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Newsletter Ambiente, Sicurezza, Energia e Qualità, in collaborazione con APINDUSTRIA Brescia, aggiornamento al 5 Settembre 2017. In questa newsletter parliamo del nuovo Regolamento rocce e terre da scavo e delle variazioni del contributo CONAI carta e pla

NUOVO REGOLAMENTO SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 183 del 7 agosto 2017 è stato pubblicato Decreto Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120 che approva il Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 133/2014. Il DPR è entrato in vigore il 22 agosto 2017 abroga la precedente normativa sulle terre e rocce da scavo (D.M. n. 161/2012, art. 184-bis, comma 2-bis, del D. LGS. n. 152/2006 e artt. 41, comma 2, e 41-bis del D.L. n. 69/2013).

Il regolamento, che aveva avuto il via libera dal Consiglio dei ministri nel maggio scorso, semplifica in un testo unico le norme finora vigenti per la gestione delle terre e rocce qualificate come sottoprodotti per tutti i cantieri, la disciplina del deposito temporaneo di quelle considerate come rifiuto, la gestione nei siti oggetto di bonifica. Per realizzare l’obiettivo della semplificazione stabilito dalla norma di delega, il regolamento in esame prevede in estrema sintesi quanto segue.

DEPOSITO INTERMEDIO

Viene introdotta una disciplina più chiara e dettagliata del deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti. In particolare, è stabilito che il sito in cui può avvenire il deposito intermedio deve rientrare nella medesima classe di destinazione d’uso urbanistica del sito di  produzione, onde evitare che il deposito intermedio possa essere impropriamente veicolo per un trasferimento di agenti contaminanti. Come già accade, il deposito intermedio non può avere durata superiore alla durata del Piano di utilizzo e, decorso tale periodo, viene meno la qualifica quale sottoprodotto, con l’obbligo di piena applicazione delle disposizioni sui rifiuti di cui al DLgs. 152/2006.

PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE COME SOTTOPRODOTTI

Viene introdotta una procedura più spedita per attestare che le terre e rocce da scavo generate nei cantieri soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti. Tale procedura, che opera con meccanismi analoghi a quelli della Segnalazione certificata di inizio attività, in coerenza alle previsioni della Direttiva 2008/98/UE, non subordina più la gestione e l’utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti alla preventiva approvazione del Piano di utilizzo da parte dell’autorità competente, ma prevede che il proponente, decorsi 90 giorni dalla presentazione del piano di utilizzo all'Autorità competente, possa avviare la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del Piano di utilizzo.

MODIFICHE AL PIANO DI UTILIZZO

Viene introdotta una procedura più spedita per apportare “modifiche sostanziali” al Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto generate nei cantieri di grandi dimensioni. Tale procedura riprende quella menzionata al punto precedente, e si sostanzia nella trasmissione all’Autorità competente del Piano modificato, corredato di idonea documentazione a supporto delle modifiche introdotte. L’autorità competente verifica d’ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione presentata e, entro 30 giorni dalla presentazione del piano di utilizzo aggiornato, può chiedere in un’unica soluzione integrazioni della documentazione. Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa.

Decorsi 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell’autorità competente, è possibile procedere in conformità al piano di utilizzo aggiornato. La speditezza deriva dall’aver eliminato, rispetto alle previsioni contenute nel D.M. 161/2012, la necessaria preventiva approvazione del Piano di utilizzo modificato.

Tale previsione semplifica quella previgente, anche sotto il profilo degli effetti, in quanto, nel caso di una modifica riguardante il quantitativo che non sia regolarmente comunicata, consente di qualificare sottoprodotti almeno il quantitativo delle terre e rocce gestite in conformità al Piano; la norma prevede infatti che solo per le quantità eccedenti scatterà l’obbligo di gestirle come rifiuti.

Proroga del Piano di utilizzo - Si prevede la possibilità di prorogare di due anni la durata del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni, tramite una comunicazione al Comune e all’ARPA/APPA competente .

ATTIVITÀ DI ANALISI DELLE ARPAT

Sono previsti tempi certi, pari a 60 giorni, per lo svolgimento delle attività di analisi affidate alle ARPA/APPA per la verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati nel Piano di utilizzo delle le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni.

MODIFICA O PROROGA DEL PIANO DI UTILIZZO NEI PICCOLI CANTIERI

Si prevede la possibilità di apportare modifiche sostanziali o di prorogare il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo - generate in cantieri di piccole dimensioni o in cantieri di grandi dimensioni relativi ad opere non sottoposte a VIA o AIA , con una procedura estremamente semplice, che si sostanzia in una comunicazione.

Deposito temporaneo terre e rocce qualificate rifiuti - Viene introdotta una disciplina specifica per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti, che tiene conto delle peculiarità proprie di questa tipologia di rifiuto prevedendo pertanto quantità massime ammesse al deposito superiori a quelle ordinariamente previste nel D.Lgs. 152/2006, che invece risulta applicabile indistintamente a tutte le tipologie di rifiuti.

SITI OGGETTO DI BONIFICA

Sono introdotte nuove condizioni in presenza delle quali è consentito l’utilizzo, all’interno di un sito oggetto di bonifica, delle terre e rocce ivi scavate, estendendo il regime semplificato già previsto dall'art. 34 del D.L. 133/2014. Altresì sono previste procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica. In estrema sintesi, le nuove disposizioni estendono l’applicazione delle procedure attualmente previste dal menzionato art. 34 del D.L. 133/2014 a tutti i siti nei quali sia attivato un procedimento di bonifica, con l’obiettivo di garantire agli operatori un riferimento normativo unico chiaro che consenta loro di realizzare opere anche in detti siti.

Variazioni contributo CONAI carta e plastica , introduzione nuovi contributi differenziati per la plastica, variazione contributo forfetizzato applicazione dal 1 Gennaio 2018

Il 24 luglio 2017 Il Consiglio di Amministrazione CONAI, sentito il parere di COMIECO e COREPLA, ha deliberato l’aumento del contributo ambientale per gli imballaggi in carta da 4 a 10 Euro/t e per gli imballaggi in plastica da 188 a 208 Euro/t, a partire dal 1° gennaio 2018.

Dal 1° gennaio 2018, inoltre, sarà anche introdotto il contributo ambientale (CAC) diversificato per gli imballaggi in plastica, secondo lo schema seguente:

  1. Fascia A (imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito commercio e industria): 179,00 €/t
  2. Fascia B (imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito domestico): 208,00 €/t
  3. Fascia C (imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali): 228,00 €/t

Per la determinazione dei valori delle tre fasce è stato adottato un approccio di LIFE CYCLE ASSESSMENT (LCA) – sottoposto a una “critical review” da parte di un ente terzo accreditato – che ha identificato gli impatti ambientali delle fasi di fine vita /nuova vita degli imballaggi (Per approfondimenti consultare la sezione Contributo diversificato). Come sollecitato dalle imprese, tuttavia, in questa fase di prima applicazione è stato adottato un criterio di gradualità che prevede la piena applicazione a partire dal 2019.

Anche per quanto riguarda gli importi, per il calcolo forfetario del contributo per le merci imballate importate è stato introdotta una variazione del contributo. Da l 1 gennaio 2018 il contributo da applicare sarà di 52 Euro/t rispetto agli attuali 49 Euro/t. Rimangono invece invariate le percentuali per le altre modalità di calcolo forfettarie.

Informazioni aggiuntive