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URGENTE!! ATTENZIONE!! UNIONALIMENTARI CONFAPI informa: Confezionamento e Imballaggio: materiali a contatto e comunicazione MOCA

Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti. Decreto Legislativo del 10 febbraio 2017 n. 29 recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti”. Chiarendo che sono esclusi dall'obbligo di comunicazione il distributore al consumatore finale l’utilizzatore di MOCA, ossia colui che non opera alcuna trasformazione del prodotto ma si limita ad usarlo tal quale per la propria attività.

Questa comunicazione dovrà essere attuata entro il 2 Agosto 2017.

Come già illustrato nelle precedenti comunicazioni, ricordiamo che è stato emanato il decreto legislativo n. 29 del 10/02/2017, pubblicato il 18/03/2017, che stabilisce la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari che normano i Materiali e gli Oggetti che possono venire a Contatto con gli Alimenti (MOCA). Nello specifico vengono interessati i seguenti regolamenti:
- Reg. (CE) 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari;
- Reg. (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
- Reg. (CE) 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al
contatto con gli alimenti;
- Reg. (CE) 450/2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto
con gli alimenti;
- Reg. (CE) 10/2011 riguardante i materiali ed oggetti in plastica destinati a venire a contatto
con i prodotti alimentari;
- Reg. (CE) 1895/2005 relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari.
Prima del suddetto Decreto il settore dei MOCA era sottoposto ad una disciplina sanzionatoria che interessava unicamente la legislazione nazionale, ora invece vengono introdotte specifiche sanzioni per gli obblighi stabiliti dai regolamenti comunitari.
Tali sanzioni vanno da un minimo di 1.500 € sino a valori di 60.000 € (sanzione massima per non rispetto degli obblighi di rintracciabilità stabiliti all'art. 17 del Reg. CE 1935/04) o 80.000 € (cessione di sostanze pericolose per la salute umana).
In caso di violazioni ritenute lievi (in relazione all'esiguità del pericolo) l'organo di controllo procede ad una diffida a regolarizzare la violazione entro i termini previsti, che può concludersi con l'estinzione del procedimento senza sanzioni.
Si segnala che l'articolo 6 del Decreto introduce l’obbligo di comunicazione per gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti all'autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006.

E’ quindi potenzialmente soggetto alle sanzioni, chiunque produce o immette sul mercato o utilizza materiali o oggetti che andando a contatto con alimenti possano costituire un pericolo per la salute umana. È quindi fondamentale il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione, l'attuazione di controlli di qualità effettuati sui materiali e la produzione di documenti che attestino tali attività.
L'ambito di applicazione riguarda anche imballaggi attivi e intelligenti, oggetti in materiale plastico ed in plastica riciclata. Per quest'ultima tipologia di materiali la normativa prevede una sanzione accessoria: sospensione dell'attività fino a sei mesi, in caso di processo di riciclo non autorizzato.
La norma prevede inoltre l'aggiornamento ogni due anni delle sanzioni amministrative, l'incremento è determinato sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT.