Sintesi disposizioni D.L. “Cura Italia” per le imprese ed i lavoratori: analisi degli ammortizzatori sociali e degli aspetti fiscali
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- Categoria: Consulenza e lavoro
Aziende con CIGO e assegno ordinario
È previsto che:
- i datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”;
- rimane l’obbligo di informazione, consultazione sindacale di esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della richiesta;
- si è dispensati dal rispetto dei limiti temporali normalmente previsti per la domanda del trattamento ordinario di integrazione salariale (entro 15 giorni dall’inizio della sospensione) o per quella di assegno ordinario (non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa).
La richiesta di CIGO o di assegno ordinario può essere fatta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane e, comunque, entro il mese di agosto 2020.
I lavoratori destinatari dei trattamenti devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione, alla data del 23 febbraio 2020.
Con riguardo ai lavoratori interessati non è per questi richiesta l’anzianità minima di 90 giorni.
La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario sono esclusi dal conteggio ai fini delle durate massime complessivamente previste e vengono inoltre “neutralizzati” ai fini delle successive richieste.
Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario non si applica la contribuzione addizionale.
L’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, su istanza del datore di lavoro.
Con le stesse modalità, è garantita l’erogazione dell’assegno ordinario da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi Previsto un limite massimo di spesa monitorato dall'INPS.
CIG in deroga
Alle altre aziende prive di tutela è concessa la cassa integrazione in deroga.
Possono chiedere la Cassa integrazione in deroga tutte le aziende del settore privato, ivi inclusi quelle agricole e del terzo settore per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.
Le Regioni e Province autonome devono stipulare preventivamente un accordo quadro che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.
L’accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti.
I trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga:
- possono essere chiesti alla regione e alle province autonome per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane;
- sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, unitamente alla lista dei beneficiari.
Spetta all'INPS erogare le prestazioni previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa esclusivamente con la modalità di pagamento diretto.
Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
Per fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l’impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.
Fisco
Rimessione dei termini per i versamenti fiscali scaduti il 16 marzo 2020 e sospensione dei versamenti fiscali e contributivi
Il termine dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 è prorogato al 20 marzo 2020 in ragione del fatto che, in previsione dell’emanazione del decreto-legge, il Ministro dell’economia, l’Agenzia delle entrate, l’Inps e l’Inail avevano diramato comunicati legati a detta scadenza.
Sono comunque sospesi i versamenti scadenti dall’8 al 31 marzo 2020 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di € (riferiti al periodo di imposta 2019).
Più precisamente, sono oggetto di sospensione non soltanto i versamenti dell’Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte, ma anche i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi dell’assicurazione obbligatoria.
I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 1° giugno 2020 ovvero a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili, di pari importo, a a decorrere dalla medesima data del 1° giugno 2020.
In altre parole, le disposizioni di legge in esame, con riguardo alla scadenza del 16 us, posticipata al 20 pv, hanno determinato le seguenti situazioni:
- una sospensione di quattro giorni, che riguarda tutti i contribuenti, dal 16 al 20 marzo;
- una sospensione (senza al momento alcuna indicazione circa la ripresa degli adempimenti) limitata ad una particolare platea di destinatari, tra i quali i soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub;
- una sospensione dei versamenti (compresi quelli riferiti all’Iva), che scadono tra l’8 e il 31 marzo riferita ai soli contribuenti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di € (riferiti al periodo di imposta 2019)
Ai soggetti di cui alle lett. b) e c) si applica quindi il relativo più ampio termine di differimento dei versamenti
Con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano comunque applicazione i termini previsti dall’articolo 1 D.L. 9/2020, ragion per cui, ad esempio, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo.
Sospensione dei carichi affidati all’agente della riscossione
Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:
- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate,
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali,
- atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
- ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.
I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30.06.2020.
Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020:
- la rata della “rottamazione-ter” scaduta il 28 febbraio 2020;
- la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.
Rinvio effettuazione ritenute d’acconto
I compensi percepiti fino al 31.03.2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 € non sono soggetti a ritenuta d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.
Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.
Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 1° giugno 2020, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).
Congedi straordinari e bonus baby sitter
Per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps e alle Gestioni Autonome dell’Inps, è previsto il diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni, con indennità pari al 50% della retribuzione. È possibile la fruizione per un solo figlio. Per i figli da 12 a 16 anni è possibile astenersi dal lavoro per il tempo di chiusura della scuola, senza retribuzione ma con conservazione del posto di lavoro.
In alternativa al congedo è possibile richiedere il bonus baby sitter, pari a 600 €.
Licenziamenti
È precluso per 60 giorni l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo, con sospensione di quelle già avviate.
Il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (ragioni economiche) per i 60 giorni successivi alla data del 17 marzo 2020.
Rimane invece sempre possibile il licenziamento disciplinare (per giusta causa o giustificato motivo soggettivo).
Malattia
Per i lavoratori in “quarantena” detto periodo viene equiparato a tutti gli effetti alla malattia.
Lo stesso non andrà conteggiato ai fini del calcolo del periodo di comporto.
Estensione durata permessi retribuiti legge n. 104/1992
Il permesso retribuito mensile di tre giorni previsto dall’art. 33, co. 3, della legge n. 104/1992 è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate, fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
Conseguentemente, per il biennio marzo/aprile 2020 i giorni di permesso diventano 18.
Premio ai lavoratori dipendenti
Ai lavoratori dipendenti in possesso di un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 € spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 €, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
I datori di lavoro riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, con successiva compensazione secondo le comuni regole.
Differimento termini approvazione bilancio
Tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie.
Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.
Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, co. 4, cod. civ
CONFAPI Siena ringrazia lo Studio Capperucci & Associati, ufficio studi RAZIONAL Servizi per le informazioni ricevute