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Rimborso addizionale sulle accise dell’energia per gli anni 2010-2011

Gentili Referenti,

come noto la normativa italiana che prevedeva l’addizionale provinciale all’accisa sulla energia elettrica è stata ritenuta incompatibile dalla direttiva Europea 2008/118/CE; al termine di un lungo contenzioso nei confronti dell’Agenzia delle Dogane, la Corte di Cassazione  con le Sentenze nn. 27101/2019; 27099/2019 e 29980/2019 ha:

confermato che l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia non doveva essere applicata, perché in contrasto con la normativa europea;

precisato che il rimborso dell’imposta può essere richiesta all’Agenzia delle Dogane solo dal fornitore di energia, soggetto tenuto in via tributaria al pagamento di tale imposta, e dall’impresa utente finale salvo casi straordinari

astrattamente riconosciuto la possibilità che l’impresa finale chieda, in sede civile, al proprio fornitore la restituzione dell’addizionale all’accise sull’energia elettrica che è stata pagata negli anni 2010 e 2011, non dovuta;

precisato che solo in determinati casi straordinari (ad esempio in caso di sopravvenuto fallimento del fornitore) l’impresa utente finale potrebbe chiedere il rimborso in sede tributaria direttamente all’Agenzia delle Dogane: allo stato attuale per poter intraprendere eventuali azioni di richiesta di restituzione/rimborso dell’imposta pagata negli anni 2010 e 2011, occorre, intanto, bloccare il termine della prescrizione/decadenza dell’azione.

E’ quindi necessario predisporre e inviare, a seconda dei casi, una diffida-messa in mora/istanza di rimborso nei confronti del fornitore di energia elettrica di quel periodo o dell’ufficio dell’Agenzia delle Dogane di competenza, contenente la richiesta di restituzione dell’importo pagato in quel periodo per le addizionali non dovute. La richiesta di restituzione/rimborso dell’imposta pagata deve essere adeguatamente formulata e documentata.

AZIONI POSSIBILI

Se a seguito della richiesta di restituzione o di rimborso non si riceve nessun pagamento “spontaneo” da parte del fornitore (o da parte dell’Agenzia delle Dogane), si deve valutare nel dettaglio l’opportunità di intraprendere un’azione legale in sede civile o tributaria con il patrocinio dello staff legale-tecnico di riferimento a CONFAPI Siena.

A questo proposito CONFAPI Siena propone alle proprie imprese, un’assistenza tecnico-legale in convenzione con i Professionisti di riferimento per il contenzioso che si andrà ad attivare a seguito del mancato pagamento del dovuto da parte dei fornitori.

STIME DEGLI IMPORTI DELLE ADDIZIONALI RECUPERABILI (SU 22 MESI) PER VALUTARE LA FATTIBILITÀ E CONVENIENZA DELLA PRATICA

Consumo annuo
POD (KWh)

Addizionale
recuperabile (€)

        50.000

     853

        100.000

     1.705

        200.000

     3.410

        300.000

     5.115

        400.000

     6.820

        500.000

     8.525

        750.000

     12.788

        1.000.000

     17.050

        1.500.000

     25.575

       2.000.000

     34.100

        2.500.000

     40.920

oltre 2.500.000

     40.920

 

Le imprese interessate possono contattare gli Uffici di CONFAPI Siena inviando una e mail a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Informazioni aggiuntive