Rimborso addizionale sulle accise dell’energia per gli anni 2010-2011
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Gentili Referenti,
come noto la normativa italiana che prevedeva l’addizionale provinciale all’accisa sulla energia elettrica è stata ritenuta incompatibile dalla direttiva Europea 2008/118/CE; al termine di un lungo contenzioso nei confronti dell’Agenzia delle Dogane, la Corte di Cassazione con le Sentenze nn. 27101/2019; 27099/2019 e 29980/2019 ha:
confermato che l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia non doveva essere applicata, perché in contrasto con la normativa europea;
precisato che il rimborso dell’imposta può essere richiesta all’Agenzia delle Dogane solo dal fornitore di energia, soggetto tenuto in via tributaria al pagamento di tale imposta, e dall’impresa utente finale salvo casi straordinari
astrattamente riconosciuto la possibilità che l’impresa finale chieda, in sede civile, al proprio fornitore la restituzione dell’addizionale all’accise sull’energia elettrica che è stata pagata negli anni 2010 e 2011, non dovuta;
precisato che solo in determinati casi straordinari (ad esempio in caso di sopravvenuto fallimento del fornitore) l’impresa utente finale potrebbe chiedere il rimborso in sede tributaria direttamente all’Agenzia delle Dogane: allo stato attuale per poter intraprendere eventuali azioni di richiesta di restituzione/rimborso dell’imposta pagata negli anni 2010 e 2011, occorre, intanto, bloccare il termine della prescrizione/decadenza dell’azione.
E’ quindi necessario predisporre e inviare, a seconda dei casi, una diffida-messa in mora/istanza di rimborso nei confronti del fornitore di energia elettrica di quel periodo o dell’ufficio dell’Agenzia delle Dogane di competenza, contenente la richiesta di restituzione dell’importo pagato in quel periodo per le addizionali non dovute. La richiesta di restituzione/rimborso dell’imposta pagata deve essere adeguatamente formulata e documentata.
AZIONI POSSIBILI
Se a seguito della richiesta di restituzione o di rimborso non si riceve nessun pagamento “spontaneo” da parte del fornitore (o da parte dell’Agenzia delle Dogane), si deve valutare nel dettaglio l’opportunità di intraprendere un’azione legale in sede civile o tributaria con il patrocinio dello staff legale-tecnico di riferimento a CONFAPI Siena.
A questo proposito CONFAPI Siena propone alle proprie imprese, un’assistenza tecnico-legale in convenzione con i Professionisti di riferimento per il contenzioso che si andrà ad attivare a seguito del mancato pagamento del dovuto da parte dei fornitori.
STIME DEGLI IMPORTI DELLE ADDIZIONALI RECUPERABILI (SU 22 MESI) PER VALUTARE LA FATTIBILITÀ E CONVENIENZA DELLA PRATICA
Consumo annuo |
Addizionale |
50.000 |
853 |
100.000 |
1.705 |
200.000 |
3.410 |
300.000 |
5.115 |
400.000 |
6.820 |
500.000 |
8.525 |
750.000 |
12.788 |
1.000.000 |
17.050 |
1.500.000 |
25.575 |
2.000.000 |
34.100 |
2.500.000 |
40.920 |
oltre 2.500.000 |
40.920 |
Le imprese interessate possono contattare gli Uffici di CONFAPI Siena inviando una e mail a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.