Questo sito utilizza cookie tecnici ed analytics, anche di terze parti, per monitorare funzionalità, login ed accessi al sito. Se continui a navigare accetterai l’uso di questi cookie.

Newsletter Ambiente, Sicurezza, Energia e Qualità, in collaborazione con APINDUSTRIA Brescia; aggiornamento al 22 Febbraio 2017

Regolamento Ministeriale sui requisiti e qualifica del sottoprodotto come previsto dall’art 184 bis Comma 1 D. Lgs 152/2006  

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 38 del 15/2/2017 è stato pubblicato il Decreto n° 264 del 13 ottobre 2016 titolato “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”. Il provvedimento che entrerà in vigore il 2 marzo 2017, indica i criteri per la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.

Considerato che l’impiego dei sottoprodotti non può prescindere da un quadro normativo e amministrativo certo, con particolare riferimento alle modalità con le quali il produttore e l’utilizzatore possono dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 184 -bis , comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il provvedimento cerca di chiarire come questo dettame legislativo debba essere applicato.  

Per essere sottoprodotto innanzi tutto la sostanza o l’oggetto deve derivare da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto. Deve sussistere la certezza che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso, o di un successivo, processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi. Inoltre, la sostanza o l’oggetto deve essere utilizzato senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. E deve sussistere la piena legittimità dell’ulteriore utilizzo nel senso che la sostanza o l’oggetto soddisfa per l’utilizzo specifico tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà ad impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.  

Con il decreto, dunque, viene fatta chiarezza su alcune modalità con cui il detentore può provare la sussistenza delle circostanze e delle condizioni generali che caratterizzano il sottoprodotto. Vengono forniti dettagli di come si possa dimostrare la certezza dell’utilizzo, nello stesso ciclo produttivo o in un altro (art 5); l’utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale (art 6); i requisiti di impiego e qualità ambientale (art 7). Vengono altresì definiti i requisiti per il deposito, le movimentazione, i controlli e le ispezioni (Art 8) . Particolare attenzione va riservata alla lettura dell’art 5 del provvedimento che introduce l’obbligo della predisposizione di” una scheda tecnica del sottoprodotto” ( allegato II del decreto), vidimata presso la CCIAA. Viene anche istituito un apposito elenco ( art 10) in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti presso le Camere di commercio territorialmente competenti (la così detta piattaforma di scambio tra domanda e offerte). Il tutto per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti.

Al decreto sono abbinati 2 allegati che, rispettivamente, riportano:

  • le disposizioni per le "biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia" e le "biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia mediante combustione" (Allegato 1);
  • la scheda tecnica e la dichiarazione di conformità.

 Ricordiamo comunque che la disciplina relativa ai sottoprodotti ha carattere eccezionale e derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria dei rifiuti, per cui la mancanza della prova che quanto trattato sia un sottoprodotto, comporta che i materiali in oggetto, debbano essere considerati dei rifiuti con il rispetto delle relative disposizioni di legge.

Informazioni aggiuntive