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Giugno 2003


16 Ultimo giorno utile per il VERSAMENTO UNIFICATO, da effettuare con il Mod. F24, dei tributi erariali, dei contributi previdenziali e dei tributi a favore delle Regioni ed Enti Locali.
Il Mod. F24, debitamente compilato, potrà essere presentato:
a) direttamente al concessionario della riscossione; b) a una banca convenzionata; c) ad un Ufficio postale abilitato. Ricordiamo che il modulo in questione deve essere utilizzato per il pagamento dei seguenti tributi:
Sezione erario
1) Ritenute operate alla fonte su somme corrisposte nel mese precedente e altre somme per:
a) retribuzioni e altre indennità a dipendenti (cod. 1001 - cod. 1002 - cod. 1012);
b) compensi a lavoratori autonomi (cod. 1040);
c) compensi a collaboratori coordinati e continuativi (cod. 1004);
d) ritenute su redditi da utilizzazione di marchi ed opere dell'ingegno, e redditi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche di cui all'art. 81, comma 1, lett. m del TUIR (cod. 1040);
e) indennità per la cessazione di rapporti d'agenzia (cod. 1040);
f) ritenute del 12,50% a titolo di imposta su utili la cui distribuzione sia stata deliberata a partire dal 1° luglio 1998. La ritenuta del 12,50% a titolo di imposta trova applicazione soltanto se l'avente diritto opti, all'atto della percezione degli utili, per detta forma di tassazione. Il versamento deve essere effettuato, in relazione alle ritenute operate su opzione del percipiente, entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre (e cioè entro il 15 gennaio; il 15 aprile; il 15 luglio ed il 15 ottobre). La richiesta da parte del socio di non effettuare la ritenuta comporta: a) l'obbligo da parte dello stesso socio di dichiarare nella dichiarazione dei redditi (Modello UNICO) gli utili percepiti; b) il diritto dello stesso socio di fruire del credito d'imposta sull'utile percepito nelle seguenti misure: "pari al 56,25% per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001 e al 51,51% per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003" (così stabilito dall'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge 23/12/2000, n. 388 e dall'art. 4, comma 1 legge 289 del 27/12/2002). Il codice tributo da utilizzare è il 1035;
g) provvigioni a agenti e rappresentanti di commercio (cod. 1038);
2) IVA (periodica e saldo) I.V.A. relativa al mese di maggio 2003 (cod. trib. 6005).
3) Imposte dirette (acconto e saldo). Pagamento del saldo delle imposte dovute in base alle dichiarazioni dei redditi relativi al 2002 (UNICO-2003) ad al primo acconto dovuto per il 2003. Per le scadenze facciamo rinvio a quanto diremo in seguito relativamente alle scadenze successive al 16 giugno 2003.
4) Altri tributi e interessi
Sezione INPS
a) Contributi INPS relativi al mese di maggio 2003 come risultanti dal relativo Mod. DM 10/2-89. Si rammenta inoltre che, entro il prossimo 16 giugno 2003, unitamente al Mod. F24, va presentato anche il Mod. DM10/2-89.
b) Contributo previdenziale del 10% - 12,50% (ovvero 14%) dovuto sui compensi corrisposti nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative ora assimilate a quelle di lavoro dipendente (art. 44 comma 6 legge 289 del 27/12/2002).
Sezione Regioni ed Enti Locali
a) addizionale regionale dovuta sulla parte imponibile dei redditi di lavoro dipendente sog-getti a tassazione ordinaria corrisposti a lavoratori cessati nel 2003 per dimissioni o licen-ziamento (sono quindi esclusi dall'addizionale i redditi soggetti a tassazione separata come il T.F.R. e le altre indennità e somme). Codice tributo: 3802. Per la Lombardia la misura dell'addizionale regionale in vigore dal 1° gennaio 2002 è quella comunicata con la ns. circolare n. 23 pubblicata sul Notiziario n. 2 del 22/1/2002).

b) 5° rata dell'addizionale regionale, nella sopra indicata misura in vigore dal 1° gennaio 2002, calcolata sulle retribuzioni corrisposte nell'anno 2002 a dipendenti il cui rapporto di lavoro è tutt'ora in corso. L'anno di riferimento è quello della maturazione (2002) e deve essere indicato nella forma: AAAA.
Codice tributo: 3802.
c) addizionale comunale, nella misura stabilita da ciascun Comune di residenza del lavoratore, dovuta sulla parte imponibile dei redditi di lavoro dipendente soggetti a tassazione ordinaria corrisposti a lavoratori cessati nel 2003 per dimissioni o licenziamento. Codice tributo: 3816. L'elenco ufficiale, ai sensi dell'art. 11 della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, delle aliquote dell'addizionale comunale è pubblicato sul sito informatico:
http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef/index.htm
dove accanto a ciascun comune è possibile reperire anche il codice catastale dello stesso.
Il codice tributo da utilizzare è il 3816 denominato "addizionale all'IRPEF enti locali - sosti-tuti d'imposta". L'anno di riferimento è quello della corresponsione e deve essere indicato nella forma: AAAA.
d) 5a rata dell'addizionale comunale, se e nella misura in cui sia stata deliberata da ciascun Comune di residenza del lavoratore, calcolata sulle retribuzioni corrisposte nell'anno 2002 a dipendenti il cui rapporto di lavoro è tutt'ora in corso. L'anno di riferimento è quello della maturazione (2002) e deve essere indicato nella forma: AAAA. Codici tributo: 3816.
Il codice del comune di residenza da indicare sul Mod. F24 è, nella generalità dei casi, il 99. Fanno eccezione i seguenti comuni:
a) quelli della Provincia autonoma di Bolzano: cod. 3;
b) quelli della Regione Friuli Venezia Giulia: cod. 7;
c) quelli della Provincia autonoma di Trento: cod. 18;
d) quelli della Regione Valle d'Aosta: cod. 20.
Sia l' addizionale regionale che quella comunale non si applicano ai redditi soggetti a tassazione separata come il T.F.R. e le altre indennità e somme.
Diritto dovuto alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.)
20 Entro lo stesso termine previsto per il versamento del 1° acconto delle imposte sui redditi deve essere versato il diritto dovuto alle Camere di Commercio in relazione all'attività esercitata. Per la determinazione dell'importo da versare occorre avvalersi del sistema automatico di calcolo disponibile sul sito INTERNET: www.infoimprese.it Sul Mod. F24, nello spazio riservato all'ente locale, deve essere indicata la sigla automobilistica della Camera di Commercio cui il versamento è indirizzato. Il codice tributo da indicare è il 3850. L'anno cui si riferisce il versamento deve essere indicato nella forma: AAAA Le imprese che esercitano l'attività in più provincie devono indicare l'importo dovuto per ciascuna di esse. Per l'omesso o tardivo versamento si applica una sanzione amministrativa variabile dal 10% al 100% del diritto dovuto.
Sezione altri Enti Previdenziali ed Assicurativi
16 Ultimo giorno utile per la presentazione del mod. DM10/2-89 ed il contestuale versamento, per il tramite del mod. F24, dei contributi dovuti all'INPS relativi al mese di maggio 2003;
16 Ultimo giorno utile per l'individuazione ed adesione al Fondo paritetico per la formazione continua (Circ. INPS 71/03). In applicazione delle disposizioni diramate dall'Istituto, le aziende interessate dovranno indicare, in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2-89, il codice di adesione appositamente istituito "FAPI", preceduto dalla dicitura "adesione fondo". Dovrà altresì essere indicato il "numero dipendenti" interessati all'obbligo contributivo, mentre nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
20 Ultimo giorno utile per la presentazione alle Dogane degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni effettuate nel mese di maggio 2003 da parte degli operatori che nel corso del 2002 hanno effettuato:
a) cessioni intracomunitarie superiori a Euro 200.000,00;
b) acquisti intracomunitari superiori a Euro 150.000,00.
20 Termine ultimo per il versamento, senza alcuna maggiorazione, delle imposte dovute sulla base della dichiarazione dei redditi relativi al 2002 (UNICO-2003) come segue:
a) Persone fisiche e Società di persone
Saldo IRPEF e IRAP 2002 e primo acconto 2003 nella misura del 98% di quanto dovuto per il 2002 (art. 1 legge 97/1977).
b) Società di capitali con periodo di imposta coincidente con l'anno solare ed approvazione del bilancio entro i primi quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Saldo IRPEG e IRAP 2002 e primo acconto 2003 nella misura del 99% di quanto dovuto per il 2002 (art. 4 c.4 legge 388/2000).
Dal 21 giugno 2003 e fino al 20 luglio 2003 i suddetti versamenti sono soggetti alla mag-giorazione dello 0,40%.
20 Ultimo giorno utile, ai sensi dell'art. 2 della legge 15/6/2002 n. 112, per il versamento del saldo relativo all'esercizio precedente e del primo acconto dell'esercizio in corso, dell'Irpeg e dell'Irap dovute dalle Società di capitali che, avendo approvato il bilancio:
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, sono tenuti ad effettuare i versamenti relativi entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello della chiusura del medesimo esercizio;
- oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, sono tenuti ad effettuare i versamenti relativi entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (se non approvato il versamento deve comunque essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine di approvazione (art.2 legge 112 del 15/6/2002 di conversione D.L. 63 del 15/4/2002 che sostituisce testo art. 17 del DPR 435 del 7/12/2001)
30 Termine ultimo per versamento a mezzo bollettino di c/c postale intestato al Concessiona-rio per la riscossione territorialmente competente della prima rata dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). E' possibile determinare la prima rata in misura pari al 50% delle aliquote in vigore per l'anno 2002. In tal caso, in occasione del versamento della seconda rata (entro il 20 dicembre 2003), dovrà essere versata la differenza dovuta sulla base delle aliquote che risulteranno definitivamente stabilite per lo stesso anno 2003. E' inoltre pos-sibile versare in unica soluzione il 100% dell'imposta complessivamente dovuta purché, al momento del versamento, il Comune abbia già deliberato l'aliquota da applicare per il 2003;
30 Resta ferma la scadenza per il versamento del 2° acconto delle imposte dovute dalle società di capitali (entro l'undicesimo mese dalla chiusura del precedente esercizio sociale).
30 Resta fermo, per le società do capitali, il temine di presentazione dell'UNICO in via tele-matica entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art. 2 comma 2, lett. b) del D.P.R. 435 del 7/12/2001)
N.B. Tutti i versamenti le cui scadenze cadono nei giorni di sabato, di domenica o in altro giorno festivo, possono essere effettuati entro il primo giorno non festivo successivo (art. 6 comma 8 del D.L. 31.5.1994 n. 330 conv. nella legge 27/7/1994, n. 473). Tutti i termini di presentazione delle dichiarazioni che scadono di sabato, di domenica o in altro giorno festivo, sono prorogati di diritto al primo giorno feriale successivo (art. 2, comma 9 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




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