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Nuovi adempimenti per le attività raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi

Sulla Gazzetta Ufficiale n° 32 dell’8 febbraio 2018, è stato pubblicato il Decreto 1 febbraio 2018, titolato “Modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi.

In particolare, il provvedimento definisce le modalità semplificate per effettuare la raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi prevedendo la compilazione di un unico formulario di identificazione rifiuti nel caso di raccolta presso più produttori o detentori nell’ambito di un trasporto effettuato con lo stesso veicolo ed in una stessa giornata.

Vengono altresì definite le modalità semplificate relative alla tenuta del registro di carico e scarico per i soggetti che effettuano l’attività di trasporto e raccolta di questi rifiuti.

Il decreto, come si legge all’art. 2, si applica ai soggetti che esercitano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi iscritti alla categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi) dell’Albo nazionale gestori ambientali, nonché ai soggetti iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali secondo le modalità semplificate che saranno definite dall’Albo nazionale gestori ambientali.

Pertanto, nel caso di raccolta presso più produttori o detentori di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi svolta con lo stesso veicolo, nell’ambito della stessa giornata (microraccolta), potrà essere utilizzato il modello di formulario di cui all’Allegato A del decreto in esame, il quale dovrà essere compilato secondo le istruzioni di cui all’allegato B.

Si precisa che la modalità semplificata introdotta non esclude la possibilità, per gli operatori, di continuare a utilizzare la procedura ordinaria.

Infine, il decreto prevede anche una disposizione, all’art. 5, che disciplina le modalità con cui le associazioni di volontariato e gli enti religiosi possono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana.

Per poter operare devono, d’intesa con i comuni territorialmente competenti, iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, il quale individuerà apposite modalità che consentano la temporanea iscrizione dei veicoli concessi in uso in conformità alle norme che disciplinano l’autotrasporto di cose. L’attività non potrà essere svolta per più di quattro giornate annue, anche non consecutive e la raccolta non potrà superare le cento tonnellate annue complessive

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