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DPCM 10 Aprile 2020: riordino delle misure di contenimento e proroga delle misure di sospensione delle attività produttive dal 14 aprile al 3 maggio 2020.

Il DPCM riordina le misure di contenimento previste nei precedenti provvedimenti e sostituisce, le previsioni e gli allegati di cui ai DPCM 11 marzo e 22 marzo 2020, nonché quelle di cui al DM 25 marzo 2020.

CONFAPI Siena invierà il testo completo del nuovo DPCM del 10 Aprile u.s. a tutti coloro che ne faranno richiesta inviando una e mail a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Per completezza d'informazione i codici Ateco corrispondenti alle attività industriali e commerciali che possono restare aperte in base ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono riportati nella seguente TABELLA.

Riguardo alle attività produttive, il nuovo DPCM conferma le eccezioni alla sospensione, consentendo la prosecuzione delle seguenti attività e servizi indicati nell’Allegato 3, sulla base del Codice ATECO:

  • Attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività e dei servizi consentite. Ai fini della prosecuzione, il nuovo DPCM conferma il meccanismo della preventiva comunicazione al Prefetto della Provincia in cui è ubicata l’attività produttiva. Nella comunicazione occorre indicare le imprese o le amministrazioni beneficiarie delle attività svolte e l’attività funzionale può legittimamente proseguire – sulla base della comunicazione – senza che sia necessario un riscontro positivo da parte della Prefettura. Tuttavia, è fatto salvo il potere del Prefetto, sentito il Presidente della Regione, di sospendere l’attività laddove non sussistano le condizioni per la prosecuzione.
  • Attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo a cose o persone. Anche in questi casi, ai fini della prosecuzione dell’attività, il nuovo DPCM prevede l’invio di una comunicazione al Prefetto, che può sospendere l’attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni appena richiamate. La comunicazione non è richiesta se tali impianti sono finalizzati a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.
  • Attività dell’industria della difesa e dell’aerospazio, nonché altre attività di rilevanza strategica. In questo caso, il nuovo DPCM introduce una semplificazione, consentendone la prosecuzione previa comunicazione al Prefetto e non già previa autorizzazione come previsto dal precedente del 22 marzo 2020. Di conseguenza, a seguito della comunicazione, l’attività può legittimamente proseguire senza che sia necessario un riscontro positivo da parte della Prefettura, fermo in ogni caso il potere di sospensione. Viene altresì specificato che possono continuare a svolgere l’attività, in quanto funzionali, con comunicazione al Prefetto, anche le imprese che garantiscono la continuità a questa filiera.
  • Servizi di pubblica utilità ed essenziali; attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari; ogni attività funzionale a fronteggiare l’emergenza; servizi bancari, finanziari e assicurativi.

Il DPCM risolve alcuni problemi applicative emerse nel corso delle ultime settimane, ad esempio, per le attività sospese e previa comunicazione al Prefetto è espressamente consentito:

  • l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o di terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione;
  • la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, nonché la ricezione in magazzino, da parte di terzi, di beni e forniture.

Infine ricordiamo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha già chiarito:

  • la possibilità per i dipendenti delle attività non sospese e alloggiati temporaneamente, per ragioni di lavoro, presso un Comune diverso da quello di abitazione, di fare rientro presso quest’ultimo;
  • ai fini dell’individuazione delle attività consentite, il fatto che si considerano i Codici ATECO risultanti dal Registro delle Imprese o, per i soggetti non iscritti, i Codici risultanti dall’anagrafe tributaria dell’Agenzia delle Entrate e indicati come attività primaria o prevalente o secondaria.

Informazioni aggiuntive