Legge di Bilancio 2019: sintesi delle novità in materia di lavoro
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- Categoria: Consulenza e lavoro
la “Legge di Bilancio 2019”, entrata in vigore il 1° gennaio 2019 salvo alcune specifiche eccezioni, è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018
Di seguito le principali novità introdotte in materia di lavoro, sulle quali torneremo nelle prossime newsletter:
Credito d’imposta per le spese di formazione (Art. 1 Commi 78 – 81).
Il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta 2019. Il credito è riconosciuto nella misura del:
50% delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese, nel limite massimo annuale di € 300.000,00
40% delle spese ammissibili sostenute dalle medie imprese, nel limite massimo annuale di € 300.000,00
30% delle spese ammissibili sostenute dalle grandi imprese, nel limite massimo annuale di € 200.000,00
Aumento delle sanzioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro (art. 1, comma 445)
La Legge Finanziaria dispone l’aumento di alcune sanzioni in materia di lavoro, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Sono aumentate del 20% le sanzioni connesse:
- all’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico (art. 3, DL n. 12/2002 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 73/2002);
- all’esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale ovvero supporto alla ricollocazione professionale (art. 18, comma 1, D.Lgs n.276/2003);
- al ricorso, da parte dell’utilizzatore, alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati dalla legge (art. 18, comma 2,D.Lgs n. 276/2003);
- alla richiesta di compensi al lavoratore per avviarlo a prestazioni lavorative oggetto di somministrazione ovvero a seguito di prestazioni in somministrazione per un contratto diretto presso l’utilizzatore (art. 18, comma 4 e comma 4-bis, D.Lgs n. 276/2003);
- agli appalti ed ai distacchi non genuini (art. 18, comma 5-bis, D.Lgs n. 276/2003);
- alla mancata comunicazione preventiva di distacco transnazionale ed agli obblighi amministrativi a carico dell’impresa distaccante (art. 12, commi 1-3,D.Lgs n. 136/2016);
al mancato rispetto delle disposizioni relative al limite massimo dell’orario settimanale medio, al riposo settimanale, alle ferie annuali ed al riposo giornaliero (art. 18-bis, commi 3 e 4, del D.Lgs n. 66/2003);
sono aumentate del 10% tutte le sanzioni previste dal D.Lgs n. 81/2008, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sanzionate in via amministrativa o penale;
sono aumentate del 20% tutte le altre sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con decreto del Ministero del Lavoro. Si attendono pertanto delucidazioni da parte del Ministero stesso, al fine di individuare correttamente le sanzioni interessate.
Le predette maggiorazioni sono raddoppiate qualora, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
Bonus assunzioni giovani eccellenze (art. 1, commi 706 – 717).
I datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, assumono con contratto a tempo indeterminato anche con orario part-time:
- cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo 1° gennaio 2018/30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del 30° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;
- cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo 1° gennaio 2018 /30 giugno 2019 e prima del compimento del 34° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;
possono godere di un esonero contributivo, sui contributi a carico del datore di lavoro (esclusi i premi dovuti all’INAIL) per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata. Tale importo massimo è proporzionalmente ridotto in caso di assunzione a tempo parziale.
L’esonero dovrà essere fruito nel rispetto delle norme in materia di aiuti « de minimis ».
L’esonero contributivo spetta anche per le trasformazioni a tempo indeterminato, avvenute nel periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019, fermo restando il possesso dei suddetti requisiti alla data di trasformazione.
L’esonero contributivo spetta, inoltre, per la parte residua, qualora un lavoratore, per il quale è stato parzialmente fruito l’esonero, venga nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati nel periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e non è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nei dodici mesi precedenti all’assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell’unità produttiva per la quale intendono assumere le “giovani eccellenze”.
Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi dell’esonero o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica di quest’ultimo, effettuato nei 24 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero ed il recupero delle somme già fruite.
L’INPS stabilirà con apposita Circolare le modalità di fruizione dell’esonero.