La nuova versione del Testo Unico sulla sicurezza (D.lgs. 81/2008) del Ministero del Lavoro
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Come già comunicato nelle precedenti newsletter, L’Ispettorato del Lavoro ha pubblicato la nuova versione, aggiornata a febbraio 2019, del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, con le ultime modifiche.
Le novità in sintesi
- Inserita la Nota INL del 05/02/2019 prot. 1148 – articolo 1, comma 445, lettera e), Legge n. 145/2018 – maggiorazioni sanzioni. Nota integrativa alla circolare n. 2/2019.
- Corretto l’importo della sanzione massima rivalutata degli articoli 55, comma 5, lettera d) e 57, comma 1, sanzionatori, rispettivamente, degli articoli: - 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte; - 26, commi 2 e 3, primo periodo e quarto periodo, 3-ter e 22.
- Aggiornata l’Appendice C con le tabelle degli importi sanzionatori con la maggiorazione raddoppiata in caso di recidiva, ai sensi dell’articolo 1, comma 445, lettera e), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio). La nuova versione va ad aggiornare la precedente (quella di gennaio 2019) e contiene fra le altre novità anche i nuovi importi di sanzioni e ammende incrementati in base alla legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018), comprese le maggiorazioni per recidiva. In particolare, dal 1° gennaio 2019 sono aumentate del 10% tutte le sanzioni previste dal D.lgs. 81/2008) e raddoppiate (del 20%) se, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia recidivo.
La Nota INL n. 1148/2019 La nota INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) va ad integrare le precedenti indicazioni contenute nella circolare 2/2019 riguardante l’applicazione delle maggiorazioni del 10% e del 20% degli importi dovuti a titolo di sanzione per le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, lavoro nero, orario di lavoro, distacco e appalto. In particolare, viene chiarito che la sanzione maggiorata interesserà la reiterazione del medesimo illecito: le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Viene, quindi, precisato che, ai fini della recidiva occorrerà:
- far riferimento agli illeciti definitivamente accertati;
- essere stato destinatario di provvedimenti divenuti definitivi nel triennio precedente alla commissione del nuovo illecito per il quale si procede al calcolo della sanzione;
- che gli illeciti pregressi rilevanti ai fini dell’applicazione della recidiva non debbono essere stati commessi dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione.