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ATTENZIONE!! URGENTE!! Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n.° 38 del 18 Aprile 2020: Misure contenimento Covid-19 in ambienti lavorativi, sia le attività già aperte sia per quelle che riapriranno.

Queste in sintesi le misure previste nell’ordinanza che si applicano anche a tutte quelle imprese che in deroga ai codici ATECO autorizzati, hanno riaperto con il via libera delle prefetture, anche nei casi di silenzio-assenso: le misure di contenimento si applicano per tutti gli ambienti di lavoro esclusi quelli sanitari, i cantieri e le aziende di tutti i servizi pubblici locali, che hanno sempre assicurato lo svolgimento dei servizi applicando il Protocollo condiviso del 14 marzo 2020.
1. trasporti: obbligo di guanti monouso e mascherine sui mezzi pubblici e pulizia delle mani prima e dopo l’utilizzo. Consigliato dove possibile l’uso di bicicletta e mezzi elettrici. Raccomandata la mascherina nell’auto propria, se con due persone a bordo.
2. Distanza sociale in fabbrica, nei laboratori artigianali e negli uffici: non un metro ma almeno un metro e ottanta centimetri. Se nella riorganizzazione dei processi produttivi questa distanza non potrà essere garantita, dovranno essere inseriti elementi di separazione tra le persone oppure usate mascherine FFP2 senza valvola (o due mascherine chirurgiche contemporaneamente) per chi lavora all’interno di uno stesso ambiente.
3. Le mascherine chirurgiche saranno sempre obbligatorie e dovranno essere fornite dal datore di lavoro: negli spazi chiusi in presenza di più persone, ma anche negli spazi aperti quando non è garantito il mantenimento della distanza personale.
4. Chi ha febbre od altri sintomi influenzali,  che possono ricondurre al Covid-19, dovrà rimanere a casa: il datore di lavoro potrà misurare la temperatura ai dipendenti all’ingresso oppure raccogliere una loro dichiarazione.
5. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell’attività lavorativa e non solo a inizio turno: per questo dovranno essere installati appositi dispencer.
6. Gli ambienti dovranno essere sanificati almeno una volta al giorno, pulendo con candeggina o altri prodotti simili porte, maniglie, tavoli e servizi igienici e annotando il tutto su appositi registri.
7. Dovrà essere garantito, per quanto possibile, anche il ricambio di aria e la sanificazione periodica, secondo precise indicazioni, degli impianti di aerazione, che altrimenti dovranno rimanere spenti.
8. Riorganizzazione del servizio mensa, dove si dovrà porre attenzione alla distanza tra le persone e le sanificazione dei tavoli dopo ogni pasto.
Per gli esercizi commerciali sono regole previste regole specifiche aggiuntive : obbligo di accessi regolamentati e scaglionati con percorsi diversi, se possibile, di entrata e uscita, pannelli di separazione tra lavoratori e clienti alle casse e sui banchi, ingressi per non più di una persona a famiglia (salvo casi di bambini e persone non autosufficienti), obbligo per tutti di mascherine, guanti monouso o comunque pulizia delle mani. La distanza di un metro e ottanta centimetri tra le persone dovrà essere garantita anche nei mercati all’aperto.

ATTENZIONE! Tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti contagio, da spedire alla Regione entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza (18 Aprile 2020) all’indirizzo:
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ALLEGATI:
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 38 del 18 Aprile 2020
• Ordinanza n. 38 del 18 aprile 2020 su misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, Protocollo di sicurezza anti-contagio (MODULO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E MODULO PER ATTIVITA' COMMERCIALI)

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