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INPS: MINIMALI CONTRIBUTI ANNO 2003
L'INPS, con circolare n. 26 del 6 febbraio 2003, determina i nuovi
minimali di retribuzione giornaliera per il calcolo delle contribuzioni
dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per l'anno
2003.
1. MINIMALE CONTRIBUTIVO:
Con effetto dal 1° gennaio 2003 i minimali giornalieri retributivi
da prendere a base per la determinazione dei contributi e premi
dovuti agli Enti assicuratori, hanno subito un aumento dovuto all'applicazione
della variazione percentuale valutata dall'ISTAT del 2,4%.
Importante è sottolineare che i valori di seguito riportati,
a decorrere dal 1/1/2003, si applicano anche a tutto il personale
con qualifica di dirigente che per effetto della normativa introdotta
dalla legge Finanziaria relativa all'anno 2003 (art. 42 L. 27/12/2002
N. 289) è confluito nella gestione previdenziale INPS a seguito
dell'avvenuta soppressione dell'Istituto Nazionale di Previdenza
per i Dirigenti Industriali (INPDAI).
Dirigenti di aziende industriali e commerciali. € 105,69
Operai ed impiegati dei settori industria, commercio ed artigianato.
€ 38,20*
Lavoratori a domicilio. € 38,20*
Servizi di pulizia, disinfezione, etc.;Operai di 3°, 4°
e 5° livello. € 38,20*
Operai del settore appalti pulizie/disinfestazioni, a rapporto
di lavoro fino a quattro ore giornaliere, "senza contratto
a tempo parziale".
3° livello € 38,20*
4° livello € 38,20*
5° livello € 38,20*
2. ALIQUOTA CONTRIBUTIVA AGGIUNTIVA 1%:
Come noto, sulle quote di retribuzione eccedenti la 1a fascia annua
di retribuzione pensionabile, è dovuto un contributo aggiuntivo
dell'1%, relativamente alle fattispecie previste dalla legge N.
438/92.
La 1a fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata
per l'anno 2003 in € 36.959,00.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la predetta aliquota
aggiuntiva dell'1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione
eccedente il limite annuo di € 36.959,00 corrispondente a €
3.080,00 mensili.
3. MASSIMALE CONTRIBUTIVO:
Il massimale annuo previsto per i nuovi iscritti dal 1° gennaio
1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano
per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato in base
all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
calcolato nella misura del 2,4%, è pari, per l'anno 2003,
a € 80.391,00
4. GESTIONE SEPARATA INPS 10% -12,5% - 14%:
Ai fini del versamento relativo agli iscritti nella Gestione Autonoma
INPS per il contributo del 10% -
12.5 % - 14%**, il massimale annuo per l'anno 2003 risulta essere
pari a € 80.391,00.
5. RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE :
La retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo
dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale
si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad
orario normale il minimale giornaliero e dividendo l'importo così
ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto
dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori
a tempo pieno.
In linea generale, nell'ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali,
il procedimento del calcolo è il seguente:
38,20 x 6 / 40 = 5,73
APPRENDISTI:
Per l'anno 2003 i contributi settimanali dovuti in misura fissa
per gli apprendisti sono determinati come segue:
FPLD
A) Contributo settimanale fisso.B) Contributo settimanale adeguamento.
€€ 0,08162,59
CUAF
A) Contributo settimanale. € 0,0326
MATERNITA'
A) Contributo settimanale. € 0,0165
CONTRIBUTO SETTIMANALE COMPLESSIVO SENZA INAIL € 2,72
INAIL
A) Contributo settimanale € 0,0930
CONTRIBUTO SETTIMANALE COMPLESSIVO CON INAIL € 2,81
L'aliquota a carico dell'apprendista dovuta al FPLD resta invariata
nella misura del 5,54%.
Rammentiamo al riguardo che per le aziende che occupano più
di 15 dipendenti, per gli apprendisti "qualificati" (Legge
n. 56/87) è dovuta una contribuzione pari all'aliquota del
personale apprendista maggiorata di 0,30 punti percentuali (5,84%).
REGOLARIZZAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2003
Le aziende che per il versamento dei contributi relativi al mese
di gennaio 2003 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni
sopra riportate possono regolarizzare detto periodo entro il giorno
16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente
circolare N. 26 del 6 febbraio 2003 (16 maggio 2003) attenendosi
alle seguenti istruzioni:
Differenze contributive a titolo di IVS
· Calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili
in vigore al 1.1.2003 e quelle assoggettate a contribuzione per
lo stesso mese;
· Le differenze così determinate saranno portate in
aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui si effettua
la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
Differenze a titolo di retribuzione soggetta al contributo aggiuntivo
1%
L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda,
da restituire al lavoratore, sarà riportato in uno dei righi
in bianco del quadro "D" del modello DM10/2, utilizzando
il codice L951
Differenze a titolo di contribuzione apprendisti
Per il versamento delle eventuali differenze contributive relative
al contributo fisso dovuto per gli apprendisti dovrà essere
utilizzato uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del
modello DM10/2 facendo precedere l'importo da versare dal codice
"M189" e dalla dicitura "Diff. Appr.". Nessun
dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti",
"numero giornate" e "retribuzione".
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