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Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali: sintesi dei requisiti, modalità e termini per la presentazione delle istanze per gli sgravi contributivi per Contratti di Solidarietà

Con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono stati rideterminati, con efficacia a decorrere dal 2017requisiti, le modalità e i termini di presentazione delle istanze per l’accesso alla decontribuzione introdotta dall’art. 6, comma 4, del decreto legge 510/96, a favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà.


Infatti l’art. 6, comma 4, del Decreto-Legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, prevede, in favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà “difensivi”, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.


Per l’anno 2017, l’istanza può essere presentata dal 30 novembre e fino al 10 dicembre p.v. da parte delle imprese che al 30 novembre abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché dalle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nell’anno 2016. A partire dall’anno 2018, l’istanza è presentata dal 30 novembre di ogni anno e fino al 10 dicembre dalle imprese che al 30 novembre abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché da quelle che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

La domanda deve essere inviata esclusivamente tramite PEC ai seguenti indirizzi:

  • Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali);
  • Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (per l'INPS);

con il seguente oggetto  della e mail : domanda di sgravio contributivo CDS per l'azienda (indicare la denominazione aziendale), che dovrà contenere i seguenti file, tutti a firma digitale, pubblicati nella sezione modulistica del sitowww.lavoro.it, alla voce “decontribuzione contratti di solidarietà”:

  • Il file AS 5 "Domanda per la richiesta di decontribuzione per i contratti di solidarietà", debitamente compilato,rinominato con "Domanda", il carattere _ (underscore), la matricola INPS (10 caratteri alfanumerici) (es. Domanda_ABDCEFG).

  • Il file di excel AS 5.1 "Modello elenco lavoratori decontribuzione CDS", debitamente compilato e rinominato con "Elenco", il carattere _ (underscore), + la matricola INPS (come sopra), il carattere _ (underscore), ladecorrenza della domanda (es.elenco_1234567890_2016).

  • Eventuali ulteriori allegati. 

Le istanze saranno istruite in base all’ordine cronologico di presentazione e saranno dichiarate inammissibili se non sono rispettate le condizioni e i presupposti stabiliti dal Decreto in esame.
Il provvedimento di ammissione della riduzione contributiva o di diniego per motivi diversi dall’incapienza delle risorse annualmente stanziate è adottato dalla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione del Ministero del Lavoro entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, per l’importo massimo in essa indicato e comunque entro il limite di spesa annuo. Tale provvedimento è trasmesso all’impresa e all’INPS per la quantificazione dell’onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva, calcolata sulla base delle retribuzioni percepite nell’anno precedente dai lavoratori coinvolti dalle riduzioni d’orario, rivalutate all’anno di fruizione del beneficio, nonché sulla base della percentuale oraria prevista nel contratto di solidarietà.


In caso di esaurimento delle risorse stanziate, il Ministero del Lavoro pubblicherà sul portale www.lavoro.gov.it una comunicazione di raggiungimento del limite di spesa annuo, insieme con l’elenco delle imprese ammesse alla riduzione contributiva, avvertendo che le istanze non collocate in posizione utile entro tale tetto non saranno istruite, fatta salva la possibilità di successiva istruttoria in caso di presenza di risorse residue. Le istanze che non avranno ottenuto riscontro positivo per incapienza delle risorse, perdono definitivamente validità, fatta salva la possibilità di ripresentarle a valere sulle risorse dell’esercizio finanziario dell’anno successivo, se ne ricorrono le condizioni sopra descritte in relazione al termine di presentazione

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