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Newsletter fiscale e societaria in collaborazione con CONFAPINDUSTRIA Brescia

NOTIZIE IN PILLOLE

Comunicazioni di anomalia ai fini ISA per il triennio 2019-2021. Il provvedimento Agenzia delle Entrate 23.6.2023 n. 231840 ha approvato diverse tipologie di anomalia nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il triennio 2019-2021. In relazione al triennio considerato, il provvedimento individua 26 tipi di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA che riguardano, tra l’altro, l’anomala indicazione delle cause di esclusione, l’omessa corrispondenza con i dati emergenti dalle Certificazioni uniche, le incoerenze nella gestione del magazzino. Le comunicazioni sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente, accessibile anche dagli intermediari incaricati muniti di delega. Se è stata ricevuta una comunicazione, è possibile e preferibile fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando il software reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate. Inoltre, ove si ritenga fondata l’anomalia, gli errori e le omissioni potranno essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, ricorrendo al ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni.

Omessa presentazione della Dichiarazione IVA per il 2022 o mancata compilazione del Quadro VE – avvisi di anomalia. Con il provvedimento Agenzia delle Entrate 13.6.2023 n. 210441, sono state individuate le modalità attraverso le quali mettere a disposizione, del contribuente e della Guardia di Finanza, le informazioni che segnalano la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2022 oppure l’invio della stessa senza il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000,00 euro, minore rispetto all’importo delle cessioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel medesimo periodo d’imposta. A tale scopo, l’Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche, delle operazioni transfrontaliere e dei corrispettivi giornalieri trasmessi dai soggetti passivi IVA. La comunicazione è inviata al domicilio digitale del contribuente e contiene le seguenti informazioni: •           codice fiscale e denominazione (o cognome e nome, in caso di persona fisica) del contribuente; •           numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta; •           data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo d’imposta 2022; •           data di elaborazione della comunicazione, in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti. A fronte della comunicazione, il contribuente potrà: •           richiedere informazioni oppure segnalare all’Agenzia delle Entrate elementi, fatti e circostanze non a conoscenza di quest’ultima; •           regolarizzare gli errori o le omissioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative prevista dal ravvedimento operoso.

Detrazioni “Edilizie” – errori nella comunicazione di Opzione per cessione e sconto – Riversamento del credito utilizzato “non spettante” – sanzione applicabile. In relazione alla comunicazione di opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione fiscale spettante per interventi “edilizi” e per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, nella risposta a interpello 14.6.2023 n. 348 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di errori sostanziali nella comunicazione di opzione, il credito d’imposta nel Cassetto fiscale del cessionario/fornitore è: •           “inesistente”, se manca il presupposto costitutivo (il credito non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente) e, contestualmente, l’inesistenza non è riscontrabile con controlli automatizzati o formali; •           “non spettante”, in tutti gli altri casi. Di conseguenza, nel caso in cui venga annullata una comunicazione di opzione per un errore sostanziale ed il credito sia già stato utilizzato in compensazione nel modello F24 dal cessionario/fornitore è necessario procedere al riversamento del credito “indebitamente” utilizzato versando la sanzione del 30%, di cui all’art. 13 co. 4 del DLgs. 471/97. Nella risposta 348/2023 viene ribadito, peraltro, che costituisce un errore sostanziale della comunicazione: •           l’errata indicazione del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale di de-trazione spettante e/o di spesa; •           l’errata indicazione del codice fiscale del cedente.

Detrazioni “Edilizie” – limitazione della responsabilità solidale del cessionario – visto di conformità “ORA PER ALLORA” – modalità di rilascio. Con la FAQ pubblicata il 6.6.2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di rilascio del visto di conformità “ora per allora” relativo ai crediti derivanti da detrazioni “edilizie” diverse dal superbonus ex art. 119 del DL 34/2020 sorti a fronte di comunicazioni di opzione presentate prima del 12.11.2021 (per le quali – ai fini del­l’op­zione – non sussisteva l’obbligo di acquisire tale visto). A tal fine il documento che attesta il rilascio del visto (da emettere solo previa effettuazione della comunicazione con cui si forniscono alla DRE gli elementi richiesti dal DM 164/99 per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità) potrà avere forma libera e dovrà riportare gli “estremi” della comunicazione di opzione ex art. 121 del DL 34/2020 cui il visto medesimo si riferisce (ossia il protocollo e il progressivo), nonché l’indicazione degli elementi essenziali dell’opzione. L’attestazione di rilascio del visto così redatta, munita della sottoscrizione del professionista incaricato, potrà successivamente essere da quest’ultimo inviata al soggetto interessato, tramite posta elettronica certificata. Il rilascio del visto “ora per allora” non dovrà, invece, essere comunicato all’Amministrazione finanziaria.

Rimborsi IVA – patrimonio netto negativo – obbligo di prestare garanzia. Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 14.6.2023 n. 347, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito alle condizioni per l’ottenimento dei rimborsi IVA senza prestazione della garanzia patrimoniale. Affinché i rimborsi IVA di ammontare superiore a 30.000,00 euro possano essere eseguiti senza prestare la garanzia patrimoniale, il soggetto passivo deve attestare, fra l’altro, che il suo patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40%. In presenza di un patrimonio netto negativo, seppure in miglioramento, una società non può ottenere il rimborso IVA per un importo superiore alla predetta soglia, senza prestare la garanzia patrimoniale. Infatti, tale patrimonio non “garantisce” il credito IVA chiesto a rimborso.

NEWS!

  • Controlli sull’apertura delle Partite IVA
  • Autotrasporto: rese note le deduzioni forfettarie per il 2022
  • Interventi sugli immobili: riepilogo delle agevolazioni spettanti per interventi iniziati dopo il 1° Gennaio 2023
  • INPS: domande indennità ISCRO dall’8 Maggio 2023
  • Dal prossimo 24 luglio 2023 al via l’obbligo di comunicazione dei prezzi dei carburanti

APPROFONDIMENTI

Decreto Alluvioni: principali misure a sostegno dei territori colpiti dall’alluvione

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 31 LUGLIO 2023

 

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