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INPS, DURC on line: dal 1° settembre 2017 sarà avviata la nuova fase di verifica delle condizioni di regolarità del sistema per la fruizione dei benefici normativi e contributiva

L’INPS, con il messaggio 3 Agosto 2017, n. 3220 (in allegato)  comunica che dal 1° settembre 2017 sarà avviata la nuova fase di verifica delle condizioni di regolarità del sistema DURC ONLINE, per la fruizione dei benefici normativi e contributivi.

 Il sistema, che immetterà autonomamente nel portale “durc on line” le istanze di verifica al pari di qualunque altro soggetto abilitato, sarà attivato per tutte le denunce Uniemens per le quali risultino in stato EMESSO note di rettifica con causale “addebito art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” ed in relazione alle quali non sia mai stato notificato il preavviso di DURC interno negativo.  

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è il documento con il quale, in modalità telematica e in tempo reale, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare, si dichiara la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, di Casse edili.

 Sono abilitati a effettuare la verifica di regolarità:

  • le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori e altri soggetti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e le stazioni appaltanti;
  • la Società Organismi Attestazione (SOA), di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di accertare e attestare l'esistenza, per chi esegue lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, compresa la regolarità contributiva;
  • le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'articolo 90, comma 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari e i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  • l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
  • le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati utilizzando la Piattaforma elettronica di certificazione dei crediti.

 Per ulteriori dettagli operativi sul Durc Online si invita a consultare questo link:  

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50130&lang=IT

 

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