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Newsletter Ambiente, Sicurezza, Energia e Qualità, in collaborazione con APINDUSTRIA Brescia; aggiornamento al 20 Giugno 2017

Questi gli argomenti trattati nella newsletter:

A) Raccolta RAEE: garanzie finanziarie

Con il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 9 marzo 2017, n. 68 pubblicato sulla G.U. n. 122 del 27 maggio 2017 sono state messe a punto le modalità di prestazione delle garanzie, previste per il produttore nel momento in cui immette un'apparecchiatura elettrica o elettronica (AEE) sul mercato.

Il provvedimento ha definito:

• soggetti obbligati, beneficiario e durata;

• tipologie, caratteristiche e modalità di prestazione;

• modalità di calcolo della garanzia sia per i produttori che agiscono individualmente sia

per quelli che aderiscono a un sistema collettivo;

• obblighi di comunicazione al centro di coordinamento.

Il Ministero dell'Ambiente metterà mano alla garanzia finanziaria prestata dai soggetti obbligati qualora non vi dovessero essere fondi sufficienti per la gestione dei RAEE prodotti dai medesimi soggetti o che derivino da apparecchiature immesse sul mercato da produttori che abbiano cessato la loro attività, nel limite dell'importo massimo garantito.

B) Criteri ministeriali calcolo puntuale tariffa rifiuti

Con il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 pubblicato in G.U. del 22 maggio 2017, n. 117 sono stati, messi a punto i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

Tra le misure disposte dal provvedimento:

• l'identificazione delle utenze mediante l'assegnazione di un codice personale e univoco a

ciascuna utenza;

• la misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti tramite la determinazione,

come requisito minimo, del peso o del volume della quantità di RUR conferito da ciascuna

utenza al servizio pubblico di gestione. La pesatura può essere effettuata direttamente o

per via indiretta mediante la rilevazione del volume conferito da ciascuna utenza;

• la possibilità per il comune, in fase di definizione della parte variabile della tariffa per il

servizio di gestione dei rifiuti urbani, di adottare criteri di ripartizione dei costi

commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi

messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizzi.

Determinate anche le modalità di conferimento per le utenze:

• aggregate domestiche;

• non domestiche all'interno di utenze aggregate.

 

Informazioni aggiuntive