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IL MODELLO CUD
PREMESSA
Il Decreto Legislativo n.314/97, nell'ambito della razionalizzazione
e semplificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, ha
stabilito l'accorpamento di tutte le certificazioni, sia quelle
di natura fiscale che quelle di natura previdenziale.
E' stata istituita così la Certificazione Unica dei Datori
di lavoro che deve essere consegnata al contribuente (dipendente,
percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e/o
pensionato) dai sostituti d'imposta (imprese, enti eroganti, enti
pubblici o privati) che erogano retribuzioni, compensi o trattamenti
pensionistici, entro il 31/03/03.
Insieme alla certificazione devono essere consegnate anche le ISTRUZIONI,
compresa l'informativa per il trattamento dei dati personali.
Diversamente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro durante
l'anno, se il dipendente espressamente richiede la certificazione,
quest'ultima gli deve essere rilasciata dal datore di lavoro entro
12 giorni dalla richiesta medesima.
In questo modo, il dipendente, potrà chiedere al nuovo sostituto
d'imposta, in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno,
di tenere conto anche di tali redditi.
NOVITA' - LEGGE FINANZIARIA 2003
L'articolo 2, commi 1 e 2, della legge finanziaria per il 2003,
ha iniziato il processo di riforma fiscale partendo dalla tassazione
dei redditi delle persone fisiche.Le novità introdotte dal
suddetto articolo riguardano:q una nuova tabella delle aliquote
d'imposta;q l'introduzione di una nuova deduzione dal reddito;q
una nuova modalità di determinazione della base imponibile;q
la previsione di nuove detrazioni d'imposta.L'art. 2, in commento,
inoltre, modifica l'articolo 23 del D.P.R.n.600/73, che riguarda
gli adempimenti del sostituto d'imposta. In particolare, tale articolo,
prevede che i sostituti debbano riconoscere le deduzioni introdotte
con il nuovo articolo 10-bis del D.P.R.n.917/86, ragguagliate al
periodo di paga dei lavoratori dipendenti e assimilati. Queste deduzioni
hanno l'obiettivo di garantire la progressività del prelievo
tributario.Le nuove disposizioni avranno effetto già a partire
dall'1/01/2003 incidendo sin da subito sui modelli CUD da rilasciare
in corso d'anno. Come precedentemente detto, infatti, la cessazione
del rapporto di lavoro in corso di anno, obbliga il sostituto, quando
il sostituito ne faccia espressa domanda, a rilasciare il modello
CUD entro 12 giorni dalla richiesta. Non essendo il modello CUD
2003, però, strutturato per ricevere i dati della nuova IRPEF,
in particolare le nuove deduzioni di cui all'articolo 10-bis del
D.P.R.n.917/86; l'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 2/E del
15/01/03, ha disposto, anticipatamente, cosa dovrà essere
indicato dai datori di lavoro nella certificazione prima dell'approvazione
del nuovo modello.Il sostituto d'imposta dovrà indicare nelle
ANNOTAZIONI l'importo della deduzione che ha riconosciuto al sostituito,
distinguendo la parte relativa alla quota spettante su tutte le
tipologie di reddito (3.000 euro) da quella spettante sui redditi
di lavoro dipendente (4.500 euro).
Si fa notare che il CUD è una certificazione e non un modello
ufficiale. Questo vuole dire che l'utilizzatore non è tenuto
a compilare tutte le caselle richieste nello schema, pubblicato
sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n.285 del 5/12/02,
ma può usare uno stampato che contenga solo quelle riguardanti
gli importi che devono esse attestati, purché siano esposte
nella sequenza prevista nel certificato e con l'esatta indicazione
del loro numero progressivo e della loro denominazione. In sintesi,
possono non essere riportati il numero progressivo e la denominazione
dei campi non compilati.
Da quest'anno, il soggetto che rilascia il CUD, deve compilarlo
esclusivamente in euro. Di conseguenza l'esposizione dei dati dovrà
essere effettuata in centesimi, arrotondando per eccesso, se la
terza cifra decimale è uguale o superiore a cinque o per
difetto, se questa è inferiore a detto limite (esempio: 55,505
diventa 55,51; 65,626 diventa 65,63; 65,493 diventa 65,49).
Il CUD, qualora ne ricorrano le condizioni, può essere utilizzato
dal contribuente per effettuare la scelta in ordine alla destinazione
dell'8 per mille dell'IRPEF, scelta che è facoltativa.
RAPPORTI CON LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI
· Il contribuente che nell'anno 2002 ha posseduto soltanto
redditi dichiarati nel CUD 2003, è esonerato dalla presentazione
all'Agenzia delle Entrate, sia di questa certificazione, che della
dichiarazione dei redditi. Il contribuente può presentare,
tuttavia, la dichiarazione dei redditi oppure, se ne ricorrono le
condizioni e intende avvalersi dell'assistenza fiscale, il Mod.730/2003,
qualora, ad esempio, abbia sostenuto oneri, diversi da quelli attestati
nella presente certificazione, che intende portare in deduzione
dal reddito o in detrazione dall'imposta (in tali oneri sono comprese
anche le spese mediche sostenute dal contribuente e rimborsate da
un'assicurazione sanitaria stipulata dal datore di lavoro la cui
esistenza è segnalata al punto 35 della certificazione).
· La dichiarazione dei redditi deve essere presentata quando,
nell'importo delle detrazioni della presente certificazione, sono
comprese detrazioni alle quali il contribuente non ha più
diritto e che, pertanto, debbono essere restituite (ad esempio,
quando sono state attribuite detrazioni per familiari a carico che
non corrispondono al limite reddituale previsto per essere considerate
tali). Se il contribuente ha posseduto, nel 2002, in aggiunta ai
redditi documentati dalla presente certificazione, altri redditi
(compensi, altri stipendi, pensioni, indennità, redditi di
terreni e fabbricati, ecc.) propri o dei figli minori a loro imputabili
per usufrutto legale, si consiglia di consultare le istruzioni per
la compilazione del Mod.730/2003 o UNICO- Persone fisiche 2003,
per verificare se sussistono le condizioni per l'esonero o l'obbligo
per la presentazione della dichiarazione.
Validità del modello
La certificazione CUD 2003 può essere utilizzata anche per
attestare i dati relativi a periodi d'imposta successivi al 2002,
fino all'approvazione di un nuovo schema. In tal caso, nell'apposito
spazio, dovrà essere indicato l'anno per il quale si rilascia
la certificazione unica, mentre i riferimenti agli anni 2002 e 2003,
contenuti nel CUD e nelle relative istruzioni, devono intendersi
riferiti ai periodi successivi.
Certificazione integrativa
Se il sostituto d'imposta avesse già rilasciato la certificazione
ai sostituiti cessati nel corso dell'anno 2002, utilizzando il vecchio
schema, i dati previsti nel CUD 2003 e non presenti nel CUD 2002,
dovranno essere contenuti in una certificazione integrativa, anche
se non comprensiva dei dati precedentemente certificati, da rilasciare
entro il 31/03/03.
MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL MODELLO
PARTE A - DATI GENERALI
Nella parte A "dati generali" il sostituto d'imposta che
rilascia la certificazione deve riportare, oltre i propri dati identificativi
e il proprio Codice Fiscale, anche l'indirizzo completo (Comune,
sigla della provincia, C.A.P., via, numero civico, telefono, fax
e indirizzo di posta elettronica) della propria sede ( non quella
di altri soggetti, ad esempio, quello del soggetto incaricato della
tenuta della contabilità) al quale i CAF dovranno inviare
la comunicazione (Mod.730-4/2003) relativa alla liquidazione delle
imposte risultanti dal Mod.730/2003. Si precisa che l'indicazione
del numero di telefono deve essere preceduta dalla lettera "T",
mentre quella del numero di fax deve essere preceduta dalla lettera
"F".
Il sostituto deve riportare il Codice Fiscale e i dati anagrafici
del contribuente, comprensivi del domicilio fiscale al 31/12/02
o, se antecedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Si precisa che gli effetti delle variazioni di domicilio fiscale
decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si
sono verificate.
NOVITA'
Il punto 8 deve essere compilato soltanto per evidenziare situazioni
particolari, riguardanti il dipendente/collaboratore, che possono
assumere rilevanza ai fini del riconoscimento della deduzione per
contributi o premi versati ad una forma pensionistica complementare
e/o individuale.Tale indicazione consentirà ai dipendenti
la corretta deducibilità in sede di presentazione della dichiarazione
dei redditi.Il punto deve essere utilizzato dal sostituto d'imposta
indicando:1 - per i soggetti iscritti entro il 28/04/93 alle forme
pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di
entrata in vigore della Legge n.421/92, cioè al 15/11/92
(cosiddetti vecchi iscritti a vecchi fondi). Per tali soggetti il
limite di deducibilità, se più favorevole, rispetto
all'importo di euro 5.164,57. è pari all'ammontare dei contributi
versati nell'anno 1999 e certificati dal fondo stesso;2 - per i
soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è
stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano
di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale. Si tratta di quei casi dove il fondo ha ottenuto una deroga
di 8 anni nell'applicazione delle condizioni previste dal D.Lgs.n.124/93
- la deducibilità dei contributi è senza limiti;3
- per i soggetti per i quali non sia stato istituito un fondo di
previdenza negoziale, o sebbene istituito non sia operante dopo
2 anni, o per i soggetti per i quali non è prevista l'erogazione
del TFR (ad esempio: collaboratori coordinati e continuativi);4
- per i soggetti che in presenza di un fondo di previdenza negoziale
(si veda ad esempio FONDAPI e Fonchim) non hanno ritenuto di aderirvi,
ovvero in caso di fondo negoziale istituito ma non operativo nel
biennio.Negli altri casi il sostituto non deve compilare il presente
punto, in quanto tali ipotesi riguardano comunque dipendenti/collaboratori
che hanno aderito ad un fondo operativo e che percepiscono redditi
per i quali è prevista- alla cessazione del rapporto di lavoro,
l'erogazione del TFR;- e la destinazione a tale fondo di parte o
di tutto il TFR.
Per l'individuazione dei codici catastali necessari per la compilazione
del punto 12, ai fini dell'individuazione del Comune competente
per il versamento dell'addizionale comunale, è possibile
consultare il sito internet: www.agenziaterritorio.it.
Le istruzioni per la compilazione della certificazione avvertono
che per i residenti all'estero, l'art.58, comma 2, del D.P.R.n.600/73,
fissa i criteri per l'individuazione del domicilio fiscale in Italia.
In base a tale disposizione i contribuenti esteri hanno il domicilio
fiscale nel Comune nel quale il reddito italiano si è prodotto,
o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel
Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.
PARTE B - DATI FISCALI
Nella parte B "dati fiscali" devono essere certificate
le somme ed i valori assoggettati a tassazione ordinaria, quelli
assoggettati a tassazione separata (arretrati relativi ad anni precedenti,
indennità di fine rapporto di lavoro dipendente erogate nell'anno
(2002) a seguito di cessazioni verificatesi a partire dal 1974 o
non ancora avvenute, compresi suoi acconti e anticipazioni, nonché
gli oneri di cui si è tenuto conto e gli altri dati necessari
ai fini dell'eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi.
DECESSO DEL SOSTITUITO (lavoratore, collaboratore, ecc.)
In caso di decesso del sostituito, il sostituto d'imposta deve rilasciare
agli eredi la certificazione, relativa al contribuente deceduto,
attestante i redditi e le altre somme a lui direttamente corrisposte,
indicando nella parte A i dati anagrafici relativi al defunto.La
certificazione CUD deve essere consegnata anche per attestare i
redditi pagati, ai sensi dell'art.7, comma 3, del D.P.R.n.917/86,
agli eredi del sostituito. Trattasi, ad esempio, di mensilità
o ratei di tredicesima che il datore di lavoro non ha potuto erogare
direttamente al lavoratore, o al collaboratore, deceduto. In tal
caso:o nella parte A devono essere indicati i dati anagrafici dell'erede;o
l'importo dei redditi erogati all'erede deve essere indicato al
punto 1 o al punto 2 della parte B, a seconda del tipo di reddito
corrisposto come più avanti specificato;o nelle ANNOTAZIONI,
devono essere indicati il Codice Fiscale e i dati anagrafici del
deceduto e la nota che "trattasi di redditi per i quali l'erede
non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione".
COMPENSI ORDINARI E RITENUTE
Nel punto 1 deve essere indicato il totale imponibile dei redditi
di lavoro dipendente e di quelli assimilati per i quali è
possibile fruire delle detrazioni per lavoro dipendente:
1. stipendi;
2. pensioni;
3. mensilità aggiuntive;
4. indennità di trasferta;
5. indennità e compensi corrisposti da terzi;
6. borse di studio;
7. compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa;
8. trattamenti periodici corrisposti dai fondi pensione complementare;
9. compensi corrisposti ai soci di cooperative di produzione e lavoro;
10. ecc.;
al netto degli oneri deducibili e dei contributi previdenziali e
assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito.
REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO
q Nel punto 1, nel caso di redditi di lavoro dipendente prodotto
all'estero e determinati a norma dell'art.48, comma 8 bis, del D.P.R.n.917/86,
deve essere indicato l'ammontare delle retribuzioni convenzionali
definite con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 6/02/02, pubblicato su G.U. n.37 del 13/02/02. Si tratta
dei redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2002 da contribuenti
residenti in Italia che hanno prestato l'attività all'estero,
in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro,
soggiornandovi per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di
dodici mesi. Tali redditi, come è noto, dall'1/01/01 sono
assoggettati a imposizione in Italia sulla base di un criterio convenzionale.q
L'ammontare del reddito prodotto in ciascuno Stato estero deve essere
distintamente indicato nelle ANNOTAZIONI.
Nel punto 2 deve essere indicato il totale imponibile dei redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non spettano
le detrazioni per lavoro dipendente:
· indennità, gettoni di presenza ed altri compensi
corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni
per l'esercizio di pubbliche funzioni;
· indennità percepite per l'esercizio di cariche pubbliche
elettive;
· compensi per l'attività libero - professionale intramuraria
svolta dal personale dipendente del servizio sanitario nazionale.
Qualora il sostituito si sia avvalso della facoltà di chiedere
al datore di lavoro di tener conto, in sede di conguaglio, di altri
redditi di lavoro dipendente o assimilati, delle ritenute operate
e delle detrazioni effettuate da altri soggetti, la certificazione
deve riportare, rispettivamente nei punti 1 o 2, i dati complessivi
relativi al totale dell'ammontare imponibile dei diversi rapporti.
I redditi complessivamente erogati da altri soggetti devono essere
altresì evidenziati ai punti 40 e 41.
Per quanto riguarda i punti 1 e 2, nelle ANNOTAZIONI deve essere,
inoltre, indicato l'importo delle eventuali erogazioni liberali
concesse in occasione delle festività e ricorrenze, nonché
il valore di eventuali compensi in natura dati nel corso del rapporto.
Per i medesimi punti, qualora il sostituto d'imposta abbia conguagliato
più tipologie di redditi di lavoro dipendente e assimilati
è necessario dare distinta elencazione, nelle ANNOTAZIONI,
dell'ammontare dei redditi per i quali è previsto l'istituto
del TFR. Tale informazione è utile al contribuente, in caso
di compilazione della propria dichiarazione dei redditi, per determinare
la deduzione spettante per eventuali premi e/o contributi versati
alla previdenza integrativa.
Il punto 3 deve essere barrato qualora il sostituto abbia applicato
al proprio sostituito, a seguito di richiesta di quest'ultimo, un'aliquota
maggiore rispetto a quella dovuta sui redditi erogati, evidenziando,
nel punto 10, l'ammontare di ritenute effettivamente operate.
Nel punto 4 deve essere indicato il reddito di lavoro emerso ai
sensi della Legge n.383/01 corrisposto al lavoratore che si è
parallelamente impegnato nel programma di emersione.
Nel punto 5 deve essere indicato il numero dei giorni, compresi
nel periodo di durata del rapporto di lavoro, per i quali il dipendente
ha diritto alle detrazioni per produzione del reddito. Questo punto
deve essere sempre compilato anche se non sono state riconosciute
detrazioni.
NOVITA'
Nel punto 6 deve essere indicato il credito d'imposta eventualmente
riconosciuto in occasione delle operazioni di conguaglio per le
imposte pagate all'estero a titolo definitivo. Riguardo all'importo
evidenziato in questo punto, nelle ANNOTAZIONI deve essere data
distinta indicazione di tutti gli elementi utili ai fini del calcolo
del credito spettante. In particolare, con riferimento a ciascuno
Stato estero e a ciascuna annualità in cui il reddito prodotto
all'estero è stato assoggettato a tassazione in Italia, devono
essere indicati:· l'anno d'imposta in cui è stato
percepito il reddito all'estero. Se il reddito è stato percepito
nel 2002 indicare "2002";· il reddito prodotto
all'estero;· l'imposta pagata all'estero resasi definitiva;·
il reddito complessivo tassato in Italia;· l'imposta lorda
italiana.
Nel punto 10 deve essere indicato il totale delle ritenute d'acconto
che il sostituito dovrà esporre nella dichiarazione dei redditi
che eventualmente dovrà presentare. Le ritenute devono essere
esposte al netto dell'eventuale credito d'imposta riconosciuto per
le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, indicato nel precedente
punto 6. Tale ammontare è comprensivo delle ritenute sospese
eventualmente indicate nel punto 13.
Nel punto 11 deve essere indicato l'ammontare dell'addizionale regionale
all'IRPEF dovuta dal sostituito sul totale dei redditi di lavoro
dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti
a tassazione separata, comprensivo dell'addizionale regionale sospesa
eventualmente indicata nel punto 14.
Nel punto 12 deve essere indicato l'importo dell'addizionale comunale
all'IRPEF dovuta dal sostituito sul totale dei redditi di lavoro
dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti
a tassazione separata, comprensivo dell'addizionale comunale eventualmente
indicata nel punto 15. Il campo non deve essere compilato con riferimento
ai datori di lavoro domiciliati in Comuni che non hanno disposto
l'applicazione della suddetta addizionale.
Gli importi eventualmente evidenziati nei punti 11 e 12 comportano
l'obbligo per il sostituto d'imposta di effettuare il prelievo o
in rate, nel corso del periodo d'imposta successivo, ovvero in un
unica soluzione, in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In
quest'ultimo caso, le ANNOTAZIONI devono contenere l'informazione
che "i predetti importi sono stati interamente trattenuti".
Nel punto 13 deve essere indicato l'importo delle ritenute non operate
per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali,
già compreso nell'importo indicato precedentemente al punto
10.
Nei punti 14 e 15 deve essere indicato rispettivamente l'importo
dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale all'IRPEF
non trattenuti alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto
delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tali
importi sono già compresi in quelli dei punti 11 e 12.
Nei punti 16 e 17 devono essere indicati gli importi del primo e
secondo, o unico acconto, relativi all'IRPEF trattenuti dal sostituto
d'imposta al sostituito che si è avvalso dell'assistenza
fiscale nell'anno 2002. Gli importi devono essere riportati al netto
delle eventuali maggiorazioni per rateazione o ritardato pagamento
e devono essere comprensivi dell'importo eventualmente indicato
nel punto 18 .
Nel punto 18, qualora il primo e/o il secondo, o unico acconto,
di cui ai punti precedenti non siano stati trattenuti per effetto
delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, deve
essere riportato l'importo sospeso nel presente punto che è
già compreso nei precedenti punti 16 e 17.
Nei punti 19, 20 e 21 devono essere indicati, per i soggetti che
si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, rispettivamente, gli eventuali
crediti di IRPEF, di addizionale regionale all'IRPEF e di addizionale
comunale all'IRPEF, relativi all'anno precedente (2002) e non rimborsati
per qualsiasi motivo dal sostituto d'imposta.
Con riferimento ai crediti di IRPEF, di addizionale regionale all'IRPEF
e di addizionale comunale all'IRPEF derivanti da assistenza fiscale
devono, altresì, essere evidenziati nelle ANNOTAZIONI i relativi
importi rimborsati dal sostituto.
DETRAZIONI E ALTRI DATI PER LA COMPILAZIONE DELL'EVENTUALE DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
Nel punto 22 deve essere indicato l'importo totale delle detrazioni
per lavoro dipendente, di cui all'art.13 del D.P.R.n.917/86:
q detrazione per lavoro dipendente;
q ulteriore detrazione per redditi da pensione;
q ulteriore detrazione per redditi derivanti da rapporti di lavoro
dipendente con contratto a tempo indeterminato di durata inferiore
all'anno;
q ulteriore detrazione per redditi da lavoro dipendente con contratto
a tempo determinato di durata inferiore all'anno (ad esempio: collaborazioni
coordinate e continuative).
Per quanto riguarda il punto 23 deve essere indicato l'importo totale
delle detrazioni, di cui all'art.12 del D.P.R.n.917/86, per coniuge
e familiari a carico. In tale punto deve essere compresa anche l'ulteriore
detrazione spettante per ciascun figlio di età inferiore
a tre anni, quella per ogni figlio portatore di handicap e l'eventuale
maggiore detrazione spettante per i figli successivi al primo.
Il punto 24 è riservato all'indicazione dell'importo complessivo
delle detrazioni, pari al 19% degli oneri detraibili ex art.13-bis
del D.P.R.n.917/86, indicati nel successivo punto 26; in tale punto
deve essere altresì compresa la detrazione forfetaria relativa
al mantenimento del cane guida, di cui va fatta espressa indicazione
nelle ANNOTAZIONI.
Nel punto 25 deve essere indicato il totale complessivo degli importi
già riportati ai punti 22, 23 e 24. Nel caso in cui per incapienza
dell'imposta lorda le detrazioni non siano state attribuite totalmente,
dopo aver indicato l'importo teoricamente spettante nei punti 22,
23 e 24, nel punto 25, deve essere riportato l'importo totale delle
detrazioni effettivamente attribuite in relazione all'imposta lorda
del percipiente.
Nel punto 26 deve essere indicato il totale degli oneri detraibili,
comprensivo di quelli per i quali spetta la detrazione dall'imposta
lorda nella misura del 19% e limitatamente agli oneri ,di cui all'art.13-bis,
comma 1, lett.c) ed f) del D.P.R.n.917/86, (quelli sostenuti per
spese sanitarie e premi di assicurazione) per le erogazioni in conformità
a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.
Gli importi degli oneri detraibili contenuti in tale punto devono
essere calcolati tenendo conto degli eventuali limiti e al netto
delle franchigie previste dalle norme che li regolano.
I medesimi oneri devono essere analiticamente descritti nelle ANNOTAZIONI
riportando per ciascuno di essi il codice corrispondente e la descrizione
desunti dalla Tabella A allegata nonchè il relativo importo.
Per quanto attiene alle spese sanitarie, qualora l'importo delle
stesse sia inferiore a euro 129,11, l'importo deve essere comunque
indicato nelle ANNOTAZIONI con l'apposita dicitura: "Importo
delle spese mediche inferiore alla franchigia".
Nel punto 27 devono essere indicati:
q il totale degli oneri deducibili dal reddito di cui all'art. 10
del D.P.R.n.917/86, alle condizioni ivi previste ad esclusione dei
contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari,
evidenziati nel successivo punto 28;
q le erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi
o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie
di cui all'art.10, comma 1, lettera b), del D.P.R.n.917/86, che,
a norma dell'art.48, comma 2, lett.h), del D.P.R.n.917/86, non hanno
concorso a formare il reddito di cui ai punti 1 e 2.
Il sostituto d'imposta è tenuto a descrivere nelle ANNOTAZIONI
le singole voci del punto 27, evidenziando al sostituito che tali
importi non devono essere riportati nella eventuale dichiarazione
dei redditi presentata da quest'ultimo.
Nei punti 28 e 29 devono essere indicati i dati relativi ai contributi
e premi (diversi dal TFR) complessivamente versati dal lavoratore
e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari,
compresi quelli versati per familiari a carico.
In particolare deve essere indicato:
q nel punto 28 l'importo dei citati contributi e premi esclusi dall'imponibile;
q nel punto 29 l'importo dei contributi e premi non esclusi dall'imponibile,
ad esempio, perché eccedenti i limiti previsti dall'art.
10, comma 1, lett. e-bis), del D.P.R.n.917/86.
CONTRIBUTI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
q Dall'anno 2001 costituiscono oneri deducibili dal reddito complessivo
i contributi ed i premi versati alla previdenza complementare, nei
nuovi limiti del 12% del reddito complessivo ed entro il limite
assoluto di euro 5.164,57. Riguardo ai soggetti che percepiscono
redditi di lavoro dipendente occorre, tuttavia, considerare un terzo
limite, rappresentato dal doppio della quota di TFR che è
stata destinata alle forme pensionistiche collettive di cui al Decreto
Legislativo n. 124/93.
Il punto 30 deve essere compilato con riferimento agli iscritti
alle forme pensionistiche complementari, successivamente al 28/04/93,
indicando il trattamento di fine rapporto destinato al fondo pensione
complementare.
TFR DESTINATO AL FONDO
In questo punto deve essere indicato l'ammontare del trattamento
di fine rapporto dell'anno (2002) che è stato destinato ai
fondi collettivi di previdenza complementare, al fine di evidenziare
il terzo limite da considerare per determinare l'importo massimo
dei contributi che non concorre alla formazione del reddito di lavoro
dipendente. Si ricorda che questo punto non deve essere compilato
con riferimento:1. ai vecchi iscritti ai vecchi fondi pensione;2.
ai vecchi e nuovi iscritti a fondi pensione che hanno evidenziato
uno squilibrio finanziario e abbiano presentato istanza al Ministero
del Lavoro per l'applicazione di un regime transitorio di favore.
NOVITA'
Nel punto 31q deve essere indicato l'importo dei premi e contributi
versati, per i familiari a carico, alla previdenza complementare,
specificando nelle ANNOTAZIONI l'importo di tali premi e contributi
già compresi nei punti 28 e 29.
Nel punto 33 deve essere indicato l'importo relativo alla restituzione
dell'80 per cento della quota fissa individuale di lire 85.000,
pari ad euro 43,90, a seguito di apposita richiesta del sostituito
e versata dal medesimo nel 1993 per l'assistenza medica di base,
ai sensi della Legge n.438 del 14/11/92.
Nel punto 34 devono essere indicati i contributi per assistenza
sanitaria (ad esempio il FASI) versati dal sostituto e/o dal sostituito
ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità
a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.
Detti contributi non concorrono a formare il reddito imponibile
per un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20.
Nelle ANNOTAZIONI deve essere indicato che non può essere
presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni
o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per
effetto di tali contributi. Nelle medesime ANNOTAZIONI deve essere
indicata la quota di contributi, che, essendo superiore al predetto
limite, ha concorso a formare il reddito e deve essere chiarito
che le spese sanitarie, eventualmente rimborsate, potranno proporzionalmente
essere portate in deduzione o che potrà proporzionalmente
essere calcolata la detrazione d'imposta.
Nel punto 35 deve essere barrata la casella in presenza di assicurazioni
sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o semplicemente pagate
dallo stesso con o senza trattenuta a carico del sostituito. L'importo
dei premi corrisposti concorre a formare il reddito imponibile di
cui al punto 1 e per lo stesso non è riconosciuta alcuna
detrazione.
Nelle ANNOTAZIONI deve essere indicato che può essere presentata
la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni
d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di dette
assicurazioni.
DATI RELATIVI AI CONGUAGLI
I punti 38 e 39 devono essere utilizzati in caso di incapienza a
subire il prelievo delle retribuzioni, erogate fino a febbraio a
seguito del conguaglio di fine anno.
In particolare, nel punto 38 deve essere indicato l'importo dell'IRPEF
che il lavoratore ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi
a quello entro il quale devono terminare gli effetti economici delle
operazioni di conguaglio (28/02/03).
L'importo da indicare non deve tener conto degli interessi sulle
somme ancora dovute, tuttavia, nelle ANNOTAZIONI della certificazione
deve essere specificato che sulle somme indicate nel punto 38 sono
dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile.
Nel punto 39, che può essere compilato soltanto dalle amministrazioni
dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che effettuano
le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R.n.600/73, deve essere
indicato l'importo dell'IRPEF che il sostituito si è impegnato
a versare autonomamente.
Nei punti 40 e 41 deve essere indicato l'importo complessivo dei
redditi corrisposto da altri soggetti e conguagliato dal sostituto
d'imposta (tale importo è stato già compreso, rispettivamente,
nei punti 1 o 2).
Le suddette modalità di compilazione devono essere seguite
anche qualora:
q si verifichi un passaggio di dipendenti senza interruzione del
rapporto di lavoro, indipendentemente dall'estinzione del precedente
sostituto;
q nell'ipotesi di successione mortis causa, l'erede prosegua l'attività
del sostituto deceduto.
ARRETRATI ANNI PRECEDENTI
Nei punti 52 e 53 devono essere indicati i gli emolumenti arretrati
di redditi di lavoro dipendente o assimilati a questi, relativi
ad anni precedenti, per i quali potenzialmente si ha diritto alle
detrazioni (punto 52) o non si ha diritto (punto 53), soggetti a
tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali
a carico del dipendente.
Nel punto 54 devono essere indicate le ritenute operate sugli arretrati.
Nel punto 55 deve essere indicato il totale delle ritenute sospese,
non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di
eventi eccezionali, già compreso nel punto 54.
DATI RELATIVI AL TFR ED ALLE ALTRE INDENNITA'
Nei punti da 62 a 66 deve essere indicato
- l'ammontare del TFR, compresi i suoi acconti e anticipazioni.
Si ricorda che, in questo caso, nel punto 64 devono essere indicate
le ritenute operate nell'anno e versate con il codice tributo 1012;
- le altre indennità e somme relative alla cessazione del
rapporto di lavoro (esempio: indennità di preavviso, obbligo
di non concorrenza, incentivo all'esodo, ecc.);
- le indennità percepite per la cessazione del rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa; semprechè il diritto
all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio
del rapporto;
- le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese
legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto
di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità
giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa;
- il TFR e l'indennità di preavviso erogati agli eredi, iure
proprio e iure successionis.
NOVITA'
Si precisa che nel punto 62, relativamente al TFR, compresi suoi
acconti e anticipazioni, deve essere indicato l'ammontare complessivo
corrisposto ridotto di quanto destinato al fondo pensione e comprensivo
della rivalutazione maturata dall'1/01/01, al netto della relativa
imposta sostitutiva nella misura dell'11 per cento.
Riguardo al TFR ed alle altre indennità e somme, il sostituto
deve indicare nelle ANNOTAZIONI gli importi, annotati nei precedenti
punti, distinguendo tra quelli maturati fino al 31/12/00 e quelli
maturati dall'1/01/01.
INDENNITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2122 (*) DEL C.C. - LEGGI
SPECIALI CORRISPONDENTI - EREDITÀ
Nel caso di erogazione di indennità ai sensi dell'art.2122
del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti, ovvero
in caso di eredità, deve essere consegnata una certificazione
CUD per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennità,
tenendo presente che:q nella parte A devono essere indicati i dati
anagrafici dell'avente diritto o erede;q nei punti da 62 a 65 devono
essere indicati gli ammontari complessivi delle indennità
maturate in capo al soggetto deceduto;q nel punto 66 deve essere
indicata la percentuale spettante all'avente diritto o erede al
quale è consegnata la certificazione, mentre gli altri punti
devono essere compilati con riferimento all'indennità così
come complessivamente maturata in capo al deceduto;q nelle ANNOTAZIONI
devono essere indicati il Codice Fiscale, i dati anagrafici del
deceduto e se trattasi di eredità ovvero di erogazioni di
indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o
delle leggi speciali corrispondenti.
(*) Codice civile Articolo 2122 - Indennità in caso di morteIn
caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate
dagli artt. 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli
e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro
il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.La ripartizione
delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi
diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.In mancanza delle
persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite
secondo le norme della successione legittima . (1)E` nullo ogni
patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione
e la ripartizione delle indennità. --------------------------(1)
E' costituzionalmente illegittimo il presente comma nella parte
in cui esclude che il lavoratore subordinato, in mancanza delle
persone indicate nel primo comma, possa disporre per testamento
delle indennità di cui allo stesso articolo - Corte cost.
19.01.1972 n. 8.
DATI DA INDICARE NELLE ANNOTAZIONI
PARTE B - DATI FISCALI
SOMME CORRISPOSTE AGLI EREDI O AVENTI DIRITTO
Dati anagrafici e Codice Fiscale del deceduto;q Precisazione che
si tratta di redditi per i quali l'erede non ha l'obbligo di presentare
la dichiarazione;q Precisazione, in caso di certificazione del TFR,
se si tratta di eredità o indennità ex art.2122 codice
civile (aventi diritto)
ENTI EROGATORI DI PENSIONI Se il calcolo delle ritenute e
delle detrazioni è stato effettuato in base ad informazioni
del casellario pensionistico nelle annotazioni ne deve essere fatta
menzione e deve essere precisato che "non deve essere presentata
la dichiarazione dei redditi"
CONGUAGLIO RIGUARDANTE SIA REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CHE REDDITI
ASSIMILATI Nelle annotazioni deve essere indicato l'ammontare
dei redditi per i quali è previsto l'istituto del TFR
CREDITI DI IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO Se è
stato compilato il punto 6, nelle annotazioni deve essere data distinta
indicazione di tutti gli elementi utili ai fini del calcolo del
credito spettante . In particolare, con riferimento a ciascun stato
estero ed a ciascuna annualità, deve essere indicato:·
L'anno d'imposta in cui è stato percepito il reddito;·
L'ammontare del reddito estero;· L'imposta pagata all'estero
resasi definitiva;· Il reddito complessivo pagato in Italia;·
L'imposta lorda italiana.
ADDIZIONALI COMUNALI E REGIONALI Nel caso in cui , a seguito
del conguaglio di fine rapporto, le addizionali regionali e comunali
sono state integralmente trattenute e versate, occorre precisarlo
nelle annotazioni.
CREDITI DERIVANTI DA MODELLO 730 Se il lavoratore ha maturato
crediti di IRPEF e addizionali comunali e regionali a seguito dell'assistenza
fiscale devono essere indicati gli importi rimborsati
LIBERALITA' E FRINGE BENEFITS Deve essere indicato l'importo
delle eventuali erogazioni liberali in occasione di festività
o ricorrenze, nonché il valore di eventuali compensi in natura
concessi in corso del rapporto anche se superiori a 258,23 €
REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO L'ammontare del reddito prodotto
in ciascuno Stato estero e l'ammontare delle imposte ivi pagate
devono essere distintamente indicati nelle annotazioni.
DETRAZIONI PER ONERI Indicare la detrazione forfetaria relativa
al mantenimento dei cani guida.q Gli oneri indicati al punto 24
devono essere analiticamente descritti nelle annotazioni riportando
per ciascuno di essi il codice corrispondente e la descrizione desunti
dalla tabella A allegata ed il relativo importo;q Per quanto attiene
alle spese sanitarie, qualora l'importo delle stesse sia inferiore
ad euro 129,11 (L.250.000) l'importo deve essere comunque indicato
nelle annotazioni con l'apposita dicitura: "Importo delle spese
mediche inferiore alla franchigia".
ONERI ESCLUSI DAL REDDITO IMPONIBILE ( oneri deducibili)
q Il sostituto d'imposta è tenuto ad esplicitare nelle annotazioni
le singole voci del punto 27, evidenziando al sostituito, che tali
importi non devono essere riportati nell'eventuale dichiarazione
dei redditi che deve presentare quest'ultimo.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE Se nel punto 31 sono stati indicati
l'importo di premi e contributi versati per familiari a carico,
nelle annotazioni deve essere indicato l'importo di tali premi e
contributi, già compresi nei punti 28 e 29
CONTRIBUTI VERSATI PER ASSISTENZA SANITARIA Per le somme
versate in conformità a disposizioni contrattuali o di accordo
o di regolamento aziendale (punto 29):q Nelle annotazioni deve essere
indicato che non può essere presentata la dichiarazione dei
redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative
a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi.q Nelle
medesime annotazioni deve essere indicata la quota di contributi,
che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare
il reddito e deve essere chiarito che le spese sanitarie, eventualmente
rimborsate, potranno proporzionalmente essere portate in deduzione
o che potrà proporzionalmente essere calcolata la detrazione
d'imposta.
PREMI PER POLIZZE SANITARIE Nel caso in cui sia stato barrato
il punto 35 nelle annotazioni deve essere indicato che può
essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni
o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per
effetto di dette assicurazioni.
CONGUAGLIO - TRATTENUTA OLTRE IL TERMINE DEL 28/02 PER INCAPIENZA
Nei casi in cui il lavoratore, per incapienza delle retribuzioni,
ha chiesto di trattenere l'IRPEF dovuta, nei periodi di paga successivi
a quello entro il quale devono terminare gli effetti economici delle
operazioni di conguaglio (28/02/03), nelle annotazioni deve essere
specificato che sulle somme indicate nel punto 33 sono dovuti gli
interessi nella misura dello 0,50% mensile.
TFR E ALTRE INDENNITA' Relativamente al TFR ed alle altre
indennità e somme, il sostituto deve indicare nelle annotazioni
gli importi distinti fra quelli maturati fino al 31/12/00 e quelli
maturati dall'1/01/01;q Nel caso di erogazione di indennità
ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali
corrispondenti, ovvero in caso di eredità, nelle annotazioni
devono essere indicati il Codice Fiscale, i dati anagrafici del
deceduto e se trattasi di eredità ovvero di erogazioni di
indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o
delle leggi speciali corrispondenti.
DATI PREVIDENZIALI
Ai fini contributivi la certificazione unica dei redditi di lavoro
dipendente e di quelli a questi assimilati deve essere compilata
indicando i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione
versata o dovuta all'INPS o all'INPDAI, nonché l'importo
dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore
versati e/o dovuti agli stessi enti previdenziali, relativi all'anno
2002.
Nel modello CUD i dati previdenziali ed assistenziali devono essere
indicati separatamente con riferimento ad ogni matricola aziendale
utilizzata per il versamento dei contributi.
Analogamente se, nel periodo cui si riferisce la certificazione,
per il dipendente vi sia variazione di qualifica o di tipo rapporto
oppure trasformazione del rapporto, i dati previdenziali ed assistenziali
devono essere indicati separatamente con riferimento ad ognuna delle
situazioni sopra citate. Di conseguenza, qualora per lo stesso dipendente
debbano essere certificate più situazioni assicurative (cambiamento
di qualifica, variazione nel corso dell'anno di ente pensionistico
di appartenenza, ecc.) può essere consegnata un'unica certificazione
compilando ulteriori righi contraddistinti da una numerazione progressiva
(esempio: rigo uno, rigo due, ecc.), ovvero potranno essere consegnate
distinte certificazioni.
Nell'ipotesi in cui la certificazione venga rilasciata agli eredi
del sostituito, la stessa, per la parte previdenziale deve essere
intestata al titolare della posizione assicurativa.
Evidenziamo di seguito le modalità di compilazione del C.U.D.
2003 per la parte relativa ai dati previdenziali ed assistenziali,
con particolare riferimento alla "Sezione 3 - Contribuzione
figurativa" ed alla "Sezione 4 - Collaborazioni Coordinate
e Continuative", precisando che ai fini previdenziali non risultano
innovazioni rispetto alla certificazione relativa all'anno 2001.
Ricordiamo che nel modello C.U.D. 2003 gli importi delle retribuzioni
e delle contribuzioni devono essere esposti in €uro ed arrotondati
secondo il seguente criterio:
a) dati retributivi - all'unità di €uro superiore in
caso di frazione superiore a 50 centesimi di €uro, all'unità
inferiore in caso di frazione fino a 49 centesimi di €uro;
b) dati contributivi - possono essere indicati anche al centesimo
di €uro.
SEZIONE 1
La compilazione dei punti 1), 2) e 3) "Qualifica assicurativa"
è obbligatoria in quanto l'assenza dell'indicazione della
qualifica comporta la non utilizzabilità della certificazione
per i periodi per i quali non risultano acquisiti negli archivi
dell'INPS i flussi informativi delle dichiarazioni. Tali punti devono
essere sempre compilati quando sono presenti i dati previdenziali
ed assistenziali INPS. Tuttavia i suddetti campi non devono essere
indicati quando è compilata la Sezione 4.
Per quanto riguarda il punto 2) rammentiamo che i caratteri "L,
N, R" continuano ad essere utilizzati per i rapporti di lavoro
part-time instaurati nel corso dell'anno 2000 ai sensi del D.M.
12.4.2000, atteso che i benefici sono stati concessi per un triennio
dalla data di assunzione.
Nel punto 12) "Altre competenze" va indicato, come di
consueto, l'ammontare complessivo delle retribuzioni non mensili
(arretrati anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto;
13^ e 14^ mensilità, altre gratifiche, premi di risultato,
importi relativi a ferie e festività non godute, valori sottoposti
ad ordinaria contribuzione riferiti a premi per polizze extra professionali,
mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe
benefits).
Si chiarisce che relativamente ai premi di risultato deve essere
indicata la sola parte assoggettata a contribuzione previdenziale
ed assistenziale piena (parte non decontribuibile) e non quella
soggetta al contributo di solidarietà del 10% (parte decontribuita
nel limite del 3% del reddito annuo lordo).
Per quanto concerne, invece, l'indicazione degli importi relativi
alle ferie maturate e non godute ricordiamo che, in relazione a
quanto specificato dall'INPS con circolare n. 15 del 15.1.2002,
andranno indicati in questo punto gli importi retributivi (non corrisposti)
relativi alle ferie maturate e non godute (anno 2000), sui quali
l'azienda ha assolto l'obbligo contributivo nel mese di luglio 2002,
qualora nel frattempo il lavoratore non abbia realmente fruito tali
giornate.
Con circolare n. 53 del 18.3.2002 l'INPS, nel confermare che il
compenso relativo alle festività non godute va indicato nel
punto 12) "Altre competenze", precisa che nel caso in
cui, per eventi che danno titolo ad accredito figurativo, nella
settimana siano presenti solo festività non godute (ad esempio
nel caso di maternità facoltativa) la medesima settimana
va indicata tra le "Sett. 1".
Nel punto 24) deve essere indicato l'importo dell'accantonamento
T.F.R. al 31.12.2002 (ovvero fino alla data di cessazione del rapporto
di lavoro se questa è intervenuta in corso d'anno), al netto
dello 0,50%, delle eventuali anticipazioni erogate al lavoratore,
nonché delle quote di T.F.R. destinate alla previdenza complementare.
Rammentiamo che per i lavoratori cessati il punto 24) non va compilato
se l'importo del T.F.R. è stato integralmente corrisposto.
SEZIONE 3 - CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
Questa sezione, come di consueto, va utilizzata per indicare gli
elementi utili per l'accredito delle settimane e delle retribuzioni
riconoscibili figurativamente ai fini del diritto e della misura
della pensione.
Gli eventi per i quali è previsto l'accredito della contribuzione
figurativa sono i seguenti:
§ malattia ed infortunio sul lavoro, anche se di durata inferiore
a 7 giorni;
§ malattia specifica legge n. 88/87;
§ maternità e congedi parentali ex D.Lgs. n. 151/2001
(Testo Unico sulla Maternità);
§ cassa integrazione guadagni (ordinaria e straordinaria);
§ donazione sangue ex lege 107/90.
L'indicazione degli eventi è tassativa. Pertanto, non rientrano
in questa sezione tutti gli altri eventi che non danno titolo all'accreditamento
di contribuzione figurativa quali, ad esempio, il congedo matrimoniale,
lo sciopero, ecc.
Tale sezione, inoltre, non va compilata nel caso in cui al lavoratore
durante questi eventi venga corrisposta l'intera retribuzione e
versata la relativa contribuzione.
Riteniamo opportuno soffermarci sulla distinzione da operare relativamente
ai periodi di congedo previsti dal D.Lgs. 151/2001.
In particolare nei punti 42) e 43) devono essere indicati i sotto
riportati eventi per i quali la contribuzione figurativa viene riconosciuta
sulla base dell'effettiva retribuzione. Si tratta dei seguenti periodi:
-congedi di maternità (ex astensione obbligatoria);
-congedi parentali (ex astensione facoltativa - 6 mesi entro i 3
anni di vita del bambino);
-congedi per malattia del figlio di età non superiore a tre
anni;
-prolungamento del congedo parentale fino a tre anni di età
del figlio portatore di handicap;
-permessi mensili (massimo 3 giorni al mese) per figli con handicap
grave e quelli fruiti direttamente dal lavoratore portatore di handicap;
Nei punti 44) e 45) devono essere indicati, invece, gli eventi
sotto riportati per i quali la contribuzione figurativa viene riconosciuta
in base ad un valore convenzionale. Si tratta dei seguenti periodi:
-permessi per allattamento (di norma 2 ore giornaliere fino al compimento
di un anno di vita del bambino);
-congedi parentali (periodi di astensione facoltativa oltre i sei
mesi fruiti entro l'8° anno di età del bambino);
-riposi giornalieri (2 ore) per figli con handicap gravi (utilizzabili
fino al terzo anno di vita del bambino in alternativa al prolungamento
dell'astensione facoltativa) e quelli fruiti direttamente dal lavoratore
portatore di handicap;
-congedi per malattia del figlio di età compresa tra i 3
e gli 8 anni (nel limite di 5 giorni all'anno per ciascun genitore).
Per quanto concerne i "permessi per allattamento" ed i
"riposi giornalieri per figli con handicap grave" precisiamo
che:
a) nel punto 37) "Sett. a retribuzione ridotta" deve essere
indicato il numero delle settimane effettive interessate da retribuzione
ridotta, nelle quali si collocano i permessi/riposi in questione;
b) nel punto 45) "Sett. 2", invece, deve essere indicato
il risultato ottenuto dalla trasformazione in settimane piene dei
predetti permessi/riposi orari. Nel caso di dipendente part-time
il calcolo della trasformazione delle ore di permesso in settimane
piene deve essere effettuato dividendo il totale annuo delle ore
di permesso per il totale delle ore settimanali stabilite dal ccnl
per i lavoratori a tempo pieno, arrotondando il risultato all'unità
superiore (esempio: 250 ore di permesso utilizzate nell'anno diviso
40 ore settimanali = 6,25 arrotondato a 7 settimane).
Nei punti 50) e 51) devono essere indicati i periodi di congedo
straordinario (massimo due anni nell'arco della vita lavorativa)
per l'assistenza di familiare portatore di grave handicap. Durante
tale periodo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità
corrispondente all'ultima retribuzione ed il periodo di assenza
dal lavoro è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità
e la contribuzione figurativa spettano sino ad un importo complessivo
massimo di €
.. Per determinare il periodo massimo
di congedo fruibile occorrerà considerare anche i periodi
di permesso spettanti a ciascun lavoratore "per gravi e documentati
motivi familiari" (non retribuiti), eventualmente richiesti
ai sensi dell'art. 4 della legge n. 53/2000, a prescindere dalla
circostanza che per tali periodi gli interessati abbiano richiesto
o meno il riscatto o la prosecuzione volontaria.
Infine riteniamo opportuno ricordare che:
a) nei punti "Sett.1" deve essere indicato - distintamente
per ogni tipologia di evento - il numero totale annuo delle settimane
intere di calendario (da domenica a sabato) per le quali il lavoratore
non ha percepito alcuna retribuzione dal datore di lavoro. Le settimane
indicate in questi punti non devono essere indicate nel punto 13)
e le giornate relative non devono essere comprese nei giorni di
cui al punto 14).
b) nei punti "Sett. 2" deve essere indicato - distintamente
per ogni tipologia di evento - il numero totale annuo delle settimane
caratterizzate da una retribuzione ridotta (settimane retribuite
solo per alcuni giorni ovvero retribuite per l'intero arco ma in
misura ridotta). Le settimane a retribuzione ridotta sono comprese
nel punto 13) e specificate nel punto 37) della sezione 3.
SEZIONE 4 - COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
Questa sezione è riservata alla certificazione dei compensi
corrisposti nel corso del 2002 ai collaboratori coordinati e continuativi
iscritti alla "Gestione Separata INPS" di cui all'art.
2, comma 26, della legge n. 335/95.
Nel punto 57) deve essere indicata la data di inizio del rapporto
di collaborazione che ha dato origine al compenso. Tale data deve
essere indicata anche se si riferisce ad un periodo precedente poiché
nella Gestione Separata vige il "principio di cassa" in
base al quale l'obbligo contributivo sorge nel momento in cui viene
erogato il compenso.
Nel punto 58) deve essere indicata la data di cessazione del rapporto
di collaborazione, ovvero la data del 31.12.2002 per le collaborazioni
ancora in essere a tale data.
Nel punto 59) il totale dei compensi corrisposti nell'anno 2002,
nei limiti del massimale contributivo. Si devono considerare erogati
nel 2002 anche le somme corrisposte entro il giorno 12 gennaio 2003
e di competenza dell'anno 2002 (cosiddetto "principio di cassa
allargato").
Nel punto 60) il totale dei contributi dovuti alla Gestione Separata
in base alle aliquote vigenti nel 2002 (10%-14%).
Nel punto 61) il totale dei contributi trattenuti al collaboratore
per la quota a suo carico (1/3).
Nel punto 62) il totale dei contributi effettivamente versati dal
committente.
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