Questo sito utilizza cookie tecnici ed analytics, anche di terze parti, per monitorare funzionalità, login ed accessi al sito. Se continui a navigare accetterai l’uso di questi cookie.

Newsletter Ambiente, Sicurezza, Energia e Qualità, in collaborazione con APINDUSTRIA Brescia; aggiornamento al 27 Febbraio 2019

1) REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE TRACCIABILITÀ RIFIUTI

Dal 13 febbraio 2019 risulta istituito il nuovo Registro elettronico nazionale, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.

L’art. 6 del Decreto Legge 135/2018 prevedeva la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) a decorrere dal 01/01/2019. Il testo della legge di conversione del decreto appena citato, (cd. Dl Semplificazioni), definitivamente approvato il 07/02/2019, modifica l’art. 6, comma 3, e prevede anche l’istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.

I soggetti obbligati ad iscriversi al suddetto Registro sono:

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006.

L’iscrizione al Registro elettronico nazionale comporterà il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema.

Siamo in attesa dei Decreti Attuativi del Ministro dell’ambiente che definiranno le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.

In attesa di queste novità, si ricorda che dal 1° gennaio 2019, essendo confermata l’abolizione del SISTRI, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti cartacei (registri di carico e scarico rifiuti e formulari di trasporto) di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.lgs. n. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. n. 205/2010.

Di seguito riportiamo testo coordinato dell’ art 6.

Testo coordinato del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135

Omissis

Art. 6 Disposizioni in merito alla tracciabilita' dei dati ambientali inerenti rifiuti

1.Dal 1° gennaio 2019 e' soppresso il sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78.

  1. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
  2. a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
  3. b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis,4, 5, 7, 8, 9, 9-bis, secondo periodo, 10, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;
  4. c) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. I contributi relativi all'anno 2018, compresi quelli eventualmente versati oltre la data del 31 dicembre 2018, sono riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a

titolo professionale o che operano in qualita' di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonche', con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' per gli aspetti di competenza il Ministro della difesa, definisce le modalita' di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico

nazionale, le modalita' di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonche' gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualita' per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.

3-ter. Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operativita' del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilita' dei rifiuti e' garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010,

  1. 205, anche mediante le modalita' di cui all'articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006; si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

3-quater. L'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema. Con il medesimo decreto di cui al comma 3-bis, da aggiornare ogni tre anni, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo nonche' le modalita' di versamento. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Registro elettronico nazionale, pari a 1,61 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede: quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; quanto a 0,11 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A decorrere dall'anno 2020 agli oneri di funzionamento si provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo annuale, che sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3-quinquies. La violazione dell'obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo e le violazioni degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 3-bis sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo e' determinato, per le singole condotte sanzionate, con il medesimo decreto. Gli importi delle sanzioni sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5,del medesimo decreto legislativo, secondo criteri e modalita' di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

2)  MUD 2019: IN Gazzetta il nuovo modello: slittato termine presentazione al 22 giugno 2019

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2019 (MUD 2019) con l'emanazione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018 (in S.O. n. 8 alla G.U. del 22 febbraio 2019, n. 45).

Il nuovo modello sostituisce integralmente il modello precedente e va presentato entro il 22 giugno 2019 (e non più il 30 aprile come da consuetudine), calcolando 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 70.

Estratto art 6 legge 25 gennaio 1994 n°70

Art. 6. Disposizioni transitorie

omissis

Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello e' fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

omissis

Il provvedimento è composto da un solo articolo e quattro allegati. In particolare, nel primo sono dettagliate le istruzioni per la compilazione del modello, a sua volta suddivise tra:

  • soggetti obbligati;
  • struttura;
  • presentazione;
  • comunicazione rifiuti semplificata;
  • sezione anagrafica;
  • comunicazione rifiuti;
  • comunicazione veicoli fuori uso;
  • comunicazione imballaggi;
  • comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  • comunicazione rifiuti urbani e assimilati e raccolti in convenzione;
  • comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

 

Vengono introdotte alcune limitate modifiche alle informazioni da trasmettere che riguardano le dichiarazioni presentate dai soggetti che svolgono attività di recupero e trattamento dei rifiuti e i Comuni. Non vi sono modifiche per quanto riguarda i produttori.

Da una prima analisi possiamo evincere che Rimangono immutati rispetto al 2018:

  1. Struttura del modello, articolato in 6 Comunicazioni.
  2. Soggetti obbligati alla presentazione del MUD, che sono quelli definiti dall'articolo 189 c. 3 del D.lgs. 152/2006 ovvero trasportatori, intermediari senza detenzione, recuperatori, smaltitori, produttori di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti, Comuni.
  3. Modalità per l’invio delle comunicazioni: in particolare le Comunicazioni Rifiuti, RAEE, Imballaggi, Veicoli fuori uso vanno inviate via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it; la comunicazione rifiuti semplificata va compilata tramite il sito mudsemplificato.ecocerved.it e trasmessa via PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
  4. Diritti di segreteria: sono pari a 10 € per l’invio telematico e 15 € per l’invio via PEC.

Sul sito dell’Associazione in allegato al presente articolo viene riportata una scheda di sintesi sulle novità elaborata da ECOCERVED/UNIONCAMERE.

Informazioni aggiuntive