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Pitagora SRL, L’Agenzia di Servizi e Formazione di CONFAPI Siena e CONFAPI Firenze informa: Testo Unico sull'ambiente, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Correttivo

Il Governo ha approvato definitivamente il testo del Decreto correttivo, come riporta l’ultimo Consiglio dei Ministri del 21/12/2022. Nel Decreto sono state apportate integrazioni volte a consentire una più chiara definizione dell'ambito applicativo di alcune disposizioni, eliminando norme superflue ovvero specificando l'oggetto e il contenuto di altre, anche avendo riguardo alle concrete criticità applicative finora riscontrate.

 Il testo è scaricabile dal seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/11/20G00135/sg

Di seguito una SINTESI delle novità contenute nel correttivo ambientale:

RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE

L’articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame modifica l'art. 178-bis del Codice, che disciplina la responsabilità estesa del produttore (EPR, acronimo dell'inglese Extended Producer Responsibility), al fine precipuo di ESCLUDERE la possibilità, attualmente prevista, di istituire regimi di EPR anche su istanza di parte. Tale esclusione è volta a evitare la costituzione di nuove filiere sulla base di esigenze di singoli produttori facendo ricadere la responsabilità finanziaria sui consumatori anche per oggetti o sostanze che potrebbero non necessitare di tale tipologia di gestione, come ad esempio per i prodotti alimentari.

RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

L’ARTICOLO 1, COMMA 5, modifica le definizioni di cui all'art. 183 del Codice; si segnala, in particolare, la modifica recata dalla lettera c), volta a precisare che i rifiuti da costruzione e demolizione sono esclusi dai rifiuti urbani solo se prodotti nell'ambito di attività di impresa. Questa modifica si è resa necessaria per consentire che i rifiuti prodotti in ambito domestico per piccole attività manutentive possano essere conferiti ai centri di raccolta e non rientrino nell'ambito della gestione dei rifiuti speciali. La modifica in esame è inoltre in linea con quanto enunciato nella nota prot. n. 10249 del 2 febbraio 2021 del Ministero dell'ambiente.

SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

L’ARTICOLO 1, COMMA 9, modifica la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti contenuta nell'art. 188-bis del Codice. Si ricorda, in estrema sintesi, che l'art. 6 del D.L. 135/2018 ha previsto la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere dal 1° gennaio 2019. Occorre però considerare che lo stesso art. 6 ha altresì previsto, in sostituzione del soppresso SISTRI, l'istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) e ha disposto - fino alla definizione ed alla piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal MiTE - l'applicazione dei meccanismi di tracciabilità tradizionali (registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD). Tali meccanismi sono tuttora utilizzati, poiché gli atti attuativi necessari alla definizione e all'operatività del nuovo sistema di tracciabilità non sono stati ancora emanati. Occorre altresì considerare che l'art. 1, comma 16, del d.lgs. 116/2020 ha riportato all'interno del Codice dell'ambiente (mediante la riscrittura dell'art. 188-bis del d.lgs. 152/2006) la nuova disciplina del RENTRI introdotta dal richiamato art. 6 del D.L. 135/2018.

REGISTRI DI CARICO E SCARICO

L’ARTICOLO 1, COMMA 10, interviene su alcune disposizioni presenti nell'articolo 190 del Codice, in cui si regolano gli obblighi di tenuta del registro cronologico di carico e scarico per determinati soggetti che gestiscono a vario titolo rifiuti, precisando, in particolare, che l'attuazione di determinati adempimenti procedurali, indicati per taluni soggetti e sostitutivi dell'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, è da considerare valida anche ai fini della comunicazione annuale al catasto dei rifiuti.

FORMULARIO DI TRASPORTO

L’ARTICOLO 1, COMMA 12, modifica l'art. 193 del Codice, che disciplina le procedure per il trasporto dei rifiuti, specificando, in tema di tracciabilità, il riferimento all'entrata in vigore del modello del formulario di identificazione e le modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale. Inoltre, si puntualizza che i rifiuti pericolosi devono essere etichettati e imballati secondo le specifiche norme di settore vigenti, quali l'Accordo Europeo per il Trasporto su Strada di Merci Pericolose (Regolamento ADR) e il Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

AUTORIZZAZIONE UNICA PER I NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO

L'ARTICOLO 4 interviene sulle disposizioni relative alle autorizzazioni e iscrizioni necessarie per la realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti (contenute nella Parte quarta, Titolo I, Capo IV, del D.Lgs 152/2006), modificando, al comma 1, lettere a)-d), l'articolo 208 che disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti rilasciata dalla regione, al fine di semplificare determinate procedure.

Nello specifico, IL COMMA 1 modifica in più punti l'art. 208 del Codice al fine di:

  • ribadire l'esclusione dall'autorizzazione unica regionale per la realizzazione del deposito temporaneo prima della raccolta, come previsto dall'art. 185-bis;
  • prevedere l'invio della comunicazione dell'autorizzazione unica regionale al Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (RECER), anziché al Catasto telematico.

SEMPLIFICAZIONI PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI

L'ARTICOLO 5 interviene sulla disciplina delle procedure semplificate per la gestione di rifiuti (previste nella Parte quarta, Titolo I, Capo V, del D.Lgs 152/2006), modificando in più punti gli articoli 214 e 214-ter del Codice, che prevedono misure per l'esercizio di attività e operazioni finalizzate al recupero e al riutilizzo dei rifiuti.

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

L’ARTICOLO 6, COMMA 3, delinea gli obiettivi di recupero e di riciclaggio, prevede che il CONAI acquisisca da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi e comunichi annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti i dati relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

 Pitagora SRL rimane a disposizione delle impresse interessate per qualsiasi ulteriore delucidazione; è possibile richiedere un incontro personalizzato presso la propria azienda a questi recapiti:

Pitagora S.r.l. Security Project & Pitagora S.r.l. Training Center

Tel. 0578 707050 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

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