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CUMULO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' E REDDITI DA LAVORO - LEGGE 27 DICEMBRE 2002 N. 289 "LEGGE FINANZIARIA 2003"

Prime istruzioni INPS in materia di cumulo della pensione di anzianità e redditi da lavoro; sanatoria per i pensionati che lavorano

Premessa

L'art. 44 della Legge Finanziaria 2003 ha esteso, con effetto dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi di lavoro autonomo o subordinato e le pensioni di anzianità a carico dell'A.G.O. e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni, a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età. I predetti requisiti devono sussistere all'atto del pensionamento.

Il medesimo articolo 44 prevede, altresì, che
· per tutti coloro che alla data del 1° dicembre 2002 sono già titolari di pensione di anzianità e nei cui confronti trovano applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo
· per tutti coloro che hanno presentato domanda di pensione entro il 30/11/2002 e che avranno diritto alla pensione anche con decorrenza successiva al 1^ dicembre 2002 per effetto delle c.d. "finestre"
non potendo far valere le condizioni di cui sopra, possono accedere al regime di totale cumulabilità a decorrere dal 1° gennaio 2003 versando una cifra una tantum.

Il comma 3 dell'articolo in questione stabilisce inoltre che gli iscritti alle menzionate gestioni titolari di reddito da pensione, che hanno prodotto redditi sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo e che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa di volta in volta vigenti, possono fruire dell'abbuono delle penalità e delle trattenute previste, con i relativi interessi e sanzioni, per il periodo fino al 31 marzo 2003, a condizione che versino una somma una tantum.

Istruzioni INPS

L'INPS con circolare n. 16 del 27 gennaio 2003 fornisce le prime istruzioni applicative della normativa precisando che, per le pensioni di anzianità e per i prepensionamenti in essere al 1° gennaio 2003, tale disposizione ha già trovato applicazione in occasione dei mandati di pagamento delle pensioni per l'anno 2003.

PENSIONI DI ANZIANITA' CON DECORRENZA DAL 1°.1.2003

Dal 1° gennaio 2003 coloro che, all'atto del pensionamento, possono far valere 37 anni di contributi e 58 anni di età possono cumulare totalmente il reddito da pensione con il reddito da lavoro.
Per verificare il raggiungimento del requisito dei 37 anni l'INPS terrà conto di tutta la contribuzione versata utile ai fini del diritto, ovvero, se più favorevole, la contribuzione utile per la misura del trattamento pensionistico.
L'Istituto ribadisce che per accedere al trattamento pensionistico di anzianità è indispensabile la cessazione del rapporto di lavoro.
Tutte le pensioni di anzianità liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2002 a soggetti che non possiedono i requisiti di cui sopra (contribuzione ed età) sono incumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 30% della quota eccedente il minimo di pensione (nei limiti comunque del 30% del reddito da lavoro autonomo) e totalmente incumulabili con i redditi da lavoro dipendente.

PENSIONI DI ANZIANITA' CON DECORRENZA ANTERIORE AL 1°.1.2003

Per le pensioni di anzianità e per i trattamenti di prepensionamento con decorrenza anteriore il 1° gennaio 2003 è operante il regime di totale cumulabilità con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo a condizione che si tratti:
a) di pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
b) pensioni liquidate con un'anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e un'età di 58 anni all'atto del pensionamento;
c) pensioni il cui titolare ha compiuto l'età per il pensionamento di vecchiaia.
Coloro che non possono far valere le predette condizioni sono sottoposti al regime di parziale o totale incumulabilità.
La Finanziaria del 2003 prevede anche per questi soggetti la possibilità di accedere al regime di totale cumulabilità, con diverse modalità a seconda che fossero o meno in attività alla data del 30 novembre 2002.
L'INPS nella circolare n. 16 del 27 gennaio 2003 fornisce le istruzioni relative alle due fattispecie.

B1) Pensionati in attività alla data del 30 novembre 2002

Per accedere al regime di totale comulabilità i pensionati in questione devono versare un importo una tantum così determinato:
a) sulla pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile di pensione (€ 402,12 per il 2003), si applica una percentuale del 30%;
b) tale risultato si moltiplica per il numero risultante dalla differenza tra 95 (37 anni di contributi + 58 anni di età anagrafica) e la somma dei requisiti di contribuzione e di età che l'interessato aveva alla data del pensionamento di anzianità.
L'importo da versare non può essere inferiore al 20% della pensione del mese di gennaio 2003, né superiore a tre volte l'importo lordo della pensione del mese di gennaio 2003.
Ai fini del calcolo gli anni di età e di anzianità contributiva sono arrotondati al primo decimale e la loro somma all'intero più vicino.
Il versamento di quanto dovuto deve essere effettuato in unica soluzione entro il 17 marzo 2003 (il 16 marzo indicato dalla legge cade di domenica) utilizzando il bollettino di c/c postale n. 38390647 intestato a INPS - AUTORIZZAZIONE CUMULO TRA PENSIONE E REDDITO DA LAVORO con causale "Versamento per accedere alla totale cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro (L. 289/2002, art. 44, comma 2).
E' possibile optare per il versamento del 30% del dovuto entro il 17 marzo 2003, con la rateazione della parte residua in cinque rate trimestrali aumentate degli interessi legali (3% su base annua).
Se la pensione del mese di gennaio 2003 è provvisoria, il versamento effettuato è provvisorio. Entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva dovrà essere effettuato il versamento a conguaglio.


B2) Pensionati che non lavoravano alla data del 30 novembre 2002

Per i pensionati che non prestavano alcuna attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002 il versamento può avvenire anche successivamente alla data del 17 marzo 2003 purché entro tre mesi dall'inizio dell'attività lavorativa, con una maggiorazione del 20% rispetto agli importi determinati applicando la procedura illustrata. In tale ipotesi come base di calcolo si prenderà l'importo della pensione lorda percepita nel mese precedente l'inizio dell'attività lavorativa.
Il versamento dovrà essere effettuato secondo le modalità riportate nel precedente punto B1).

B3) Pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 non ancora liquidate

Per le pensioni di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 non ancora liquidate dalle Sedi il versamento per accedere al cumulo totale potrà avvenire anche successivamente al 17 marzo 2003, ma comunque:
a) entro 60 giorni dalla corresponsione della prima rata di pensione, per i pensionati in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002;
b) entro tre mesi dall'inizio dell'attività lavorativa per i pensionati non in attività alla data del 30 novembre 2002.

Per le modalità di calcolo e versamento valgono le indicazioni riportate nei precedenti punti B1) e B2).

ISCRITTI CHE HANNO MATURATO I REQUISITI PER IL PENSIONAMENTO DI ANZIANITA', HANNO INTERROTTO IL RAPPORTO DI LAVORO E HANNO PRESENTATO DOMANDA DI PENSIONE ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2002

I lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità, hanno interrotto il rapporto di lavoro ed hanno presentato domanda di pensionamento entro il 30.11.2002 e nei cui confronti trovano applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilità effettuando il pagamento di una somma determinata con le modalità di cui ai precedenti punti B1) e B2), anche successivamente al 17 marzo 2003, ma comunque entro 60 giorni dalla corresponsione della prima rata di pensione.
Si tratta sostanzialmente dei lavoratori che hanno maturato entro il 30 novembre 2002 i requisiti per il pensionamento di anzianità - ivi compresa la cessazione del rapporto di lavoro subordinato - hanno presentato la relativa domanda entro la stessa data ed hanno diritto alla pensione con decorrenza successiva al 1° dicembre 2002 per effetto delle cosiddette "finestre".
Qualora detti lavoratori abbiano diritto alla pensione con decorrenza successiva al 1° gennaio 2003 come base di calcolo si prenderà l'importo lordo della pensione alla decorrenza originaria.

REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONI PREGRESSE

L'articolo 44, comma 3, stabilisce che i titolari di pensione che hanno prodotto redditi sottoposti al divieto totale o parziale di cumulo e che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa vigente (comunicazione dello stato di pensionato al datore di lavoro in caso di lavoro dipendente, comunicazione all'INPS dei redditi percepiti in caso di attività di lavoro autonomo) possono sanare la propria posizione, senza interessi né sanzioni, versando all'ente di previdenza un importo pari al 70% della pensione relativa al mese di gennaio 2003, moltiplicato per il numero degli anni per i quali si è verificato l'inadempimento. Le frazioni di anno saranno arrotondate all'unità superiore.

Il versamento non può in ogni caso essere superiore a quattro volte l'importo lordo della pensione spettante al 1° gennaio 2003.
L'importo dovuto deve essere versato entro il 17 marzo 2003 (il 16 è festivo), utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale n. 38390761, intestato a INPS REGOLARIZZZIONE CUMULO TRA PENSIONE E REDDITO DA LAVORO, con causale "Versamento per sanare periodi di totale o parziale incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro (legge 289/2002, art. 44, comma 3)".
La quota di versamento relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003 viene restituita all'iscritto che abbia proceduto anche al versamento dell'importo una tantum per accedere al cumulo.
Il versamento può avvenire:
a) in unica soluzione;
b) in forma rateale, versando il 17 marzo 2003 il 30% di quanto dovuto e la differenza in cinque rate trimestrali, con applicazione del tasso di interesse legale (3%):

Se la pensione di gennaio 2003 è provvisoria, si effettua un versamento provvisorio. Il versamento a conguaglio dovrà essere effettuato entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva.
A tal fine deve essere presentata apposita domanda alla Sede INPS che ha in carico la pensione ed effettuato il pagamento di una somma da versare una tantum.
L'Istituto ricorda che l'art. 40 del DPR n. 488/68, prevede per i pensionati sottoposti al divieto di cumulo totale o parziale che si occupano quali lavoratori dipendenti:
1) una sanzione a carico del lavoratore che ometta di dichiarare al datore di lavoro il suo stato di pensionato ("una somma pari al doppio delle trattenute non versate");
2) una sanzione a carico dell'azienda che non effettua la trattenuta nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato la loro qualità di pensionati ("una somma non superiore al quadruplo delle trattenute omesse").

La sanatoria in questione si può applicare alla sola situazione del lavoratore che ha omesso la dichiarazione, mentre non è applicabile per le inadempienze riconducibili a comportamenti aziendali.
I soggetti che hanno regolarizzato la propria situazione pregressa e continuino a prestare attività lavorativa, possono accedere al regime di totale incumulabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2003, versando, anche, l'importo una tantum. In tal caso sarà loro restituito quanto versato per sanare la propria posizione, per la parte relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003.
Segnaliamo che l'INPS ai pensionati di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003, ancora soggetti al divieto di cumulo, nel modello ObisM dell'anno 2003 riporta in un apposito riquadro del medesimo modello le nuove disposizioni legislative che prevedono la possibilità di effettuare un versamento una tantum per accedere al regime di totale cumulabilità.


ESEMPIO DI CALCOLO DELLA SOMMA DA VERSARE PER ACCEDERE AL CUMULO

Pensionato nato il 12 luglio 1945, titolare di pensione di anzianità con decorrenza 1° aprile 2002, liquidata con 1870 settimane di contributi, di importo lordo al 1° gennaio 2003 pari a 1430,23 euro.

Si calcola l'età del pensionato alla decorrenza della pensione, in anni, mesi e giorni:

decorrenza pensione 01/04/2000
data di nascita 12/07/1945
differenza 54 anni 8 mesi 18 giorni lari a 54 + 0,666 + 0,049 = 54,715 (che arrotondato al primo decimale diventa 54,7).
Si trasforma la contribuzione memorizzata in settimane, in anni:
1870 settimane : 52 (settimane in un anno) = 35,961 (che arrotondata al primo decimale è uguale a 36)

si sommano gli anni e la contribuzione 54,7 + 36 = 90,7 (che arrotondato all'intero più vicino è uguale a 91)

si calcola la differenza tra 95 e la somma dell'età e della contribuzione 95 - 91 = 4

L'importo da versare si determina moltiplicando il 30% della differenza tra l'importo della pensione al gennaio 2003 e l'importo del trattamento minimo moltiplicato per il valore 4:

1.430,23 - 402,12 = 1.028,11
1.028,11 x 30% = 308,43
308,43 X 4 = 1.233,72

Deve essere inoltre verificato che tale valore non sia minore del 20% dell'importo della pensione di gennaio 2003 (limite 286,05) né superiore a 3 volte l'importo della pensione di gennaio 2003 (limite 4.290,69). Nella situazione in esame l'importo determinato rientra nei limiti previsti.

Il pensionato può:

- versare l'intero importo di 1.233 euro, entro il 17 marzo 2003;
- versare il 30% dell'importo dovuto, pari a 370,12 euro, entro il 17 marzo 2003 e avere trattenute sulla pensione 5 rate trimestrali di 172,72 euro aumentate ognuna degli interessi dal 3%, il 1° luglio e il 1° ottobre 2003, il 1° gennaio, il 1° aprile e il 1° luglio 2004.






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