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Costituzione ENFEA SALUTE : recepimento dell’Accordo Interconfederale per l’avvio della contribuzione, a far data dal 1° gennaio 2019, nei CCNL delle categorie UNIONCHIMICA, UNIGEC, UNIMATICA, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI

A seguito della costituzione del Fondo Sanitario Enfea Salute avvenuta in data 11 ottobre u.s. CONFAPI e CGIL, CISL, UIL hanno proceduto in data 25 ottobre 2018 alla sottoscrizione dell’A.I. per le modalità di recepimento, da parte delle Unioni di categoria datoriali del Sistema Confapi e le Federazioni di categoria sindacale CGIL, CISL, UIL nei Ccnl richiamati nell’intesa del 5 giugno 2018 e nello Statuto di Enfea Salute.

Sono stati quindi sottoscritti da parte delle Unioni di Categoria datoriali del Sistema CONFAPI (UNIONCHIMICA, UNIGEC, UNIMATICA, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI) e le Federazioni di categoria sindacale CGIL, CISL, UIL i relativi accordi di recepimento nei rispettivi CCNL.

In particolare i suddetti accordi prevedono quanto segue:

  1. La contribuzione annua dovuta ad Enfea Salute è fissata in euro 120 (euro 10 mese) per ciascun lavoratore a carico dell’azienda. Tale contribuzione è dovuta a decorrere dal 1° gennaio 2019. Si precisa che, allo stato attuale, Enfea Salute è in attesa di ricevere da parte dell’Inps l’apposito codice per il versamento della contribuzione prevista.
  2. Sono iscritti ad Enfea i lavoratori dipendenti – superato il periodo di prova – rientranti nelle seguenti tipologie contrattuali:
  • contratti a tempo indeterminato comprensivi anche dei lavoratori in part – time o a domicilio;
  • contratti a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi a decorrere dalla data di assunzione;
  • apprendistato.
  1. La sussistenza dei requisiti di adesione, mantenimento e/o perdita del diritto alle prestazioni sono definite da Enfea Salute con apposito regolamento.

Nel richiamare l’Accordo Interconfederale CONFAPI e CGIL CISL UIL del 28 dicembre 2012 è stato, altresì, confermato che:

  • Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni da parte dell’impresa datrice di lavoro.

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  • I trattamenti previsti dalla bilateralità sono, quindi, vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali e di secondo livello, aziendale o territoriale per le PMI del sistema Confapi, laddove sottoscritti.
  • A far data dal 1° gennaio 2019, le imprese, in caso di mancata adesione al sistema della bilateralità (Enfea ed Enfea Salute), dovranno corrispondere a ciascun lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo nella misura stabilita di 25,00 (venticinque/00) Euro mensili per 13 mensilità.
  • Per le imprese aderenti al sistema della bilateralità (Enfea ed Enfea Salute) ed in regola con i versamenti tale aumento è forfetariamente compreso nella quota di adesione e, pertanto, non va versato.

Si allegano alla presente copia degli accordi sottoscritti, si fa riserva di ulteriori comunicazioni non appena sarà comunicato dall’Inps il codice attribuito ad Enfea Salute per il versamento della contribuzione mensile prevista.

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