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Aziende ex CCNL CONFIMI MECCANICA, confluenza nel CCNL UNIONMECCANICA CONFAPI del 3 luglio 2017; Protocollo di intesa 29 maggio 2019 UNIONMECCANICA/ CONFAPI – FIM/FIOM/UILM

Nota di commento; i documenti tecnici ed operativi possono essere richiesti inviando una e mail a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

In relazione alla necessità delle aziende provenienti dal sistema CONFIMI al sistema CONFAPI, con particolare riferimento alla recente confluenza del sistema CONFIMI Emilia nel sistema CONFAPI, è stato sottoscritto lo scorso 29 maggio con FIM, FIOM, UILM il Protocollo d’intesa allegato sul quale forniscono qui di seguito alcune note di commento.

Il presente Protocollo d’intesa, naturalmente, è destinato, anche, alle necessità operative di aziende metalmeccaniche che, in previsione della prossima scadenza del CCNL CONFIMI Impresa meccanica, fissata al 31 maggio 2019, vogliano procedere all’applicazione del CCNL UNIONMECCANICA/Confapi del 3 luglio 2017.

Il Protocollo sottoscritto ha l’obiettivo di facilitare la confluenza nel CCNL Unionmeccanica/Confapi del 3 luglio 2017, a partire dal 1° giugno 2019, individuando i criteri di armonizzazione degli istituti per i quali i rispettivi CCNL prevedono una diversità di disciplina che ha effetti sul piano retributivo e normativo dei singoli lavoratori interessati.

Sono ovviamente fatti salvi gli accordi aziendali che definiscano modalità diverse di armonizzazione.

L’azienda è tenuta ad informare i lavoratori del passaggio di CCNL e ad indicare l’inquadramento professionale ed eventuali differenze retributive riconosciute (a tal fine può essere utile consegnare copia del CCNL 3 luglio 2017 e del Protocollo d’intesa del 29 maggio 2019), utilizzando, se del caso, l’allegato fac- simile di lettera (Allegato 1) e del comunicato aziendale (Allegato 2).

Nello specifico, il Protocollo di intesa conferma la regola generale che a partire dalla data di applicazione in azienda del CCNL 3 luglio 2017 vale quanto previsto dal medesimo CCNL salvo le integrazioni derivanti dai criteri di armonizzazione individuati.

La migrazione contrattuale e la conseguente applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dal C.C.N.L. Unionmeccanica-Confapi è stata così regolamentata:

  • Sotto il profilo retributivo, devono essere mantenute le attuali retribuzioni dei dipendenti, con una rimodulazione in funzione dei minimi contrattuali del CCNL Unionmeccanica, che sono sostanzialmente equivalenti, fermo restando il mantenimento degli istituti normativi acquisiti individualmente.
  • L’applicazione dei minimi contrattuali di cui precedente punto sub. 1) ai lavoratori già in forza non potrà comportare né vantaggi né perdite retributive; la garanzia dell’invariabilità della retribuzione sarà attuata, per le eventuali eccedenze sui minimi contrattuali, attraverso il riconoscimento di un apposito superminimo individuale mensile lordo per 13 mensilità. Tale superminimo individuale non è assorbibile
  • Attraverso l’iscrizione all’E.B.M. (Ente Bilaterale Metalmeccanici) e all’E.B.M. Salute (assistenza sanitaria) a partire dal mese di giugno 2019, le Aziende avranno la possibilità di garantire ai propri dipendenti tutta una serie di prestazioni, sotto forma di rimborsi di alcune spese nonché attraverso l’erogazione di prestazioni sanitarie. L’iscrizione al fondo EBM Salute dovrà essere effettuata senza soluzione di continuità rispetto al Fondo sanitario PMI SALUTE previsto dal precedente CCNL CONFIMI secondo i termini di disdetta previsti. Per i lavoratori già iscritti a Fondapi saranno applicate le aliquote contributive previste dal CCNL UNIONMECCANICA del 3 luglio 2017.
  • Per i lavoratori già assunti con contratto di apprendistato professionalizzante rimangono invariati termini condizioni e modalità disciplinati dal contratto di assunzione fino alla scadenza dello stesso. Laddove l’apprendista venga mantenuto in servizio al termine del contratto di apprendistato sarà inquadrato secondo le disposizioni di cui al CCNL UNIONMECCANICA del 3 luglio 2017 o successivo rinnovo.
  • La possibilità di usufruire del regime fiscale agevolato relativamente ai piani di flexible benefits da offrire a ciascun lavoratore avente diritto per un valore annuale di € 150, da erogare, in fase di prima applicazione entro il 31 dicembre 2019. Nel merito e per facilitare la conoscenza della normativa contrattuale prevista dall’art. 52 si rinvia alla circolare Unionmeccanica allegata (Allegato 3).
  • In merito al trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro, considerato che le differenze di normativa contrattuale che si riscontrano tra i due CCNL, si è stabilito un “regime transitorio” prevedendo che per il trattamento economico delle malattie stabilito dal CCNL 3 luglio 2107 si applicherà a partire dagli episodi di malattia che interverranno successivamente alla data di applicazione in azienda del medesimo CCNL mentre per i soli eventi in corso al momento del passaggio di CCNL si continuerà ad applicare la precedente normativa contrattuale finché non si concluderanno. Per tutto il resto, a partire dalla data di applicazione in azienda del CCNL 3 luglio 2017 valgono le norme contrattuali ivi stabilite compresa la trasformazione in giorni di calendario dei periodi di conservazione del posto precedentemente espressi in mesi.
  • A far data dal 1° giugno 2019 o alla data successiva di effettiva applicazione del CCNL UNIONMECCANICA del 3 luglio 2017, dovranno essere applicate integralmente e in sostituzione delle regole disciplinate dal CCNL CONFIMI le norme contrattuali collettive nazionali e/o confederali relative ai diritti sindacali.

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