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ENFEA Salute: le regole per l'assoggettamento fiscale del contributo

Gentili Referenti,

sono giunte a CONFAPI Siena numerose richieste di delucidazioni riguardo all'assoggettamento fiscale del contributo dovuto ad  ENFEA Salute

Ricordiamo a tal proposito che:

Ai sensi dell’art. 51, comma 2 del TUIR "non concorrono a formare il reddito, i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter)”.

Ai sensi del Decreto 27 ottobre 2009 - Modifica al decreto 31 marzo 2008, riguardante «Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale». (GU n. 12 del 16-1-2010)

Art. 3 Iscrizione dei Fondi Sanitari all'Anagrafe

  1. I Fondi Sanitari si iscrivono all'Anagrafe ovvero rinnovano la loro iscrizione entro il 31 luglio di ciascun anno.

omissis

  1. Il perfezionamento dell'iscrizione dei Fondi Sanitari all'Anagrafe ovvero il relativo rinnovo:
  2. a) relativamente ai fondi sanitari integrativi, costituisce condizione per la verifica della coerenza delle prestazioni erogate con gli ambiti definiti dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008;
  3. b) relativamente agli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, costituisce condizione per la verifica della coerenza delle prestazioni erogate con gli ambiti definiti dall'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008, nonché per la verifica della soglia delle risorse vincolate.

Art. 5 Criteri e modalità per il calcolo e la verifica della soglia delle risorse vincolate

omissis

  1. Il rispetto della soglia delle risorse vincolate, su base annua, a partire dall'anno gestionale 2010, costituisce condizione per considerare rispettati gli ambiti di intervento fissati dal Ministro della salute e conseguentemente, a partire dall'anno 2012, per beneficiare, annualmente, del trattamento fiscale agevolato ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

In considerazione di ciò l’ultimo paragrafo della circolare sull’avvio della contribuzione ad ENFEA Salute pubblicata sul sito di ENFEA (e sul sito di API Siena, www.apisiena.it in data 29/05/2019, comprensivo della circolare originale in PDF), recita testualmente

Regime previdenziale e fiscale della contribuzione ad Enfea Salute.

Si ricorda che il versamento delle quote mensili ad Enfea Salute è soggetto al contributo di solidarietà nella misura del 10%. (L.166/91). Per quanto riguarda il trattamento fiscale, nelle more dell’iscrizione di ENFEA Salute all’anagrafe dei Fondi Sanitari, le quote mensili costituiscono a tutti gli effetti reddito di lavoro dipendente.

Ringraziamo come sempre i nostri Colleghi e le nostre Colleghe di ENFEA per la preziosa collaborazione!