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CUMULO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' E REDDITI DA
LAVORO - LEGGE 27 DICEMBRE 2002 N. 289 "LEGGE FINANZIARIA 2003"
Prime istruzioni INPS in materia di cumulo della pensione di anzianità
e redditi da lavoro; sanatoria per i pensionati che lavorano
Premessa
L'art. 44 della Legge Finanziaria 2003 ha esteso, con effetto dal
1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra
redditi di lavoro autonomo o subordinato e le pensioni di anzianità
a carico dell'A.G.O. e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative
della medesima, ai casi di anzianità contributiva pari o
superiore a 37 anni, a condizione che il lavoratore abbia compiuto
i 58 anni di età. I predetti requisiti devono sussistere
all'atto del pensionamento.
Il medesimo articolo 44 prevede, altresì, che
· per tutti coloro che alla data del 1° dicembre 2002
sono già titolari di pensione di anzianità e nei cui
confronti trovano applicazione i regimi di divieto parziale o totale
di cumulo
· per tutti coloro che hanno presentato domanda di pensione
entro il 30/11/2002 e che avranno diritto alla pensione anche con
decorrenza successiva al 1^ dicembre 2002 per effetto delle c.d.
"finestre"
non potendo far valere le condizioni di cui sopra, possono accedere
al regime di totale cumulabilità a decorrere dal 1° gennaio
2003 versando una cifra una tantum.
Il comma 3 dell'articolo in questione stabilisce inoltre che gli
iscritti alle menzionate gestioni titolari di reddito da pensione,
che hanno prodotto redditi sottoposti al divieto parziale o totale
di cumulo e che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti
dalla normativa di volta in volta vigenti, possono fruire dell'abbuono
delle penalità e delle trattenute previste, con i relativi
interessi e sanzioni, per il periodo fino al 31 marzo 2003, a condizione
che versino una somma una tantum.
Istruzioni INPS
L'INPS con circolare n. 16 del 27 gennaio 2003 fornisce le prime
istruzioni applicative della normativa precisando che, per le pensioni
di anzianità e per i prepensionamenti in essere al 1°
gennaio 2003, tale disposizione ha già trovato applicazione
in occasione dei mandati di pagamento delle pensioni per l'anno
2003.
PENSIONI DI ANZIANITA' CON DECORRENZA DAL 1°.1.2003
Dal 1° gennaio 2003 coloro che, all'atto del pensionamento,
possono far valere 37 anni di contributi e 58 anni di età
possono cumulare totalmente il reddito da pensione con il reddito
da lavoro.
Per verificare il raggiungimento del requisito dei 37 anni l'INPS
terrà conto di tutta la contribuzione versata utile ai fini
del diritto, ovvero, se più favorevole, la contribuzione
utile per la misura del trattamento pensionistico.
L'Istituto ribadisce che per accedere al trattamento pensionistico
di anzianità è indispensabile la cessazione del rapporto
di lavoro.
Tutte le pensioni di anzianità liquidate con decorrenza successiva
al 31 dicembre 2002 a soggetti che non possiedono i requisiti di
cui sopra (contribuzione ed età) sono incumulabili con i
redditi da lavoro autonomo nella misura del 30% della quota eccedente
il minimo di pensione (nei limiti comunque del 30% del reddito da
lavoro autonomo) e totalmente incumulabili con i redditi da lavoro
dipendente.
PENSIONI DI ANZIANITA' CON DECORRENZA ANTERIORE AL 1°.1.2003
Per le pensioni di anzianità e per i trattamenti di prepensionamento
con decorrenza anteriore il 1° gennaio 2003 è operante
il regime di totale cumulabilità con i redditi da lavoro
dipendente ed autonomo a condizione che si tratti:
a) di pensioni liquidate con anzianità contributiva pari
o superiore a 40 anni;
b) pensioni liquidate con un'anzianità contributiva pari
o superiore a 37 anni e un'età di 58 anni all'atto del pensionamento;
c) pensioni il cui titolare ha compiuto l'età per il pensionamento
di vecchiaia.
Coloro che non possono far valere le predette condizioni sono sottoposti
al regime di parziale o totale incumulabilità.
La Finanziaria del 2003 prevede anche per questi soggetti la possibilità
di accedere al regime di totale cumulabilità, con diverse
modalità a seconda che fossero o meno in attività
alla data del 30 novembre 2002.
L'INPS nella circolare n. 16 del 27 gennaio 2003 fornisce le istruzioni
relative alle due fattispecie.
B1) Pensionati in attività alla data del 30 novembre 2002
Per accedere al regime di totale comulabilità i pensionati
in questione devono versare un importo una tantum così determinato:
a) sulla pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003, ridotta
di un ammontare pari al trattamento minimo mensile di pensione (€
402,12 per il 2003), si applica una percentuale del 30%;
b) tale risultato si moltiplica per il numero risultante dalla differenza
tra 95 (37 anni di contributi + 58 anni di età anagrafica)
e la somma dei requisiti di contribuzione e di età che l'interessato
aveva alla data del pensionamento di anzianità.
L'importo da versare non può essere inferiore al 20% della
pensione del mese di gennaio 2003, né superiore a tre volte
l'importo lordo della pensione del mese di gennaio 2003.
Ai fini del calcolo gli anni di età e di anzianità
contributiva sono arrotondati al primo decimale e la loro somma
all'intero più vicino.
Il versamento di quanto dovuto deve essere effettuato in unica soluzione
entro il 17 marzo 2003 (il 16 marzo indicato dalla legge cade di
domenica) utilizzando il bollettino di c/c postale n. 38390647 intestato
a INPS - AUTORIZZAZIONE CUMULO TRA PENSIONE E REDDITO DA LAVORO
con causale "Versamento per accedere alla totale cumulabilità
della pensione con i redditi da lavoro (L. 289/2002, art. 44, comma
2).
E' possibile optare per il versamento del 30% del dovuto entro il
17 marzo 2003, con la rateazione della parte residua in cinque rate
trimestrali aumentate degli interessi legali (3% su base annua).
Se la pensione del mese di gennaio 2003 è provvisoria, il
versamento effettuato è provvisorio. Entro due mesi dall'erogazione
della pensione definitiva dovrà essere effettuato il versamento
a conguaglio.
B2) Pensionati che non lavoravano alla data del 30 novembre 2002
Per i pensionati che non prestavano alcuna attività lavorativa
alla data del 30 novembre 2002 il versamento può avvenire
anche successivamente alla data del 17 marzo 2003 purché
entro tre mesi dall'inizio dell'attività lavorativa, con
una maggiorazione del 20% rispetto agli importi determinati applicando
la procedura illustrata. In tale ipotesi come base di calcolo si
prenderà l'importo della pensione lorda percepita nel mese
precedente l'inizio dell'attività lavorativa.
Il versamento dovrà essere effettuato secondo le modalità
riportate nel precedente punto B1).
B3) Pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 non
ancora liquidate
Per le pensioni di anzianità con decorrenza anteriore al
1° gennaio 2003 non ancora liquidate dalle Sedi il versamento
per accedere al cumulo totale potrà avvenire anche successivamente
al 17 marzo 2003, ma comunque:
a) entro 60 giorni dalla corresponsione della prima rata di pensione,
per i pensionati in attività lavorativa alla data del 30
novembre 2002;
b) entro tre mesi dall'inizio dell'attività lavorativa per
i pensionati non in attività alla data del 30 novembre 2002.
Per le modalità di calcolo e versamento valgono le indicazioni
riportate nei precedenti punti B1) e B2).
ISCRITTI CHE HANNO MATURATO I REQUISITI PER IL PENSIONAMENTO
DI ANZIANITA', HANNO INTERROTTO IL RAPPORTO DI LAVORO E HANNO PRESENTATO
DOMANDA DI PENSIONE ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2002
I lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento
di anzianità, hanno interrotto il rapporto di lavoro ed hanno
presentato domanda di pensionamento entro il 30.11.2002 e nei cui
confronti trovano applicazione i regimi di divieto parziale o totale
di cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilità
effettuando il pagamento di una somma determinata con le modalità
di cui ai precedenti punti B1) e B2), anche successivamente al 17
marzo 2003, ma comunque entro 60 giorni dalla corresponsione della
prima rata di pensione.
Si tratta sostanzialmente dei lavoratori che hanno maturato entro
il 30 novembre 2002 i requisiti per il pensionamento di anzianità
- ivi compresa la cessazione del rapporto di lavoro subordinato
- hanno presentato la relativa domanda entro la stessa data ed hanno
diritto alla pensione con decorrenza successiva al 1° dicembre
2002 per effetto delle cosiddette "finestre".
Qualora detti lavoratori abbiano diritto alla pensione con decorrenza
successiva al 1° gennaio 2003 come base di calcolo si prenderà
l'importo lordo della pensione alla decorrenza originaria.
REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONI PREGRESSE
L'articolo 44, comma 3, stabilisce che i titolari di pensione che
hanno prodotto redditi sottoposti al divieto totale o parziale di
cumulo e che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti dalla
normativa vigente (comunicazione dello stato di pensionato al datore
di lavoro in caso di lavoro dipendente, comunicazione all'INPS dei
redditi percepiti in caso di attività di lavoro autonomo)
possono sanare la propria posizione, senza interessi né sanzioni,
versando all'ente di previdenza un importo pari al 70% della pensione
relativa al mese di gennaio 2003, moltiplicato per il numero degli
anni per i quali si è verificato l'inadempimento. Le frazioni
di anno saranno arrotondate all'unità superiore.
Il versamento non può in ogni caso essere superiore a quattro
volte l'importo lordo della pensione spettante al 1° gennaio
2003.
L'importo dovuto deve essere versato entro il 17 marzo 2003 (il
16 è festivo), utilizzando l'apposito bollettino di conto
corrente postale n. 38390761, intestato a INPS REGOLARIZZZIONE CUMULO
TRA PENSIONE E REDDITO DA LAVORO, con causale "Versamento per
sanare periodi di totale o parziale incumulabilità della
pensione con i redditi da lavoro (legge 289/2002, art. 44, comma
3)".
La quota di versamento relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo
2003 viene restituita all'iscritto che abbia proceduto anche al
versamento dell'importo una tantum per accedere al cumulo.
Il versamento può avvenire:
a) in unica soluzione;
b) in forma rateale, versando il 17 marzo 2003 il 30% di quanto
dovuto e la differenza in cinque rate trimestrali, con applicazione
del tasso di interesse legale (3%):
Se la pensione di gennaio 2003 è provvisoria, si effettua
un versamento provvisorio. Il versamento a conguaglio dovrà
essere effettuato entro due mesi dall'erogazione della pensione
definitiva.
A tal fine deve essere presentata apposita domanda alla Sede INPS
che ha in carico la pensione ed effettuato il pagamento di una somma
da versare una tantum.
L'Istituto ricorda che l'art. 40 del DPR n. 488/68, prevede per
i pensionati sottoposti al divieto di cumulo totale o parziale che
si occupano quali lavoratori dipendenti:
1) una sanzione a carico del lavoratore che ometta di dichiarare
al datore di lavoro il suo stato di pensionato ("una somma
pari al doppio delle trattenute non versate");
2) una sanzione a carico dell'azienda che non effettua la trattenuta
nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato la loro qualità
di pensionati ("una somma non superiore al quadruplo delle
trattenute omesse").
La sanatoria in questione si può applicare alla sola situazione
del lavoratore che ha omesso la dichiarazione, mentre non è
applicabile per le inadempienze riconducibili a comportamenti aziendali.
I soggetti che hanno regolarizzato la propria situazione pregressa
e continuino a prestare attività lavorativa, possono accedere
al regime di totale incumulabilità, a decorrere dal 1°
gennaio 2003, versando, anche, l'importo una tantum. In tal caso
sarà loro restituito quanto versato per sanare la propria
posizione, per la parte relativa ai mesi di gennaio, febbraio e
marzo 2003.
Segnaliamo che l'INPS ai pensionati di anzianità con decorrenza
anteriore al 1° gennaio 2003, ancora soggetti al divieto di
cumulo, nel modello ObisM dell'anno 2003 riporta in un apposito
riquadro del medesimo modello le nuove disposizioni legislative
che prevedono la possibilità di effettuare un versamento
una tantum per accedere al regime di totale cumulabilità.
ESEMPIO DI CALCOLO DELLA SOMMA DA VERSARE PER ACCEDERE AL CUMULO
Pensionato nato il 12 luglio 1945, titolare di pensione di anzianità
con decorrenza 1° aprile 2002, liquidata con 1870 settimane
di contributi, di importo lordo al 1° gennaio 2003 pari a 1430,23
euro.
Si calcola l'età del pensionato alla decorrenza della pensione,
in anni, mesi e giorni:
decorrenza pensione 01/04/2000
data di nascita 12/07/1945
differenza 54 anni 8 mesi 18 giorni lari a 54 + 0,666 + 0,049 =
54,715 (che arrotondato al primo decimale diventa 54,7).
Si trasforma la contribuzione memorizzata in settimane, in anni:
1870 settimane : 52 (settimane in un anno) = 35,961 (che arrotondata
al primo decimale è uguale a 36)
si sommano gli anni e la contribuzione 54,7 + 36 = 90,7 (che arrotondato
all'intero più vicino è uguale a 91)
si calcola la differenza tra 95 e la somma dell'età e della
contribuzione 95 - 91 = 4
L'importo da versare si determina moltiplicando il 30% della differenza
tra l'importo della pensione al gennaio 2003 e l'importo del trattamento
minimo moltiplicato per il valore 4:
1.430,23 - 402,12 = 1.028,11
1.028,11 x 30% = 308,43
308,43 X 4 = 1.233,72
Deve essere inoltre verificato che tale valore non sia minore del
20% dell'importo della pensione di gennaio 2003 (limite 286,05)
né superiore a 3 volte l'importo della pensione di gennaio
2003 (limite 4.290,69). Nella situazione in esame l'importo determinato
rientra nei limiti previsti.
Il pensionato può:
- versare l'intero importo di 1.233 euro, entro il 17 marzo 2003;
- versare il 30% dell'importo dovuto, pari a 370,12 euro, entro
il 17 marzo 2003 e avere trattenute sulla pensione 5 rate trimestrali
di 172,72 euro aumentate ognuna degli interessi dal 3%, il 1°
luglio e il 1° ottobre 2003, il 1° gennaio, il 1° aprile
e il 1° luglio 2004.
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