato il rappresentante fiscale) senza pagamento dell’imposta, fruendo della possibilità riconosciuta dall’articolo 143 direttiva 2006/112 di “sospendere” il pagamento dell’Iva all’importazione se i beni sono destinati a proseguire verso altro Stato membro nel quale sarà assolto il tributo.
  • una volta introdotti i beni nel paese prescelto dell’UE, gli stessi potranno essere ceduti all’interno degli altri paesi della comunità europea in regime iva intracomunitario. Ciò detto, pur rifornendosi da un fornitore inglese, l’acquirente nazionale continua a effettuare acquisti intracomunitari soggetti a Iva con applicazione del reverse charge;
  • il cessionario nazionale dovrà integrare e registrare la fattura emessa dal rappresentante fiscale e collaborare con tale soggetto per fornire la prova dell’avvenuto trasferimento dei beni dallo Stato d’immissione in libera pratica all’Italia.

Per prassi dello Stato d’importazione, tuttavia, potrebbe darsi che il rappresentante non sia tenuto a emettere fattura e possa limitarsi a compilare l’elenco riepilogativo delle cessioni. Tale mancanza va sanata dal cessionario nazionale con autofattura da regolarizzazione ex articolo 46, comma 5, Dl 331/93, indicando l’identificativo Iva del rappresentante fiscale che dev’essere quindi noto all’acquirente.

- In ogni caso, è opportuno che il cessionario nazionale si faccia rilasciare idonea documentazione (compresa quella doganale, se possibile) che comprovi la regolarità dell’intera operazione.

La stessa procedura può trovare applicazione nel caso in cui i beni siano immessi in libera pratica per il tramite di una una cessione “assimilata”.

Si ipotizzi il caso in cui un operatore inglese sia identificato sia in Francia che in Italia. L’operatore UK potrà trasferire le merci dall’UK alla Francia senza pagamento dell’imposta. Qualora lo stesso voglia successivamente trasferire le merci dalla Francia all’Italia, il rappresentante dell’operatore UK nello stato francese potrà effettuare una cessione intracomunitaria “assimilatala” al rappresentante UK in Italia, il quale assolverà l’imposta in reverse.

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