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Newsletter Relazioni Industriali e Sindacali, in collaborazione con APINDUSTRIA Brescia; aggiornamento a 15 Aprile 2020

Questi gli argomenti trattati nella newsletter:

Riduzione cuneo fiscale. In Gazzetta Ufficiale (Serie Generale, n. 90 del 4 aprile 2020) è stata pubblicata la Legge di conversione 2 aprile 2020, n. 21 del Decreto Legge 5 febbraio 2020, n. 3 in merito alle misure di riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. La normativa prevede che :

in caso di reddito non superiore a 28.000 euro è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo che non concorre alla formazione del reddito di euro 600, rapportato per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020;

  • in caso di reddito non superiore a 28.000 euro è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo che non concorre alla formazione del reddito di euro 1.200, rapportato per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
  • in caso di reddito compreso tra 28.000 euro e 35.000 euro è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo che non concorre alla formazione del reddito di euro 480 aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, rapportato per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020;
  • in caso di reddito compreso tra 35.000 euro e 40.000 euro è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo che non concorre alla formazione del reddito di euro 480, rapportato per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020. Tale detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.

Resta fermo l’obbligo per il sostituto d’imposta di procedere alla verifica in sede di conguaglio; nel caso in cui l’ulteriore detrazione non spetti, in tutto o in parte, essa deve essere recuperata a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. Se tale somma è superiore a 60 euro essa deve essere trattenuta in otto rate di pari importo.

Fonti giuridiche :

Legge 2 aprile 2020, n. 21

Decreto Legge 5 febbraio, n.

Premio dipendenti ex art. 63 D.L. 18/2020. Con la risoluzione 18/E/2020, l’Agenzia delle entrate, a seguito di richieste di chiarimenti in merito a quanto previsto dall’articolo 63, D.L. 18/2020, relativo al “premio ai lavoratori dipendenti”, con particolare riferimento a quanto indicato alle risposte ai quesiti 4.1. (calcolo dei giorni) e 4.4 (trattamento dei lavoratori in part-time) della circolare n. 8/E/2020, ha fornito ulteriori delucidazioni, anche attraverso esemplificazioni .

LE IMPRESE ASSOCIATE A CONFAPI SIENA POSSONO RICEVERE QUESTA SCHEDA TECNICA INVIANDO UNA E MAIL A: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Fonti ex Agenzia delle Entrate:

AgE Risoluzione 17/E/2020

AgE Circolare 8/E/2020

Age Risoluzione 18/E/2020