Newsletter Relazioni Sindacali e Industriali in collaborazione con APINDUSTRIA Brescia; numero speciale sul Decreto Dignità (Decreto Legge n. 87/2018 ) pubblicato in Gazzetta Ufficiale: in vigore dal 14 Luglio 2018
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- Categoria: Consulenza e lavoro
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – n. 161 del 13 luglio 2018 – il c.d. “Decreto dignità” (Decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018). Il testo è entrato in vigore il 14 luglio 2018 intervenendo in maniera significativa sulla disciplina dei contratti a tempo determinato, sulla somministrazione e sull’indennità risarcitoria in materia di licenziamenti illegittimi.
Le nuove disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè ai rinnovi dei contratti in corso alla medesima data.
In sintesi, le principali novità giuslavoristiche apportate al D.Lgs. 81/2015 ed al D.Lgs. 23/2015 sono le seguenti:
Aumento dell’aliquota contributiva in caso di rinnovo dopo il primo contratto: il contributo dell’1,40% viene aumentato dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato. Tale regola vale anche per la somministrazione.
Diminuzione della durata massima complessiva riferita ai rapporti a termine, intesi anche in sommatoria: il limite massimo della stipula di contratti a termine passa da trentasei mesi ad un termine di ventiquattro mesi.
Reintroduzioni delle causali per i contratti a termine: l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato è consentita, senza l’obbligo della introduzione di alcuna causale, soltanto per un periodo di durata non superiore a dodici mesi. Un termine di durata maggiore è consentito (ovviamente rispettando il limite massimo di ventiquattro mesi) con l’apposizione di una delle seguenti causali:
- esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’attività, e per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Pertanto, dovranno essere indentificate le fattispecie integranti le causali a partire dal tredicesimo mese di utilizzazione del lavoratore, sia che si superi la soglia dell’anno in virtù di un contratto iniziale, sia che si superi tale soglia con una proroga o di un rinnovo. Da tali disposizione rimangono escluse le attività stagionali i cui contratti a termine potranno essere prorogati e rinnovati senza limiti di tempo, senza un numero massimo di proroghe o rinnovi e senza indicare alcuna causale.
Ampliamento dei termini per la proposizione del ricorso giudiziario: l’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire entro centottanta giorni (prima erano centoventi) dalla sua comunicazione in forma scritta o dalla comunicazione, sempre in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale.
Rinnovato l’istituto delle proroghe: il numero massimo delle proroghe viene stabilito in quattro nell’ambito dei ventiquattro mesi e a prescindere dal numero dei rinnovi contrattuali che, a partire dal secondo, devono essere supportati da una casuale, pur se si è all’interno dei primi dodici mesi.
Contratto di somministrazione: in materia di contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato si applicano, quasi interamente, le disposizioni sul contratto a termine (tra cui, le causali). Restano escluse da tale ambito di applicazione solo le previsioni in materia di computo del numero complessivo dei contratti a termine stipulabili in un’impresa ed in materia di diritto di precedenza dei lavoratori che hanno prestato la propria attività a termine per un periodo, anche in sommatoria di più contratti, superiore a sei mesi.
Indennità di licenziamento ingiustificato: il Decreto Dignità interviene sull’indennità prevista in caso di licenziamento illegittimo per giustificato motivo oggettivo, soggettivo o giusta causa riferibile ai lavoratori assunti a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015 per le imprese dimensionate oltre le quindici unità, la quale indennità può arrivare fino a trentasei mensilità partendo da una base di sei (per quelle piccole, fermo restando il tetto massimo delle sei mensilità, la base di partenza viene innalzata a tre).
ATTENZIONE! Il Decreto Dignità ha una validità di 60 giorni, decorsi i quali decadrà automaticamente con efficacia EX TUNC qualora non venisse convertito in legge dal Parlamento