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Obbligo pubblicazione aiuti e contributi pubblici ricevuti nel 2022

ATTENZIONE!! Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti profit e no-profit hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito internet gli estremi degli aiuti e contributi pubblici percepiti nel corso dell’anno precedente, se l’ammontare complessivo supera i 10.000 euro.

Con la legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2017 (l. n. 124 del 4 agosto 2017), è stato introdotto per i soggetti percettori di contributi pubblici l’obbligo di rendere trasparenti le sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi, i contributi o gli aiuti, ricevuti dalla Pubblica Amministrazione e dalle società in partecipazione pubblica o società controllate.  

Le informazioni, quindi, devono essere pubblicate sul proprio sito internet in modo schematico e comprensibile per il pubblico, individuando come necessarie le seguenti voci:  

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione);
  • denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
  • somma elementi di aiuto (per ogni singolo rapporto giuridico);
  • data concessione;
  • causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come “liberalità” oppure come “contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall’ente”).  

Devono adempiere a tale obbligo tutti i soggetti iscritti al Registro delle imprese che abbiano ricevuto contributi pubblici superiori a € 10.000.00  

L’obbligo si assolve attraverso la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, degli importi ricevuti nel proprio sito web oppure, in mancanza, nel sito dell’Associazione di categoria di appartenenza.  

REGIME SANZIONATORIO

A carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione, a partire dal 1° gennaio 2023, la norma prevede:  

  • la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di € 2.000;
  • la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.  

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

Informazioni aggiuntive