Agenzia delle Entrate: modalità di recupero dei crediti d’imposta energia elettrica e gas metano per il terzo e quarto trimestre 2022
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- Categoria: Fiscale societario
Con la Risoluzione n° 27 del 19 Giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di utilizzo dei crediti d’imposta maturati nel terzo e nel quarto trimestre del 2022 a rischio per l’omessa comunicazione prevista dall’agevolazione che andava inviata entro il 16 marzo 2023
L’Agenzia precisa che il mancato adempimento previsto dal Dl n. 176/2022 non rappresenta un requisito per l’accesso al contributo, la sua omissione, infatti, non ne invalida l’esistenza, ma ne impedisce l'utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023.
La comunicazione in parola, in sostanza, costituisce un adempimento di natura “formale”, come specifica il provvedimento del 16 febbraio 2023, dove si conferma che la comunicazione non è necessaria di integrale utilizzo in compensazione della somma entro la scadenza del 16 marzo 2023 né influenza i pagamenti effettuati in precedenza (vedi articolo “Bonus prodotti energetici 2022, pronto il modello di comunicazione”).
In definitiva, l’Agenzia ritiene che l’invio della comunicazione in questione rappresenti un adempimento di natura formale e pertanto sanabile tramite l’istituto della “remissione in bonis” che salva, per i contribuenti in “buona fede”, i benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione o ad altro adempimento di natura formale non eseguiti non termini, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza.
Per regolarizzare la situazione naturalmente il contribuente deve essere in possesso dei requisiti richiesti dall’agevolazione, inviare la comunicazione saltata entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versare la sanzione minima di 250 euro tramite modello F24 senza possibilità di compensazione.
Tuttavia, considerato che in base alla specifica disciplina, i crediti d’imposta in esame, relativi al terzo e quarto trimestre 2022, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione con F24 entro il 30 settembre 2023, la “remissione in bonis”, dovendo precedere necessariamente la fruizione del bonus non può essere effettuata oltre tale termine e, in ogni caso, prima della compensazione del credito.
Leggi la Risoluzione n° 27 del 19 Giugno 2023 a questo link: