CONFAPI informa: CIGS per i lavoratori di imprese soggette a procedura concorsuale
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- Categoria: Consulenza e lavoro
Le imprese sottoposte a procedura concorsuale con prosecuzione dell’esercizio di impresa, in costanza di fruizione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in forza delle causali previste dalla previgente disciplina e dall’art. 21 del D.Lgs.n. 148/2015, possono chiedere l’autorizzazione a poterne ancora fruire limitatamente al periodo già richiesto.
Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 1 del 22 gennaio 2016 ha infatti precisato che, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori, il trattamento potrà essere autorizzato – limitatamente al periodo già richiesto – in favore dei lavoratori dipendenti a condizione che gli organi della procedura si impegnino a proseguire e concludere il programma inizialmente presentato.
Come è noto, l’art. 2, comma 70, della legge n. 92/2012 ha abrogato l’art. 3 della legge n. 223/1991 con effetto dal 1° gennaio 2016. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, viene meno la possibilità di autorizzare il trattamento CIGS conseguente all’ammissione alle procedure concorsuali individuate dal medesimo art. 3.
Fermo restando quanto sopra, gli organi della procedura concorsuale potranno richiedere il subentro nella titolarità del programma già presentato e del quale si chiede la prosecuzione fino alla prevista scadenza, con l’impegno a garantirne il completamento.
Alla richiesta dovrà essere allegato l’accordo sindacale sottoscritto in sede di esame congiunto dalle parti sociali nonché il provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale.
A seguito dell’ammissione a procedura concorsuale, l’INPS provvede all’interruzione dell’erogazione del trattamento CIGS a decorrere dalla data del provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale. A seguito della richiesta di “voltura” presentata dagli organi della procedura concorsuale, potrà essere autorizzata, con decreto direttoriale della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla procedura concorsuale per il periodo decorrente dalla data del provvedimento di ammissione alla data di conclusione del programma inizialmente presentato.