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CONFAPI informa: i materiali edili derivanti da demolizione diventano rifiuti; così la Sentenza della Corte di Cassazione

CONFAPI informa che la sentenza della Corte Cassazione 33028/2015 ha stabilito che i materiali derivanti dalla demolizione di un edificio non possono essere considerati sottoprodotti, ma sono rifiuti e devono quindi essere trasportati in discarica, senza possibilità di riutilizzo.
La Corte ha legittimato la condanna per gestione non autorizzata di rifiuti (ex art. 256 del Codice Ambientale – Dlgs 152/2006) a carico del legale rappresentante di un’impresa di costruzioni che, in assenza di titolo abilitativo, aveva trasportato rifiuti non pericolosi (cemento, mattoni, ceramiche, tondini di ferro) provenienti dalla demolizione di un rustico in un altro comune, dove gli stessi venivano riutilizzati per la formazione di un fondo stradale provvisorio.

La Cassazione ha chiarito che, in base al Codice dell’ambientale, può essere considerato sottoprodotto un materiale che deriva direttamente da un processo produttivo, cioè da un’attività finalizzata alla produzione di un manufatto. La demolizione di un fabbricato, invece, è effettuata per eliminare un manufatto e non per produrre qualcosa. Risulta altresì irrilevante che la demolizione preceda la realizzazione di un altro edificio, in quanto il nuovo manufatto non è il prodotto finale della demolizione e l’attività di costruzione può anche essere indipendente da questa. Di conseguenza, ricorda che i rifiuti vanno portati in discarica, mentre i sottoprodotti possono essere riutilizzati.
I criteri per differenziare i due casi sono stati stabiliti dal DM 161/2012, che regola l’utilizzo di terre e rocce da scavo in base ai livelli di contaminazione e alle caratteristiche dei cantieri

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