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CONFAPI informa: Ministero del Lavoro, rifinanziata la Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha comunicato l’avvenuto rifinanziamento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per il 2019 e l’estensione anche per il 2020 della proroga della CIGS per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà in conformità dell’art. 22 bis della legge di riforma degli ammortizzatori sociali del 2015.

Entro i limiti dei finanziamenti stanziati, le aziende interessate che abbiano una rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con “rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale”, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della Regione interessata (o delle Regioni interessate nel caso di azienda con più unità produttive su diversi territori regionali) hanno facoltà di richiedere la proroga dell’intervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi. La medesima proroga è concessa nell’ipotesi in cui il programma di riorganizzazione aziendale presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo arco temporale dei 24 mesi previsti.

Alle medesime condizioni e sempre nei limiti delle risorse finanziarie stanziate, le aziende possono beneficiare della proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di sei mesi, qualora il piano di risanamento aziendale presenti correttivi complessi, non attuabili nel previsto limite temporale della durata di dodici mesi, finalizzati a garantire la continuità dell’attività d’impresa e la salvaguardia del livello occupazionale.

E’ infine consentita la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l’esubero di personale già dichiarato nell’accordo di stipula della solidarietà e siano presentati piani di gestione degli esuberi finalizzati alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordate con la Regione e/o le Regioni interessate.

In allegato la circolare n. 6 del 3 aprile 2019

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